Prestazioni mediche della medicina complementare

Quali prestazioni mediche della medicina complementare sono assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)?

L’ AOMS assume i costi delle prestazioni mediche dell’agopuntura, della medicina antroposofica, della terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese, dell’omeopatia classica e della fitoterapia.

Tutte le prestazioni mediche della medicina complementare possono essere fatturate soltanto da medici che possiedono un titolo di medico specialista e un perfezionamento in medicina complementare (art. 4b dell’ordinanza sulle prestazioni [OPre]). I medici dispongono quindi di un perfezionamento in medicina convenzionale e complementare.

Le prestazioni fornite da terapeuti non medici sono attribuite al settore delle assicurazioni complementari e non rientrano in quello dell’AOMS.

Storia del disciplinamento delle prestazioni mediche della medicina complementare

Nel 1999 cinque specialità della medicina complementare (medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese [MTC], omeopatia, fitoterapia e terapia neurale) sono stati provvisoriamente inseriti nell’AOMS. Nel 2005, a seguito della valutazione delle prestazioni delle suddette cinque specialità, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha deciso di sospenderne l’obbligo d’assunzione.

Il 17 maggio 2009 è stato accolto l’articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare» (controprogetto all’iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare» ritirata) (art. 118a della Costituzione federale), che obbliga la Confederazione e i Cantoni a provvedere, nell’ambito delle loro competenze, alla considerazione della medicina complementare. Quest’ultima ha così ottenuto uno statuto particolare. Sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni mediche, l’obbligo d’assunzione delle prestazioni per le cinque specialità e metodi terapeutici della medicina complementare (medicina antroposofica, terapia medicamentosa della MTC, agopuntura, omeopatia classica e fitoterapia) è stato ripristinato dapprima in via provvisoria nel 2012 e poi in via definitiva nel 2017.

Le prestazioni delle citate specialità e metodi terapeutici di medicina complementare sono state equiparate alle altre prestazioni mediche e assoggettate al principio della fiducia. L’obbligo di presa a carico delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche è implicito. Questo significa che gli esami eseguiti da medici sono in linea di principio rimborsati a condizione che l’allegato 1 dell’OPre non preveda una regolamentazione particolare.

Nel contempo sono stati definiti anche i criteri che le prestazioni di medicina complementare devono soddisfare per essere assunte dall’AOMS (art. 35a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal]). In questo contesto vanno considerate la tradizione d’impiego e di ricerca nella specializzazione medica, l’evidenza scientifica e l’esperienza medica, nonché l’esistenza di un perfezionamento specifico complementare.

Tutte le prestazioni mediche della medicina complementare possono essere fatturate soltanto da medici che possiedono un titolo di medico specialista e un perfezionamento in medicina complementare.

Le prestazioni fornite da terapeuti non medici sono attribuite al settore delle assicurazioni complementari e non rientrano in quello dell’AOMS.

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Ultima modifica 16.10.2024

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