Assicurazione malattie: Prestazioni e tariffe

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie accorda prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità.

Prestazioni

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie accorda prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità. Queste comprendono, tra l’altro, visite e trattamenti da parte di medici, in ospedale, nonché prestazioni infermieristiche e determinate prestazioni non mediche. In caso di infortunio l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie subentra però soltanto
se la persona assicurata non dispone di nessun’altra copertura assicurativa. Inoltre si accolla anche i costi di alcune misure di medicina preventiva. Qui di seguito sono illustrati gli aspetti fondamentali delle prestazioni.

Tutti gli assicuratori-malattie che esercitano l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono offrire lo stesso catalogo di prestazioni prescritto per legge e garantire parità di trattamento tra gli assicurati. Inoltre agli assicuratori-malattie non è consentito rimborsare nessun’altra ulteriore prestazione «facoltativa».

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie copre per legge solo le prestazioni contraddistinte da efficacia, appropriatezza ed economicità. Le prestazioni nuove o già erogate che potrebbero non soddisfare questi criteri sono valutate nel programma Health Technology Assessment (HTA).

Se un fornitore di prestazioni (ad es. un medico) eroga prestazioni che non rientrano tra quelle a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è tenuto a informarne i pazienti.

Maggiori informazioni pratiche figurano anche nell’opuscolo informativo «Voi chiedete, noi rispondiamo – L’assicurazione malattie obbligatoria in due parole».

Tariffe

I fornitori di prestazioni compilano le fatture in base a tariffe e prezzi, e in tal modo vengono rimborsati per le prestazioni erogate. Queste sono concordate in convenzioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni o, nei casi previsti dalla legge, stabilite dall’autorità competente. Le convenzioni tariffali vanno approvate da parte dell’autorità competente. Le tariffe devono essere in linea con la legge e rispettare l’obbligo di equità e di economicità. La tariffazione mira a garantire un’assistenza sanitaria di elevata qualità e appropriata, al minor costo possibile.

Nei seguenti settori si applicano tariffe e prezzi stabiliti dall’autorità competente e importi massimi rimborsabili:

  • elenco delle analisi con tariffa (elenco delle analisi);
  • elenco con tariffa dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale (elenco dei medicamenti); la tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista;
  • disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della remunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici (elenco dei mezzi e degli apparecchi);
  • elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità).

Ultima modifica 03.12.2024

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