Nel 2019 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) «Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1». Il Parlamento ha suddiviso il progetto nei due pacchetti 1a e 1b, che ha adottato rispettivamente il 18 giugno 2021 e il 30 settembre 2022. Il pacchetto 1b contiene quattro misure che intendono contribuire a limitare l’aumento dei costi sanitari entro quanto sia giustificabile dal punto di vista medico.
Genesi del progetto
Il 21 agosto 2019 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione parziale della legge sull’assicurazione malattie (Misure di contenimento – pacchetto 1). Le Camere federali hanno suddiviso il progetto nei due pacchetti 1a e 1b.
Le Camere federale hanno adottato il pacchetto 1a il 18 giugno 2021. Le misure in esso contenute sono entrate integralmente in vigore il 1° gennaio 2023. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili qui: Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a.
Il pacchetto 1b è stato adottato dalle Camere federali il 30 settembre 2022. Le relative misure entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2024.
Il pacchetto contiene quattro misure:
L’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti con brevetto scaduto, anch’esso parte del progetto, è stato respinto dal Parlamento.
Oltre alla legge federale sull’assicurazione malattie sono interessate dalle misure anche la legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer), la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la legge federale sull’assicurazione militare (LAM).
Panoramica delle misure
Misure di monitoraggio dei costi da parte dei partner tariffali
I partner tariffali sono obbligati a concordare misure per il monitoraggio dei costi. Nei settori in cui stipulano convenzioni tariffali, i partner tariffali devono pertanto concordare un monitoraggio comune dell’evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi delle prestazioni nonché le pertinenti misure correttive da applicare in caso di andamenti non spiegabili di questi fattori.
Diritto di ricorso degli assicuratori
È previsto il diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori contro le decisioni di pianificazione cantonali degli ospedali e di altri istituti. Questo diritto di ricorso assicura che i Cantoni tengano equamente conto nella pianificazione non solo delle esigenze dei fornitori di prestazioni, ma anche di quelle degli assicuratori, che rappresentano per finire gli interessi degli assicurati.
Semplificazione dell’etichettatura e delle informazioni sui medicamenti provenienti da importazioni parallele
La legge sugli agenti terapeutici è modificata in modo tale da semplificare l’etichettatura e le informazioni sui medicamenti provenienti da importazioni parallele.
Diritto dei farmacisti di dispensare medicamenti più vantaggiosi
Questa misura concerne il diritto di sostituzione. La legge federale sull’assicurazione malattie sancisce che il farmacista può dispensare un medicamento più vantaggioso se nell’elenco delle specialità figurano più medicamenti con la stessa composizione di principi attivi. In futuro questo diritto di sostituzione sarà tuttavia vincolato al requisito della «parità di idoneità medica per l’assicurato». Il Consiglio federale potrà ora stabilire le condizioni alle quali i medicamenti non possono essere considerati di pari idoneità medica.
Documenti
Legislazione
Comunicati
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Ultima modifica 27.07.2023
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