Assicurazione malattie: prestazioni in caso di maternità

In caso di maternità, l’assicurazione obbligatoria delle cure me-dico-sanitarie (AOMS) assume, oltre alle prestazioni in caso di malattia, anche alcune prestazioni specifiche.

Quali sono le prestazioni specifiche di maternità?

In caso di maternità, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume le seguenti prestazioni specifiche:

  • gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico;
  • il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti;
  • un contributo alle spese dei corsi di preparazione al parto;
  • la consulenza per l’allattamento;
  • le prestazioni effettuate dalle levatrici prima, durante e dopo il parto.

 

Partecipazione ai costi

In caso di prestazioni specifiche di maternità, l’assicuratore non può esigere alcuna partecipazione ai costi. Inoltre, a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto, anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia sono esentate dalla partecipazione ai costi.
Le visite di controllo relative alla gravidanza eseguite prima della fine della dodicesima settimana sono considerate «prestazioni specifiche di maternità» e sono esentate dalla partecipazione ai costi.
Anche le visite a domicilio delle levatrici prescritte da un medico effettuate dopo il 56° giorno successivo al parto sono considerate «prestazioni in caso di maternità» e sono esentate dalla partecipazione ai costi.

Prestazioni delle levatrici

Le levatrici possono effettuare le seguenti prestazioni a carico dell’AOMS:

  • esami di controllo, comprese eventuali analisi che figurano nell’elenco delle analisi (EA) che possono essere prescritte dalle levatrici;
  • invio a un controllo agli ultrasuoni eseguito da un medico;
  • esame preparto mediante cardiotocografia;
  • controllo post-partum tra la sesta e la decima settimana post-partum;
  • preparazione al parto: l’AOMS assume un contributo di 150 franchi per un corso eseguito individualmente o in gruppo;
  • consulenza per l’allattamento: l’AOMS assume i costi di tre sedute.

Nell’ambito del controllo post-partum a domicilio nei 56 giorni successivi al parto, l’AOMS assume le seguente visite delle levatrici:

  • al massimo 16 visite a domicilio dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare o dopo un taglio cesareo e una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte. Ulteriori visi-te a domicilio su prescrizione medica;
  • in tutte le altre situazioni, al massimo dieci visite a domicilio e nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio, una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte. Ulteriori visite a domicilio su prescrizione medica.

Ulteriori visite a domicilio dopo il 56° giorno successivo al parto sono assunte dall’AOMS soltanto se prescritte da un medico.

Quali esami di controllo possono essere eseguiti durante/dopo la gravidanza e dopo il parto?

Nel caso di una gravidanza normale sono rimborsati sette esami di controllo. La prima consultazione comprende l’anamnesi, l’esame clinico e vaginale e la consulenza, l’esame delle varici e degli edemi alle gambe, nonché la prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l’EA. Le consultazioni ulteriori comprendono il controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, l’uroscopia e l’ascoltazione dei toni cardiaci fetali.

Nel caso di una gravidanza a rischio, questi controlli possono essere rin-novati secondo le necessità; inoltre è rimborsato un esame mediante cardiotocografia.

Tra la sesta e la decima settimana dopo il parto può essere eseguito un controllo post-partum, che include un’anamnesi intermedia nonché un esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.

Un controllo può essere svolto dopo un aborto spontaneo o un’interruzione di gravidanza indicata dal profilo medico a partire dalla 13a fino alla 23a settimana di gravidanza compresa; esso include un’anamnesi intermedia, un esame clinico e ginecologico, una consulenza nonché analisi di laboratorio e un’ecografia secondo la valutazione clinica.

Quante ecografie sono rimborsate per ogni gravidanza?

Nel caso di una gravidanza normale sono rimborsate un’ecografia tra la 12a e la 14a settimana e un’altra tra la 20a e la 23a. Nel caso di una gravidanza a rischio, sono assunte ecografie supplementari se il ginecologo lo ritiene necessario in base a una valutazione clinica.

Preparazione al parto

L’AOMS versa un contributo di 150 franchi per un corso di preparazione al parto eseguito individualmente o in gruppo da una levatrice o dall’organizzazione di levatrici o per un colloquio di consulenza con la levatrice o l’organizzazione di levatrici in vista del parto, della pianificazione del puerperio a domicilio e della preparazione all’allattamento.

Il test del primo trimestre viene rimunerato?

