Assicurazione malattie: prestazioni in caso di maternità

In caso di maternità, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, oltre alle prestazioni in caso di malattia, anche le prestazioni specifiche.

Quali sono le prestazioni specifiche di maternità?

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume le seguenti prestazioni specifiche di maternità:

  • gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico;
  • il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti;
  • un contributo alle spese dei corsi di preparazione al parto;
  • la consulenza per l’allattamento;
  • le prestazioni effettuate dalle levatrici prima, durante e dopo il parto.

Partecipazione ai costi

In caso di prestazioni specifiche di maternità, l’assicuratore non può esigere alcuna partecipazione ai costi. Inoltre, a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto, anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia sono esentate dalla partecipazione ai costi.

Le visite di controllo eseguite prima della fine della dodicesima settimana di gravidanza sono considerate «prestazioni specifiche di maternità» e sono esentate dalla partecipazione ai costi.

Anche le visite a domicilio delle levatrici prescritte da un medico effettuate dopo il 56° giorno successivo al parto sono considerate "prestazioni in caso di maternità" e sono esentate dalla partecipazione ai costi.

Prestazioni delle levatrici

Le levatrici possono effettuare le seguenti prestazioni a carico dell’AOMS:

  • esami di controllo;
  • invio a un controllo agli ultrasuoni eseguito da un medico;
  • esame preparto mediante cardiotocografia;
  • controllo post-partum tra la sesta e la decima settimana post-partum;
  • preparazione al parto: l’AOMS assume un contributo di 150 franchi per un corso eseguito individualmente o in gruppo;
  • consulenza per l’allattamento: l’AOMS assume i costi di tre sedute.

Nell’ambito del controllo post-partum a domicilio nei 56 giorni successivi al parto, l'AOMS assume le seguente visite delle levatrici:

  • al massimo 16 visite dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare o dopo un taglio cesareo e una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte. Ulteriori visite a domicilio su prescrizione medica;
  • in tutte le altre situazioni al massimo dieci visite e nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio, una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte. Ulteriori visite a domicilio su prescrizione medica.

Ulteriori visite a domicilio dopo il 56° giorno successivo al parto sono assunte dall'AOMS soltanto se prescritte da un medico.

 

Ultima modifica 11.11.2021

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