Assicurazione malattie: Partecipazione ai costi degli assicurati in Svizzera

Le persone assicurate in Svizzera e domiciliate all’estero possono farsi curare in Svizzera e nel loro Paese di domicilio. Le regole relative alla partecipazione ai costi variano a seconda del Paese in cui sono fornite le cure. 

Cure fornite in Svizzera

Alla partecipazione ai costi si applicano i principi del diritto svizzero. Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili sulla nostra pagina web relativa alla partecipazione ai costi degli assicurati con domicilio in Svizzera.

Cure fornite nel Paese di domicilio

Il modulo S1 (ex modulo E106, E109, E121) è rilasciato dall’assicuratore e permette alla persona assicurata e/o ai suoi familiari di iscriversi presso l’istituzione di assicurazione malattia del Paese di domicilio allo scopo di beneficiare delle relative prestazioni in natura a carico della cassa malati svizzera. Alla partecipazione ai costi sono applicabili le disposizioni legali del Paese di domicilio.

Cure fornite in un altro Stato dell’UE/AELS o UK

La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) rilasciata dalla cassa malati dà all’assicurato il diritto di beneficiare, durante il suo soggiorno, delle prestazioni in natura in caso di malattia, infortunio o gravidanza che si rivelano necessarie dal punto di vista medico, tenuto conto del tipo di cure e della durata prevista del soggiorno. La partecipazione ai costi si basa sulle disposizioni del Paese in cui è effettuato il trattamento e deve essere pagata di norma sul posto. In compenso la partecipazione ai costi in Svizzera non è più applicabile, né viene addebitata alla franchigia e all’aliquota percentuale vigente in Svizzera la partecipazione ai costi pagata in uno stato dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK). Per maggiori informazioni consultare il sito web dell’organo di collegamento svizzero, l’Istituzione comune LAMal “Soggiorno nell’UE/AELS o nel UK”.

Cure fornite all’estero (in uno stato al di fuori dell’UE/AELS o UK)

Durante un soggiorno temporaneo all’estero (al di fuori dell’UE/AELS o del Regno Unito), i trattamenti effettuati in caso d’emergenza (malattie o infortuni che non permettono, per ragioni mediche, il rientro in Svizzera) sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del rispettivo costo in Svizzera dello stesso trattamento. In caso di trattamento stazionario ciò significa, tuttavia, che l’assicuratore deve assumersi al massimo il 90 per cento del costo che dovrebbe sostenere in Svizzera per lo stesso ricovero ospedaliero. In alcuni Paesi al di fuori dell’UE/AELS o UK (p. es. USA, Canada, Giappone), le spese mediche sono molto costose. Le prestazioni dell'assicurazione di base non sono sufficienti a coprire questi costi. La partecipazione ai costi è retta dal diritto svizzero. Sul nostro sito web troverete maggiori informazioni sulla partecipazione ai costi degli assicurati in Svizzera.
Le altre prestazioni mediche fornite all’estero non sono per principio coperte dall’assicurazione di base.

Ulteriori informazioni

Assicurazione malattie: Partecipazione ai costi per assicurati domiciliati in Svizzera

Per principio, gli assicurati sono obbligati a partecipare ai costi delle prestazioni ottenute.

Cure all’estero per gli assicurati che vivono all’estero

Le persone assicurate in Svizzera che vivono all’estero hanno il diritto di farsi curare nel loro Paese di soggiorno o di domicilio e in Svizzera.

Premi e riduzione dei premi UE/AELS/UK

Le persone assicurate in Svizzera pagano i premi UE/AELS/UK applicabili al loro Paese di domicilio. Gli assicurati di condizioni economiche modeste hanno diritto a una riduzione dei premi.

Ultima modifica 19.04.2024

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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Sezione Vigilanza giuridica AMal
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
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