Cure all’estero per gli assicurati che vivono all’estero

Le persone assicurate in Svizzera che vivono all’estero hanno il diritto di farsi curare nel loro Paese di residenza. Le condizioni di assunzione dei costi variano a seconda del Paese (UE/AELS, UK o altri Paesi) e del tipo di residenza (soggiorno/domicilio).  

Domicilio (soggiorno) in uno Stato dell’UE/AELS o UK

Le persone assicurate in Svizzera e domiciliate in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK) ricevono dalla loro cassa malati l’attestazione S1 (ex modulo E106/E109/E121), che deve essere trasmessa all’assicurazione malattie del Paese di domicilio. In questo modo saranno registrate come aventi diritto alle prestazioni e saranno curate come se fossero assicurate nel loro Paese di domicilio.

Gli assicurati che invece mantengono il proprio domicilio in Svizzera (p. es. i lavoratori distaccati in uno Stato dell’UE/AELS o UK) possono farsi curare nel Paese in cui soggiornano presentando la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). Hanno quindi diritto alle cure necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto del tipo di cure e della durata prevista del soggiorno.

Soggiorno in un altro Stato delUE/AELS o UK

La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è rilasciata dalla cassa malati svizzera anche agli assicurati domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK). Essa permette all’assicurato di farsi curare durante un soggiorno temporaneo nell’UE/AELS/UK. Gli dà diritto a beneficiare di prestazioni in natura in caso di malattia, infortunio o maternità, che sono necessarie sotto il profilo medico, tenendo conto del tipo di cure e della durata prevista del soggiorno.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’organismo di collegamento svizzero, l’Istituzione comune LAMal di Olten, «Soggiorno nell’UE/AELS o nel UK».  

Soggiorno all’estero (al di fuori dell’UE/AELS/UK)  

Durante un soggiorno temporaneo all’estero (al di fuori dell’UE/AELS o del Regno Unito), i trattamenti effettuati in caso d’emergenza (malattie o infortuni che non permettono, per ragioni mediche, il rientro nel Paese di residenza) sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del rispettivo costo in Svizzera dello stesso trattamento. In caso di trattamento stazionario ciò significa, tuttavia, che l’assicuratore deve assumersi al massimo il 90 del costo che dovrebbe sostenere in Svizzera per lo stesso ricovero ospedaliero. Infatti, per i trattamenti ospedalieri in Svizzera i Cantoni prendono a carico almeno il 55 per cento dei costi, cosa che non avviene per i ricoveri all’estero.
Le altre prestazioni mediche fornite all’estero non sono per principio coperte dall’assicurazione di base.

Per i lavoratori distaccati e i dipendenti di un servizio pubblico svizzero, l’assunzione dei costi delle cure necessarie sotto il profilo medico è effettuata in base alle tariffe e ai prezzi applicabili al loro ultimo luogo di residenza in Svizzera.  

Ulteriori informazioni

Premi e riduzione dei premi UE/AELS/UK

Le persone assicurate in Svizzera pagano i premi UE/AELS/UK applicabili al loro Paese di domicilio. Gli assicurati di condizioni economiche modeste hanno diritto a una riduzione dei premi.

Assicurazione malattie: Partecipazione ai costi degli assicurati in Svizzera

Per le persone assicurate in Svizzera, la partecipazione ai costi delle cure fornite all’estero varia a seconda del Paese.

Ultima modifica 27.06.2024

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