Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a

Il 1° gennaio 2023 è entrata integralmente in vigore la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) «Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a». Il pacchetto 1a contiene sei misure nei settori delle tariffe, della fatturazione e dei progetti pilota.

Attuazione del pacchetto 1a

Il 21 agosto 2019 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione parziale della LAMal. Le Camere federali hanno suddiviso il primo pacchetto nei due pacchetti 1a e 1b e adottato il pacchetto 1a il 18 giugno 2021. Il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha quindi adottato le disposizioni d’esecuzione del pacchetto 1a, le cui misure sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2022 e il 1° gennaio 2023.

Panoramica delle misure

Il pacchetto 1a contiene sei misure:

Copia della fattura all’assicurato

I fornitori di prestazioni sono obbligati per legge a trasmettere una copia della fattura all’assicurato in qualsiasi caso e spontaneamente. La trasmissione può avvenire anche per via elettronica. I fornitori possono essere sanzionati in caso di mancata osservanza di questo obbligo. Gli assicurati possono in tal modo controllare le fatture ed essere maggiormente consapevoli dei costi.

Organizzazione nazionale delle tariffe

Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori devono istituire un’organizzazione tariffale competente per l’elaborazione, lo sviluppo e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure mediche ambulatoriali. Per la sua istituzione, il legislatore ha previsto un termine transitorio di due anni. Per il settore stazionario esiste già un’organizzazione simile. Maggiori informazioni sulle tariffe nel settore ambulatoriale sono disponibili qui: Revisione della tariffa medica ambulatoriale.

Importo massimo della multa

La LAMal contiene un elenco di sanzioni che possono essere inflitte ai fornitori di prestazioni che violano le condizioni previste dalla legge, le clausole contrattuali in materia di economicità e qualità delle prestazioni o le disposizioni sulla fatturazione. Tra le possibilità di sanzione vi è la comminazione di una multa. L’importo massimo della multa è ora fissato per legge a 20 000 franchi.

Promozione degli importi forfettari nel settore ambulatoriale

Le tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali devono basarsi su una struttura tariffale uniforme, stabilita per convenzione a livello nazionale. Gli importi forfettari hanno la precedenza sulla tariffa per singola prestazione. Per determinati trattamenti ambulatoriali e se la realtà regionale lo richiede, i partner tariffali possono concordare tariffe forfettarie per paziente valide a livello regionale che non si basano su una struttura tariffale uniforme su scala nazionale.

Comunicazione dei dati per le tariffe

La nuova base legale obbliga i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni nonché le organizzazioni delle tariffe a comunicare gratuitamente al Consiglio federale o ai governi cantonali competenti, su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti in relazione con le tariffe. È disciplinato a livello di ordinanza quali dati sono coperti dall’obbligo di fornire i dati e come devono essere trasmessi i dati.

Introduzione di progetti pilota

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può autorizzare progetti pilota che permettono di sperimentare nuovi modelli volti a contenere l’evoluzione dei costi, rafforzare la qualità o promuovere la digitalizzazione. Se un tale progetto si rivela efficace per contenere i costi, rafforzare la qualità o promuovere la digitalizzazione, il Consiglio federale può prevedere che le relative disposizioni restino applicabili. Le condizioni di autorizzazione di un progetto pilota, i requisiti minimi per la sua valutazione e il follow-up nonché il contenuto dell’ordinanza del DFI sul progetto pilota ad hoc sono disciplinati a livello di ordinanza. Maggiori informazioni sui progetti pilota sono disponibili quir: Progetti pilota per il contenimento dell’aumento dei costi.

Comunicati

Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.

Portale informativo dell’amministrazione federale

Ulteriori informazioni

Contenimento dei costi

Il Consiglio federale avvia un programma di riduzione dei costi per sgravare i contribuenti e gli assicurati.

Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b

La modifica della LAMal «Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b» è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e contiene misure che contribuiscono a limitare l’aumento dei costi sanitari entro quanto sia giustificabile dal punto di vista medico.

Modifica della LAMal: misure di contenimento dei costi – pacchetto 2

Il 7 settembre 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della LAMal (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 2). Le misure contribuiscono a contenere l’aumento dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a un livello giustificato da motivi medici.

Progetti pilota

Allo scopo di sperimentare nuovi modelli di contenimento dei costi, di sviluppo delle esigenze di qualità o di promozione della digitalizzazione, il DFI può autorizzare progetti pilota su domanda degli attori del settore sanitario.

Revisione della tariffa medica ambulatoriale

L’attuale struttura tariffale medica ambulatoriale TARMED sarà sostituita dalla struttura tariffale basata sulle prestazioni TARDOC e dalla struttura delle tariffe forfettarie per paziente per le cure ambulatoriali.

Ultima modifica 28.11.2024

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