Assicurazione malattie: Progetti pilota per il contenimento dell’aumento dei costi

Lo scopo dei progetti pilota è quello di sperimentare modelli innovativi di contenimento dell’aumento dei costi, di sviluppo della qualità o di promozione della digitalizzazione, per stabilire se meritano di essere integrati nella legge. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può autorizzare tali progetti.

1° pacchetto di misure di contenimento dei costi: introduzione dei progetti pilota

Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2023 della modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) «Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1», il DFI può ora autorizzare progetti pilota secondo l’articolo 59b LAMal su domanda degli attori del settore sanitario.

Il progetto pilota è un progetto innovativo realizzato al di fuori del quadro legale della LAMal che permette di sperimentare nuovi modelli non ancora testati. L’obiettivo primario di questo tipo di progetti è contenere l’aumento dei costi sanitari. Il progetto pilota può anche mirare a sviluppare le esigenze di qualità o promuovere la digitalizzazione. I progetti non possono generare alcun costo supplementare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Se un progetto raggiunge uno dei succitati obiettivi, il Consiglio federale può prevedere che le relative disposizioni rimangano applicabili. Un progetto pilota deve dunque essere idoneo, sin dall’inizio, a essere integrato nella legge.

Le condizioni di autorizzazione di un progetto pilota e i requisiti minimi che deve soddisfare la sua valutazione nonché il follow-up sono disciplinati nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), la quale determina anche il contenuto dell’ordinanza del DFI sul progetto pilota ad hoc.

Campi di applicazione del progetto pilota

I progetti pilota possono essere condotti soltanto negli ambiti previsti in maniera esaustiva dalla legge (art. 59b cpv. 2 LAMal), ossia:

  • la fornitura di prestazioni per incarico dell’AOMS invece della remunerazione delle prestazioni;
  • l’assunzione dei costi di prestazioni fornite all’estero al di fuori della cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 34 capoverso 2 LAMal;
  • la limitazione della scelta del fornitore di prestazioni;
  • il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie;
  • la promozione delle cure coordinate e integrate;
  • lo sviluppo delle esigenze di qualità;
  • la promozione della digitalizzazione.

Non sono autorizzati i progetti pilota condotti al di fuori degli ambiti previsti dalla legge, per esempio quelli che conducono all’ampliamento del catalogo delle prestazioni (p. es. il finanziamento da parte dell’AOMS di prestazioni che non rientrano nel catalogo) o che portano all’ammissione di altri fornitori di prestazioni (p. es. fatturazione diretta di prestazioni a carico dell’AOMS da parte di fornitori di prestazioni diversi da quelli di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal).

Infine, i diritti degli assicurati devono essere garantiti per tutta la durata del progetto pilota. Non sono autorizzati i progetti pilota che compromettono i diritti e gli obblighi degli assicurati (p. es. un progetto pilota con un elenco ristretto di fornitori di prestazioni, se questi non offrono l’insieme del catalogo delle prestazioni).

Presentazione di una domanda di autorizzazione di un progetto pilota

Chi può presentare una domanda?

Le domande di autorizzazione possono essere presentate in particolare dai Cantoni, dai fornitori di prestazioni, dagli assicuratori e dalle organizzazioni di pazienti.

Quando si può presentare una domanda?

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.

Come si può presentare una domanda?

È disponibile un modulo per presentare una domanda di autorizzazione per un progetto pilota, che può essere utilizzato su base volontaria. Il modulo è disponibile solo in lingua tedesca (DOCX, 69 kB, 02.04.2024) e francese (DOCX, 69 kB, 02.04.2024).

Dove si può presentare una domanda?

Le domande possono essere trasmesse per via elettronica alla divisione Tariffe e basi dell’Ufficio federale della sanità pubblica:
tarife-grundlagen@bag.admin.ch (cfr. indirizzo di contatto)

Quali sono i requisiti minimi da soddisfare?

Le domande devono adempiere condizioni formali minime, tra cui:

  • la descrizione dettagliata delle misure previste;
  • le disposizioni legali a cui si intende derogare e il regolamento applicabile;
  • il piano di valutazione del progetto (valutazioni periodiche e valutazione finale);
  • il piano di finanziamento del progetto e delle valutazioni;
  • lo scadenzario per la realizzazione del progetto e delle valutazioni.

I requisiti minimi sono disciplinati nell’articolo 77l OAMal.

Come viene finanziato un progetto pilota?

I costi del progetto pilota e delle valutazioni sono a carico del richiedente (art. 77m OAMal). Inoltre, non possono essere addebitati costi aggiuntivi all'AOMS. Un concetto di finanziamento per il progetto pilota e le sue valutazioni deve essere presentato come parte della domanda.

Partecipazione (in particolare degli assicurati)

La partecipazione a un progetto pilota è volontaria. L’assicurato deve essere stato informato delle conseguenze della sua partecipazione sui suoi diritti e obblighi. Può revocare il proprio consenso entro il termine stabilito nell’ordinanza del DFI concernente il rispettivo progetto pilota.

Il progetto pilota può durare al massimo tre anni e il DFI può prorogarlo una sola volta di altri tre anni.

Svolgimento di un progetto pilota


Autorizzazione

Se è conforme alle prescrizioni legali, il progetto pilota potrà essere autorizzato dal DFI. Quest’ultimo emanerà un’ordinanza specifica per il progetto pilota in questione in cui saranno precisati i diritti e gli obblighi dei partecipanti al progetto pilota e saranno disciplinate le deroghe alle disposizioni legali. Il progetto di ordinanza sarà sottoposto a consultazione. Il progetto pilota potrà essere autorizzato e avviato solo al termine della procedura di consultazione.

Valutazione

Nel corso della sua durata il progetto pilota deve essere sottoposto a valutazioni periodiche da parte di uno o più specialisti indipendenti nonché a una valutazione finale. I rapporti di valutazione devono essere presentati al DFI dal/i richiedente/i secondo lo scadenzario concordato. Devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • gli effetti delle misure (risparmi sui costi, sviluppo della qualità, impatto positivo sulla digitalizzazione),
  • i metodi scientifici impiegati e
  • l’impatto delle misure sulle disposizioni legali alle quali hanno derogato.

Integrazione delle misure nella legge

Se dalla valutazione emerge che l’obiettivo è stato conseguito, la durata del progetto pilota potrà essere prorogata e la procedura parlamentare relativa alla corrispondente modifica di legge potrà essere avviata.

Comunicati

Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.

Portale informativo dell’amministrazione federale

Ulteriori informazioni

Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b

La modifica della LAMal «Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b» è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e contiene misure che contribuiscono a limitare l’aumento dei costi sanitari entro quanto sia giustificabile dal punto di vista medico.

Contenimento dei costi

Il Consiglio federale avvia un programma di riduzione dei costi per sgravare i contribuenti e gli assicurati.

Ultima modifica 12.09.2024

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