Cure all’estero per gli assicurati che vivono in Svizzera

Le persone domiciliate e assicurate in Svizzera possono, in determinati casi, farsi curare all'estero. Le condizioni per l’assunzione dei costi variano in funzione del Paese in cui sono somministrate le cure e del tipo di trattamento eseguito.

Soggiorno temporaneo in uno Stato UE/AELS o UK

Durante un soggiorno temporaneo in uno Stato dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK), l'assicurato può ricevere cure dietro presentazione della sua tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), presente sul retro della tessera d'assicurato svizzera. In caso di malattia, infortunio o gravidanza questa tessera dà diritto a tutte le prestazioni in natura che sono necessarie sotto il profilo medico, tenendo conto del tipo di cure e della durata prevista del soggiorno. Il catalogo delle prestazioni è definito dalle leggi del Paese in cui avviene il trattamento. La partecipazione ai costi si basa sulle disposizioni di quel Paese e deve essere pagata di norma sul posto. In compenso la partecipazione ai costi in Svizzera non è applicabile. La partecipazione ai costi pagata in UE/AELS/ UK.non viene addebitata alla franchigia ne all’aliquota percentuale in Svizzera.
Se l'assicurato non ha con sé la TEAM può chiedere alla sua cassa malati di rilasciargli un certificato provvisorio sostitutivo di durata limitata.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Istituzione comune LAMal alla rubrica «Soggiorno nell’ UE/AELS/UK».  

Soggiorno temporaneo all’estero (Stati non UE/AELS/UK)

Durante un soggiorno temporaneo all'estero (al di fuori dell’UE/AELS o del Regno Unito), i trattamenti effettuati in caso d’emergenza (malattie o infortuni che non permettono, per ragioni mediche, il rientro in Svizzera) sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del rispettivo costo in Svizzera dello stesso trattamento. In caso di trattamento stazionario ciò significa, tuttavia, che l’assicuratore deve assumersi al massimo il 90 per cento del costo che dovrebbe sostenere in Svizzera per lo stesso ricovero ospedaliero (questo perché per i trattamenti ospedalieri in Svizzera i Cantoni prendono a carico almeno il 55 % dei costi, cosa che non avviene per i ricoveri all’estero).
Le altre prestazioni mediche fornite all’estero non sono per principio coperte dall’assicurazione di base.

Cure pianificate all’estero

In alcuni casi particolari, quando un trattamento non è disponibile in Svizzera o ha tempi d’attesa troppo lunghi, è possibile chiedere il rimborso dei costi di tali trattamenti speciali effettuati all’estero. In questi casi, il medico curante dell’assicurato deve presentare una domanda motivata al medico di fiducia dell’assicuratore. Dopo aver consultato il suo servizio del medico di fiducia, l’assicuratore deciderà se rimborsare i costi di tale trattamento all’estero (si vedano le condizioni nella lettera informativa dell’8 aprile 2008 sul trattamento medico all’estero).

Medicamenti e mezzi ausiliari acquistati all'estero

Costi per i medicamenti e i mezzi ausiliari sono rimborsati unicamente se questi sono necessari per curare una malattia durante un soggiorno temporaneo all'estero.

Ulteriori informazioni

Assicurazione malattie: Turisti all’estero e globetrotter

Le persone che viaggiano all’estero restano soggette all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.

Ultima modifica 05.07.2023

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