Assicurazione malattie: Premi e riduzione dei premi UE/AELS

Le persone domiciliate in uno Stato dell’UE/AELS obbligate ad assicurarsi in Svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) o alla Convenzione AELS devono versare i premi applicabili al loro Paese di domicilio.  

Premi UE/AELS

Circa un terzo degli assicuratori-malattie svizzeri propone un’assicurazione malattie alle persone che risiedono in uno Stato dell’UE o dell’AELS. Alcuni la esercitano soltanto in certi Stati dell’UE. I premi devono coprire i costi generati dagli assicurati di tutti questi Stati. Gli assicuratori devono calcolare un premio adeguato a ogni Stato, tenendo conto delle differenze di costi tra gli Stati.

Riduzione dei premi UE/AELS

La Svizzera accorda riduzioni di premio agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato dell’UE o dell’AELS. La concessione di riduzioni di premio ai beneficiari di rendite e ai loro familiari è di competenza della Confederazione ed è effettuata tramite l’Istituzione comune LAMal (v. link sottostante «Riduzione dei premi per beneficiari di rendite domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS»). Tuttavia per le persone che lavorano in Svizzera, i frontalieri o le persone che beneficiano di una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e i loro familiari è competente il Cantone di residenza o del luogo di lavoro. Il documento sottostante contiene un elenco degli indirizzi degli uffici cantonali competenti per la riduzione dei premi.

Ulteriori informazioni

Assicurazione malattie: Obbligo d’assicurazione

In generale, le persone che si trasferiscono all’estero non sono più soggette all’obbligo di assicurazione malattie. Tale norma non si applica tuttavia a determinate categorie di persone.

Ultima modifica 02.12.2021

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