La partecipazione ai costi dei medicamenti (aliquota percentuale) ammonta di norma al 10 per cento e, in casi eccezionali, può raggiungere il 20 per cento.
L’aliquota percentuale può essere maggiorata se il brevetto di un principio attivo è scaduto e vi sono pertanto generici disponibili che figurano nell’ES. Questa misura può riguardare preparati originali, medicamenti in co-marketing e generici.
Per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica supera un determinato valore limite, l’aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia.
I medicamenti cui viene applicata un’aliquota percentuale maggiorata sono riportati nella versione elettronica dell’ES (consultabile all’indirizzo: www.spezialitaetenliste.ch), contrassegnati da una crocetta su sfondo rosso nella colonna SB.
Il medico o il chiropratico informa l’assicurato dell’esistenza di almeno un generico figurante nell’ES, idoneo a sostituire il preparato originale.
Il valore limite summenzionato si ricava sommando il 10 per cento alla media dei prezzi di fabbrica dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell’ES. I valori limite sono stabiliti dall’UFSP il 1° dicembre di ogni anno o dopo l’ammissione del primo generico nell’ES.
Valori limite previste
I valori limite indicati negli elenchi sottostante si applicano a partire dal 1° dicembre 2023 per preparati originali e generici e dal 1° gennaio 2024 per i prodotti di riferimento e i biosimilari. Le indicazioni dell’ES sono sempre determinante per l’aliquota attualmente in vigore
Ultima modifica 16.11.2023
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