La politica svizzera in materia di alcol poggia su norme concernenti la sicurezza, la fabbricazione e il commercio dei prodotti, nonché la protezione della salute e dei giovani. I test d’acquisto verificano il divieto di consegna ai minori di 16 e di 18 anni.
Basi legali e competenze
La Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di fabbricazione, importazione, rettificazione e vendita di bevande distillate. La Confederazione tiene conto degli effetti nocivi del consumo di alcol e riscuote imposte di consumo sulle bevande distillate e sulla birra.
RS 101; art. 131 Imposte speciali di consumo
I Cantoni dispongono di ampie competenze nel campo della prevenzione dell’alcolismo e della prevenzione comportamentale. Sono responsabili per l’esecuzione del diritto federale, l’applicazione delle prescrizioni di legge concernenti la politica in materia di alcol e il sanzionamento di infrazioni. Sotto la direzione dei chimici cantonali, gli uffici competenti effettuano ispezioni nelle imprese nonché esami di laboratorio approfonditi. Vigilano sul rispetto delle prescrizioni legali e provvedono a garantire un’elevata sicurezza alimentare e un’ampia protezione dei consumatori.
Test d’acquisto
Nel settore della protezione dei giovani è fondamentale rispettare il divieto di consegna. Il rispetto del divieto di vendita ai minori di 16 o di 18 anni è controllato mediante test d’acquisto periodici, che indicano in quale misura vengono rispettate le disposizioni a protezione dei minori.
La guida ai test d’acquisto di alcol, a disposizione di Cantoni, Comuni, ONG e aziende, contiene suggerimenti per la pianificazione, l’esecuzione e la compilazione del verbale dei test d’acquisto. Inoltre affronta il tema della protezione dei minori incaricati di effettuare i test. Le liste di controllo consentono una rilevazione unitaria dei dati.
Le bevande alcoliche
Le bevande alcoliche sono disciplinate nella legge sulle derrate alimentari. Le relative ordinanze precisano le limitazioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche, i requisiti posti a queste ultime secondo il diritto in materia di derrate alimentari, l’obbligo di caratterizzazione e le restrizioni della pubblicità.
Competenza: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
RS 817.0 Legge federale sulle derrate alimentari (LDerr)
RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
RS 817.022.12 Ordinanza del DFI sulle bevande (Art. 62)
La fabbricazione e il commercio di bevande distillate
La fabbricazione e il commercio di bevande distillate sono disciplinati nella legge federale sulle bevande distillate (legge sull’alcool), che tra l’altro contiene norme concernenti l’imposizione fiscale e la pubblicità delle bevande spiritose.
Competenza: l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Divisione alcol e tabacco
RS 680 Legge federale sulle bevande distillate (legge sull’alcool)
RS 680.11 Ordinanza sull’alcool (OLalc)
Imposte sulla birra
Le imposte sulla birra sono disciplinate nella legge sull’imposizione della birra e nella relativa ordinanza, di cui uno dei principi fondamentali è quello di tenere conto dei bisogni della protezione dei giovani e della salute.
Competenza: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Sezione imposte sul tabacco e sulla birra
RS 641.411 Legge federale sull’imposizione della birra (legge sull’imposizione della birra, LIB)
Altre disposizioni legali
Divieti in materia di pubblicità, disciplinati dall’articolo 10 della legge federale sulla radiotelevisione. All’articolo 16 della relativa ordinanza sono precisate le disposizioni concernenti la pubblicità delle bevande alcoliche.
La sicurezza della circolazione stradale in relazione al consumo di alcol è disciplinata nella legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), che contiene disposizioni concernenti l’idoneità alla guida (art. 15d), l’ammonimento o la revoca della licenza di condurre (16° -16c), la padronanza del veicolo (art. 31), l’inattitudine alla guida (art. 55), la violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 91). Le relative ordinanze disciplinano i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, gli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata e il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol.
RS 741.01 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
RS 941.210.4 Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA)
RS 741.11 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Per quanto concerne la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione della salute è retta dall’articolo 6 della legge sul lavoro (LL). L’articolo 35 della relativa ordinanza disciplina il consumo di bevande alcoliche sul posto di lavoro. La prevenzione degli infortuni professionali è contemplata dall’articolo 82 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni. Il datore di lavoro non deve trovarsi in uno stato tale da mettere in pericolo sé stesso o gli altri. Questa norma vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche.
RS 822.113 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (tutela della salute)
RS 832.20 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Il trattamento della tossicodipendenza degli autori di reati e la somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute sono disciplinati rispettivamente dall’articolo 60 e dall’articolo 136 del Codice penale svizzero.
L’economia vitivinicola è disciplinata dall’articolo 60segg. della legge federale sull’agricoltura.
RS 910.1 Legge federale sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr)
Ultima modifica 07.02.2022
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