Modifica della LAMal (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all’iniziativa per premi meno onerosi

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha adottato il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» presentata dal Partito socialista (PS). Il controprogetto prevede che i Cantoni debbano prestare un contributo minimo al finanziamento della riduzione dei premi e stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito di-sponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone.

Punti essenziali del progetto

Il Consiglio federale respinge l’Iniziativa per premi meno onerosi e ha presento al Parlamento un controprogetto Indiretto. Lo ha trasmesso il 17 settembre 2021 con il messaggio al Parlamento. Secondo quest’ultimo, il contributo di ciascun Cantone alla riduzione dei premi deve corrispondere ad almeno un punto percentuale delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come è già il caso oggi per la Confederazione. Sulla base delle spese relative al 2020, il controprogetto del Consiglio federale prevedeva uno sgravio supplementare per gli assicurati pari all’incirca a 500 milioni di franchi.

Il Consiglio federale e il Parlamento propongono ora di obbligare i Cantoni a prestare un contributo minimo alle riduzioni dei premi. Tale contributo deve corrispondere a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel rispettivo Cantone. L’entità della quota deve dipendere dalla misura in cui i premi dopo la riduzione gravano sul reddito degli assicurati del Cantone. Inoltre, ogni Cantone deve stabilire la quota massima che il premio può rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio.

Il controprogetto adottato dal Parlamento il 29 settembre 2023 prevede uno sgravio di circa 360 milioni di franchi e riduce quindi l’onere per gli assicurati in misura leggermente inferiore a quanto prevedeva il controprogetto del Consiglio federale.

Quota minima dei Cantoni

Il controprogetto modifica la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal): ogni Cantone deve disciplinare la riduzione dei premi in modo che corrisponda complessivamente, per anno civile, a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel suo territorio.

Tale quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone. Se i premi rappresentano meno dell’11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde. Se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde. Tra i due valori limite la quota minima aumenta in modo lineare.

Obbligo del Cantone di stabilire una quota massima del premio rispetto al reddito disponibile

Il controprogetto prevede inoltre che ogni Cantone debba stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio, ma non la prescrive. Se alla fine del quarto anno che segue l’entrata in vigore della modifica il Cantone non ha stabilito la quota massima, tale quota è stabilita dal Consiglio federale. 

Procedura se l’iniziativa sarà respinta

Il Consiglio federale porrà in vigore il controprogetto adottato dal Parlamento se l’iniziativa sarà respinta e se contro il controprogetto non sarà posto con successo un referendum. Disciplinerà i dettagli del controprogetto indi-retto in un’ordinanza d’esecuzione fondandosi sulla base legale adottata dal Parlamento. Sottoporrà un corrispondente avamprogetto di ordinanza ai Cantoni, ai partiti e alle cerchie interessate per consultazione.

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Ultima modifica 28.03.2024

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