Cure ospedaliere

Di norma per le cure ospedaliere stazionarie gli assicurati possono scegliere liberamente il loro ospedale. I Cantoni e gli assicuratori malattie remunerano le cure ospedaliere. Gli assicurati devono contribuire ai relativi costi.

Le seguenti considerazioni si applicano per analogia anche alle case per partorienti.

In quale ospedale posso farmi curare?

Scelta degli ospedali 

Per coprire il fabbisogno di cure ospedaliere stazionarie nella popolazione residente, i Cantoni sono tenuti a effettuare una pianificazione ospedaliera. Basandosi su quest’ultima, inseriscono nel loro elenco degli ospedali le strutture (i cosiddetti ospedali figuranti nell’elenco) necessarie per assicurare l’offerta prevista. Nell’elenco degli ospedali di un Cantone possono figurare sia gli ospedali del proprio Cantone sia quelli di altri Cantoni.

Le persone assicurate hanno la libera scelta tra i seguenti ospedali:

  • gli ospedali che figurano nell’elenco degli ospedali del Cantone in cui abita la persona assicurata (elenco degli ospedali del Cantone di domicilio);
  • gli ospedali che figurano nell’elenco degli ospedali del Cantone di ubicazione;
  • gli ospedali che non figurano in nessun elenco cantonale ma che hanno stipulato un contratto sulla remunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) con il loro assicuratore malattie (ospedale convenzionato).

Informazioni sui singoli ospedali

Per sostenere i pazienti nella libera scelta dell’ospedale, l’UFSP fornisce informazioni sugli ospedali svizzeri, in particolare cifre chiave e indicatori di qualità.

Quanto pago per le mie cure ospedaliere?

Partecipazione ai costi della persona assicurata

Nel quadro della partecipazione ai costi, gli assicurati devono contribuire alle spese delle prestazioni ricevute. Nelle cure ospedaliere stazionarie, la partecipazione ai costi comprende la franchigia scelta dalla persona assicurata, l’aliquota percentuale generale e un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera. L’assicurato riceve dall’assicuratore malattie il relativo conteggio.

La remunerazione delle cure ospedaliere stazionarie (comprese la degenza e le prestazioni di cura) è assunta dall’assicuratore malattie e dal Cantone di domicilio della persona assicurata secondo una chiave di finanziamento fissa. La quotaparte di remunerazione del Cantone di domicilio ammonta almeno al 55 per cento, mentre quella dell’assicuratore malattie al massimo al 45 per cento. L’ospedale emette generalmente due fatture per le prestazioni stazionarie fornite: una fattura per il Cantone (su almeno il 55 % dell’importo complessivo) e una per l’assicuratore malattie (su al massimo il 45 % dell’importo complessivo). La persona assicurata riceve una copia della fattura che è inviata all’assicuratore malattie e deve essere pagata da quest’ultimo (sistema del terzo pagante).

Eventuali costi supplementari per la persona assicurata

A seconda della scelta dell’ospedale e del trattamento effettuato, la persona assicurata o la sua assicurazione complementare devono sostenere eventuali costi supplementari.

Non vi sono costi supplementari nei seguenti casi:

  • la persona assicurata si fa curare in un ospedale adeguato per le cure figurante nell’elenco del suo Cantone di domicilio;
  • la persona assicurata si fa curare, per motivi d’ordine medico, in un ospedale non figurante nell’elenco del Cantone di domicilio, in quanto nessun ospedale dell’elenco offre la prestazione richiesta. Prima è tuttavia necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte del Cantone di domicilio;
  • in caso di urgenza, la persona assicurata è curata in un ospedale non figurante nell’elenco del Cantone di domicilio.

Sono previsti costi supplementari soprattutto se la persona assicurata sceglie un ospedale non registrato nell’elenco degli ospedali del Cantone di domicilio o un ospedale convenzionato in assenza di uno dei due motivi d’ordine medico summenzionati (urgenza; la prestazione non è offerta da nessun ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio).

Per un ospedale non registrato nell’elenco del Cantone di domicilio vige la regola secondo cui, in caso di cura stazionaria, gli assicuratori malattie e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte al massimo secondo la tariffa applicata in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio. Se la tariffa dell’ospedale scelto non registrato nell’elenco del Cantone di domicilio è superiore alla tariffa di un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio (cfr. le tariffe di riferimento per ricoveri extracantonali), la persona assicurata o la sua assicurazione complementare devono sostenere la differenza di remunerazione.

In caso di ospedali convenzionati, la quotaparte cantonale decade e l’assicuratore malattie remunera al massimo il 45 per cento delle cure ospedaliere. Le restanti cure devono essere remunerate dalla persona assicurata o dalla sua assicurazione complementare.

Ultima modifica 23.03.2021

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