Aliquota percentuale differenziata sui medicamenti

La partecipazione ai costi dei medicamenti (aliquota percentuale) ammonta di norma al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia. L’aliquota percentuale può ammontare al 40% se più farmaci con la stessa composizione di principi attivi figurano nell'elenco delle specialità (ES).

L’aliquota percentuale può essere maggiorata se il brevetto di un principio attivo è scaduto e vi sono pertanto generici – o medicamenti biosimilari nel caso dei medicamenti biologici– disponibili che figurano nell’ES. Questa misura può riguardare preparati originali, medicamenti in co-marketing, generici, preparati di riferimento e medicamenti biosimilari.

Per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera un determinato valore limite, l’aliquota percentuale ammonta al 40 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

I medicamenti cui viene applicata un’aliquota percentuale maggiorata sono riportati nella versione elettronica dell’ES (consultabile all’indirizzo: www.spezialitaetenliste.ch), contrassegnati da una crocetta su sfondo rosso nella colonna SB.

Il medico, il chiropratico o il farmacista informa l’assicurato dell’esistenza di almeno un generico o un medicamento biosimilare figurante nell’ES, idoneo a sostituire rispettivamente il preparato originale o il preparato di riferimento. L’assicurato deve inoltre essere informato quando l’aliquota percentuale di un medicamento ammonta al 40%.

Il valore limite summenzionato si ricava sommando il 10 per cento alla media dei prezzi di fabbrica per la consegna dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi figuranti nell’ES. I valori limite sono stabiliti dall’UFSP il 1° dicembre di ogni anno o dopo l’ammissione del primo generico o del primo medicamento biosimilare nell’ES.

FAQ sull’aliquota percentuale differenziata

Informazioni generali sull’aliquota percentuale differenziata

Informazioni aggiuntive per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori

Aliquota percentuale prevista

I valori limite indicati nell’elenco sottostante si applicano a partire dal 1° dicembre 2024. I prezzi di fabbrica si basano sul file degli articoli dell’ES al 1° agosto 2024. Le indicazioni dell’elenco delle specialità sono sempre determinanti per l’aliquota percentuale attualmente in vigore (vedi sotto Link).

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Ultima modifica 18.09.2024

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