Le persone che si trasferiscono all’estero non sono più soggette all’obbligo di assicurazione malattie. Tuttavia, alcune categorie di persone devono rimanere assicurate in Svizzera. Altre possono mantenere la copertura assicurativa su una base contrattuale.
Trasferimento all’estero
In caso di trasferimento del domicilio all’estero, l’obbligo di stipulare un’assicurazione malattie si estingue sostanzialmente al momento della partenza dalla Svizzera. Tuttavia, in virtù dell’Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone, della Convenzione AELS, alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (UK) e di altre convenzioni internazionali di sicurezza sociale, sono previste eccezioni per determinate categorie di persone (p. es. pensionati, frontalieri e lavoratori distaccati).
Assicurazione malattie facoltativa
In caso di trasferimento all’estero (al di fuori dell’EU/AELS/UK), gli assicuratori possono permettere ai loro assicurati di mantenere la copertura assicurativa su una base contrattuale. Si tratta di un contratto di diritto privato secondo la legge federale su contratto d’assicurazione.
Stati membri dell’Unione europea
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Stati membri della Convenzione europea di libero scambio (AELS)
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Ultima modifica 27.06.2024
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
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