Sì, questo esame prenatale è rimunerato. Esso è volto a valutare il rischio di trisomie 21, 18 e 13 in base alla misurazione della translucenza nucale attraverso l’ecografia (tra la 12a e la 14a settimana) e ad accertare determinati fattori nel sangue della madre nonché altri fattori materni (tra cui l’età) e fetali.

Quando viene assunto un test per trisomia (test genetico prenatale non invasivo, NIPT)?

L’AOMS assume le spese di questo test per l’identificazione di una trisomia 21, 18 o 13 a partire dalla 12a settimana di gravidanza, in caso di rischio elevato di trisomia 21, 18 e 13.

Il rischio è elevato quando è pari o superiore a 1:1000. Per confermare un esito positivo del NIPT, dovrebbe essere eseguita un’amniocentesi (cfr. domanda seguente).
 

L’amniocentesi è rimborsata in tutti i casi?

L’amniocentesi, il prelievo di villi coriali (biopsia della placenta), o la cordocentesi (punzione del cordone ombelicale) sono assunte dall’AOMS se:

  • sussiste un sospetto di grado elevato, in base al NIPT, o un rischio pari o superiore a 1:380, in base al test del primo trimestre, che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13;
  • nelle donne incinte presso le quali, in base all’esito dell’ecografia o all’anamnesi familiare o per un altro motivo, sussiste un rischio pari o superiore a 1:380 che il feto sia affetto da una malattia di origine esclusivamente genetica;
  • il feto è in pericolo a causa di una complicazione insorta nella gravi-danza, di una malattia della madre o di una malattia di origine non ge-netica o di un disturbo dello sviluppo del feto.

Partorire all’ospedale, a domicilio o in una casa per partorienti

L’AOMS assume i costi del parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti a condizione che questi ultimi due istituti figurino nell’elenco ospedaliero del Cantone di domicilio. I costi per l’assistenza di un medico o di una levatrice sono parimenti assunti.

Le consulenze per l’allattamento sono rimunerate?

Sì, sono rimunerate tre sedute di consulenza per l’allattamento dispensate da una levatrice, un’organizzazione di levatrici o un infermiere titolare di una formazione specifica nel settore.

Quali prestazioni possono fornire le levatrici e le organizzazioni di levatrici a carico dell’AOMS?

a) Sette esami di controllo durante una gravidanza normale. La levatrice o l’organizzazione di levatrici informa la donna incinta del fatto che nel primo trimestre è indicata una visita medica. In caso di una gravidanza a rischio senza manifestazioni patologiche, la levatrice o l’organizzazione di levatrici collabora con il medico. In caso di una gravidanza patologica, fornisce prestazioni secondo la prescrizione medica.

b) La prescrizione di un controllo agli ultrasuoni in occasione di un esame di controllo.

c) Un esame preparto mediante la cardiotocografia, un controllo post-partum, la preparazione al parto e consulenza per l’allattamento.

d) La prescrizione di determinate analisi di laboratorio.

e) L’assistenza durante il puerperio nei 56 giorni successivi al parto, nel quadro di visite a domicilio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell’alimentazione del bambino. Dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, per le primipare e dopo un taglio cesareo, la levatrice può effettuare al massimo 16 visite a domicilio; in tutte le altre situazioni la levatrice può effettuare al massimo dieci visite a domicilio. Nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio, la levatrice o l’organizzazione di levatrici può effettuare una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte. Per ulteriori visite a domicilio, anche per quelle dopo i 56 giorni successivi al parto, è necessaria una prescrizione medica.

f) Prestare assistenza effettuando fino a un massimo di dieci visite a domicilio per curare l’assicurata e sorvegliare il suo stato di salute dopo un aborto spontaneo o un’interruzione di gravidanza indicata dal profilo medico, a partire dalla 13a fino alla 23a settimana di gravidanza compresa. Per visite a domicilio supplementari è necessaria la prescrizione medica.
 

Tutte le prestazioni fornite durante una gravidanza o un parto sono esentate dalla partecipazione ai costi?

Per prestazioni speciali di maternità di cui ai punti 1–9, l’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi. Inoltre, a partire dalla 13a settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto, le donne non dovranno partecipare ai costi delle prestazioni generiche e delle prestazioni di cura in caso di malattia. In questo modo, decade anche la partecipazio-ne ai costi per la cura di malattie contratte indipendentemente dalla gravidanza.

Ultima modifica 06.07.2023

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