In Svizzera la politica in materia di alcol è affidata a Confederazione e Cantoni, che emanano norme legali nella loro rispettiva sfera di competenza e finanziano progetti di prevenzione dell’alcolismo. Altri attori attivi in tale campo sono Comuni e ONG.
In Svizzera la politica in materia di alcol vede coinvolti Confederazione, Cantoni e Comuni. Vi sono inoltre numerose organizzazioni non governative che si adoperano per i diretti interessati, i loro familiari e l’intera società e lanciano dibattiti sulla politica in materia di alcol.
Livello federale
L’attuazione a livello federale della politica in materia di alcol compete principalmente ai tre enti seguenti:
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Divisione alcol e tabacco: attuazione della legge sull’alcol (limitatamente alle bevande distillate) e imposta sulla birra
- Ufficio federale della sanità pubblica UFSP: aspetti di politica sanitaria
- Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria USAV: legge sulle derrate alimentari
Diversi Uffici federali sono responsabili per una serie di leggi concernenti il tema dell’alcol.
L’Ufficio federale della sanità pubblica si prefigge di aumentare la coerenza e l’efficacia della prevenzione dell’alcolismo in Svizzera, utilizzando in modo mirato e proficuo le attività e le competenze degli attori rilevanti nel settore dell’alcol (Uffici federali, Cantoni, organizzazioni non governative), sfruttando le sinergie nonché promuovendo la collaborazione tra gli attori.
Dal 2008 al 2016, il Programma nazionale alcol (PNA) ha posto le basi per una politica in materia di alcol coerente. Dal 2017, la Strategia malattie non trasmissibili e la Strategia dipendenze dettano gli orientamenti della politica federale in materia di alcol.
La Confederazione può finanziare progetti nonché programmi di ricerca nazionali e sovracantonali per la prevenzione dei problemi legati all’alcol. Il finanziamento viene concesso su presentazione di una domanda.
Livello cantonale
I 26 Cantoni figurano tra gli attori principali della politica svizzera in materia di alcol. Sono i partner più importanti per l’esecuzione del diritto federale e possono definire liberamente le condizioni quadro. Per esempio, stabiliscono gli orari di apertura dei negozi, disciplinano la ristorazione e il commercio al dettaglio e hanno facoltà di emanare prescrizioni in materia di pubblicità. Inoltre, gli organi cantonali di giustizia e polizia attuano le prescrizioni legali rilevanti per la politica in materia di alcol e sanzionano le infrazioni.
Supporto garantito dal modello di fattori di successo
Il modello di fattori di successo aiuta i Cantoni a orientare strategicamente e a ottimizzare i loro programmi di promozione della salute e di prevenzione, compresi quelli per la prevenzione dei problemi legati all’alcol. Tale modello è stato sviluppato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dal Fondo per la prevenzione del tabagismo, da Promozione Salute Svizzera e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.
Test d’acquisto di alcol come strumento per la protezione della gioventù
Le basi legali autorizzano i Cantoni a sanzionare penalmente le contravvenzioni al divieto di consegna. I test d’acquisto da parte di giovani non aventi diritto di acquistare alcolici permettono di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori e indicano in quale misura viene rispettata la legge. Numerosi Cantoni e organizzazioni private svolgono regolarmente tali test d'acquisto. Un manuale funge da supporto per la pianificazione, lo svolgimento e la documentazione dei test d'acquisto e tiene conto della protezione dei giovani partecipanti ai test d’acquisto.
Decima dell’alcol spettante ai Cantoni
In Svizzera sulle bevande spiritose e sulla birra viene riscossa un'imposta, mentre il vino e l'etanolo per scopi industriali non sono tassati. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è l'autorità competente per l'imposizione delle bevande spiritose e sulla birra.
Il prodotto netto dell'UDSC è devoluto ogni anno per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni. La parte spettante alla Confederazione è destinata all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità mentre la parte spettante ai Cantoni, la cosiddetta decima dell'alcol, dev'essere impiegata nella lotta contro l'alcolismo, l'abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l'abuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti.
Ultima modifica 27.02.2025
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
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