Il 12 giugno 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di effettuare una procedura di consultazione sulla modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concernente l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AOMS) e sul contributo ai costi ospedalieri.
Modifica dell’OAMal e dell’OPre concernente l’autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS] e il contributo ai costi ospedalieri
Secondo il nuovo disciplinamento, i podologi autorizzati devono poter fornire prestazioni di cure mediche dei piedi a titolo indipendente e per conto proprio. L'autorizzazione dei podologi è disciplinata nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Inoltre le condizioni per l'assunzione dei costi delle cure mediche dei piedi sono fissate nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). È altresì precisato il disciplinamento sul contributo ai costi ospedalieri, in modo tale che questo non sia dovuto né per il giorno di uscita né per i giorni di congedo.
La procedura di consultazione durerà fino al 5 ottobre 2020.
I pareri possono essere inviati elettronicamente, se possibile mediante il modulo Word messo a disposizione, entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch, aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch e gever@bag.admin.ch
La documentazione per la consultazione può essere ottenuta anche tramite la Cancelleria federale: Procedure di consultazione in corso
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Legislazione
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Ultima modifica 22.12.2020
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