Prestazioni non dispensate da medici

Quali prestazioni non dispensate da medici sono rimborsate nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie?

Prestazioni di chiropratici

I chiropratici possono dispensare prestazioni obbligatorie a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto nel loro ambito di competenza specialistico. Entro questi limiti sono equiparati ai medici e possono operare per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie senza prescrizione medica. Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici, i procedimenti di formazione d'immagini come pure le prestazioni fisioterapeutiche che possono essere prescritti dai chiropratici sono riportati in modo esaustivo all'articolo 4 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre).

Persone che dispensano prestazioni previa prescrizione o mandato medico

Le seguenti persone possono dispensare prestazioni previa prescrizione medica a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

  • fisioterapisti
  • ergoterapisti
  • infermieri
  • logopedisti
  • nutrizionisti
  • neuropsicologi  

Le prestazioni dei gruppi professionali summenzionati possono essere addebitate all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se figurano nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre).

Ulteriori informazioni

Prestazioni di cura

Gli assicuratori malattie contribuiscono alle prestazioni di cura con un importo fisso. Gli assicurati devono anch’essi parteciparvi con un contributo limitato. Il finanziamen to residuo è di competenza dei Cantoni e/o dei Comuni.

Ultima modifica 26.08.2021

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Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio
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