In caso di maternità, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, oltre alle prestazioni in caso di malattia, anche le prestazioni specifiche.
Quali sono le prestazioni specifiche di maternità?
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume le seguenti prestazioni specifiche di maternità:
- gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico;
- il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti;
- un contributo alle spese dei corsi di preparazione al parto;
- la consulenza per l’allattamento;
- le prestazioni effettuate dalle levatrici prima, durante e dopo il parto.
Partecipazione ai costi
In caso di prestazioni specifiche di maternità, l’assicuratore non può esigere alcuna partecipazione ai costi. Inoltre, a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto, anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia sono esentate dalla partecipazione ai costi.
Le visite di controllo eseguite prima della fine della dodicesima settimana di gravidanza sono considerate «prestazioni specifiche di maternità» e sono esentate dalla partecipazione ai costi.
Anche le visite a domicilio delle levatrici prescritte da un medico effettuate dopo il 56° giorno successivo al parto sono considerate "prestazioni in caso di maternità" e sono esentate dalla partecipazione ai costi.
Prestazioni delle levatrici
Le levatrici possono effettuare le seguenti prestazioni a carico dell’AOMS:
- esami di controllo;
- invio a un controllo agli ultrasuoni eseguito da un medico;
- esame preparto mediante cardiotocografia;
- controllo post-partum tra la sesta e la decima settimana post-partum;
- preparazione al parto: l’AOMS assume un contributo di 150 franchi per un corso eseguito individualmente o in gruppo;
- consulenza per l’allattamento: l’AOMS assume i costi di tre sedute.
Nell’ambito del controllo post-partum a domicilio nei 56 giorni successivi al parto, l'AOMS assume le seguente visite delle levatrici:
- al massimo 16 visite dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare o dopo un taglio cesareo e una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte. Ulteriori visite a domicilio su prescrizione medica;
- in tutte le altre situazioni al massimo dieci visite e nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio, una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte. Ulteriori visite a domicilio su prescrizione medica.
Ulteriori visite a domicilio dopo il 56° giorno successivo al parto sono assunte dall'AOMS soltanto se prescritte da un medico.
Ultima modifica 11.11.2021
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