L’Ufficio federale della sanità pubblica verifica l’appropriatezza, l’efficacia e l'economicità delle misure secondo la LCIP.
Modello di efficacia e piano di monitoraggio
Nel 2016, in vista dell’entrata in vigore della LCIP nel 2017, è stato elaborato un modello di efficacia in collaborazione con un gruppo di accompagnamento con portatori di interessi fondamentali, che contempla le catene di effetti e di obiettivi essenziali della legge. Su questa base è stato anche allestito un piano di monitoraggio, in cui sono stati definiti i relativi indicatori e stabiliti i seguenti settori tematici centrali:
- sviluppo, diffusione e utilizzazione del sistema della cartella informatizzata del paziente (CIP) da parte di pazienti e istituzioni sanitarie, e delle singole CIP da parte di pazienti e istituzioni sanitarie/professionisti della salute;
- protezione e sicurezza dei dati, inclusa l’autodeterminazione informale;
- interoperabilità tecnica e semantica.
Piano di attuazione
Dopo l’entrata in vigore della LCIP, il 15 aprile 2017, è stata avviata l’elaborazione di un piano di attuazione del monitoraggio della LCIP, allo scopo di precisare l’operatività degli indicatori definiti nel modello di efficacia. Per questo sono state stabilite due fonti principali: da un lato i dati derivanti dalla gestione della CIP e, dall’altro, i dati ottenuti da indagini demoscopiche e da professionisti della salute (Barometro Swiss eHealth e indagine tra gli utilizzatori della CIP).
Gruppo di accompagnamento del monitoraggio
L’approntamento dei documenti relativi al monitoraggio della LCIP è stato accompagnato da un gruppo di esperti composto da istituzioni pubbliche e private, che in modo diverso sono coinvolte nella LCIP o da essa interessate, e che rappresentano i loro interessi fungendo da consulenti.
Valutazione
Il sistema di monitoraggio della LCIP fornisce dati rilevanti per la valutazione della legge. L’obiettivo della valutazione è esaminare gli aspetti relativi all’attuazione della LCIP, nonché all’appropriatezza, all’efficacia e all’economicità delle misure previste dalla legge. I risultati consentono al dipartimento competente (il Dipartimento federale dell’interno, DFI) di informare il Consiglio federale e, in caso siano necessarie ulteriori misure, di sottoporgli proposte su come procedere.
Ultima modifica 25.04.2023
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