Durante la sessione estiva dell’anno 2020, il Parlamento ha creato una nuova soluzione a tempo indeterminato per l’autorizzazione dei medici che possono fatturare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Nella sua seduta del 23 giugno 2021, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore le relative ordinanze.
Nuovi requisiti di qualità
In futuro l’autorizzazione di tutti i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale sarà di competenza dei Cantoni. In questo senso la revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie aumenta i requisiti di qualità. I medici che intendono svolgere la loro attività a carico dell’AOMS devono aver lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto nella specialità per la quale hanno presentato la domanda. Inoltre devono affiliarsi a una cartella informatizzata del paziente e disporre delle conoscenze linguistiche necessarie.
Limitazione del numero di medici
In futuro, i Cantoni stessi potranno decidere se vogliono limitare il numero di medici per alcune specializzazioni mediche o in determinate regioni. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare i relativi criteri e principi metodologici. Il disciplinamento adottato addì 23 giugno 2021 prevede che la fissazione di questi limiti massimi si basi sulla determinazione di un tasso di approvvigionamento regionale.
Le ordinanze vengono adeguate
L'attuazione della limitazione delle ammissioni richiede una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie e dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni, nonché l’emanazione dell’ordinanza sulla definizione di limiti massimi per il numero di medici.
Le nuove regole per la definizione dei limiti massimi entrano in vigore il 1° luglio 2021. Le nuove disposizioni sui criteri di autorizzazione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie entrano in vigore il 1° gennaio 2022. Successivamente, il Consiglio federale deciderà anche in merito all’ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS e il DFI determinerà per ogni regione i tassi di approvvigionamento per specialità medica in un'ordinanza separata.
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Ultima modifica 05.04.2022
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