Il pacchetto 1b è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Contiene quattro misure concernenti il diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori, la procedura di autorizzazione semplificata per le importazioni parallele, il diritto di sostituzione e misure dei partner tariffali per il monitoraggio dei costi.
Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b
Il 21 agosto 2019 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1).
Le Camere federali hanno suddiviso il progetto nei due pacchetti 1a e 1b e hanno adottato il pacchetto 1a il 18 giugno 2021. Le misure in esso contenute sono entrate integralmente in vigore il 1° gennaio 2023. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito seguente: Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a.
Il pacchetto 1b è stato adottato dalle Camere federali il 30 settembre 2022. Le misure in esso contenute sono entrate integralmente in vigore il 1° gennaio 2024.
Il pacchetto contiene quattro misure. Il Parlamento ha respinto la proposta di introdurre un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti con brevetto scaduto; un sistema che era parte integrante del progetto.
Panoramica delle misure
Il pacchetto 1b contiene quattro misure:
Misure di monitoraggio dei costi da parte dei partner tariffali
I partner tariffali sono obbligati a concordare misure per il monitoraggio dei costi. Nei settori in cui stipulano convenzioni tariffali, i partner tariffali devono pertanto concordare un monitoraggio comune dell’evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi delle prestazioni nonché le pertinenti misure correttive da applicare in caso di andamenti non spiegabili di questi fattori.
Diritto di ricorso degli assicuratori
È introdotto il diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori contro le decisioni di pianificazione cantonali degli ospedali e di altri istituti. Questo diritto di ricorso assicura che i Cantoni tengano equamente conto nella pianificazione non solo delle esigenze dei fornitori di prestazioni, ma anche di quelle degli assicuratori, che rappresentano gli interessi degli assicurati.
Semplificazione dell’etichettatura e delle informazioni sui medicamenti provenienti da importazioni parallele
La legge sugli agenti terapeutici è modificata in modo tale da semplificare l’etichettatura e le informazioni sui medicamenti provenienti da importazioni parallele. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito seguente: Fondamenti giuridici per agenti terapeutici in Svizzera (Swissmedic).
Diritto dei farmacisti di dispensare medicamenti più vantaggiosi
Questa misura concerne il diritto di sostituzione. La legge federale sull’assicurazione malattie sancisce che il farmacista può dispensare un medicamento più vantaggioso se nell’elenco delle specialità figurano più medicamenti con la stessa composizione di principi attivi. Questo diritto di sostituzione è tuttavia vincolato al requisito della «parità di idoneità medica per l’assicurato». Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i medicamenti non possono essere considerati di pari idoneità medica. Potete trovare ulteriori informazioni nell’ ordinanza sulle prestazioni (OPre).
Documenti
Legislazione
Comunicati
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Ultima modifica 28.11.2024
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