Le persone domiciliate in uno Stato dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK) obbligate ad assicurarsi in Svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), alla Convenzione AELS o alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito devono versare i premi applicabili al loro Paese di domicilio.
Premi UE/AELS/UK
Circa un terzo degli assicuratori-malattie svizzeri propone un’assicurazione malattie alle persone che risiedono in uno Stato dell’UE, dell’AELS o del Regno Unito. Alcuni la esercitano soltanto in certi Stati dell’UE. I premi devono coprire i costi generati dagli assicurati di tutti questi Stati. Gli assicuratori devono calcolare un premio adeguato a ogni Stato, tenendo conto delle differenze di costi tra gli Stati.
Riduzione dei premi UE/AELS/UK
La Svizzera accorda riduzioni di premio agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato dell’UE, dell’AELS o UK. La concessione di riduzioni di premio ai beneficiari di rendite e ai loro familiari è di competenza della Confederazione ed è effettuata tramite l’Istituzione comune LAMal (v. link sottostante «Riduzione dei premi per beneficiari di rendite domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS o UK»). Tuttavia per le persone che lavorano in Svizzera, i frontalieri o le persone che beneficiano di una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e i loro familiari è competente il Cantone di residenza o del luogo di lavoro. Il documento sottostante contiene un elenco degli indirizzi degli uffici cantonali competenti per la riduzione dei premi.
Ultima modifica 12.09.2024
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
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Svizzera
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