Modifica della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (finanziamento transitorio, consenso e accesso ai servizi di ricerca di dati): le seguenti domande e risposte (FAQ) intendono fornire ai richiedenti informazioni sulla preparazione dei documenti necessari per la presentazione della domanda. L’elenco delle FAQ sarà costantemente aggiornato per garantire informazioni coerenti e facilmente accessibili.
In caso di domande o per informazioni più dettagliate si prega di scrivere a: finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch.
Il Cantone può chiedere alla CR i dati pertinenti, per esempio il numero di CIP aperte sul suo territorio o anche un elenco anonimizzato delle persone che hanno aperto una CIP nel quale figura soltanto il luogo, ma non gli altri dati personali (nome ecc.). Per un elenco di nomi e indirizzi manca la necessaria base legale nel diritto federale. Il Cantone che intende ottenere un tale elenco deve predisporre un’opportuna base legale nel suo diritto cantonale.
No. Il finanziamento transitorio previsto regola i presupposti in base ai quali le CR possono chiedere aiuti finanziari. La decisione sulla partecipazione o meno dei Cantoni e in che misura essa avvenga è di competenza cantonale.
Il Cantone può partecipare ai costi, per esempio, sostenendo direttamente una CR con un contributo finanziario oppure mettendo a sua disposizione il personale o i locali necessari.
All’UFSP vanno notificate tutte le CIP aperte. In linea di principio, possono essere richiesti aiuti finanziari per tutte le CIP aperte dal momento della certificazione sino alla fine dell’anno precedente. Le CIP aperte, che l’UFSP ha già considerato nei confronti di un richiedente di aiuti finanziari, non possono tuttavia essere computate due volte. Per questo motivo occorre indicare il numero delle CIP aperte nell’anno precedente. Non sono considerate nuove CIP aperte ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera a OFCIP le CIP che, per motivi aziendali, sono trasferite da una CR a un’altra e per le quali sono già stati concessi aiuti finanziari (p. es. per cessazione dell’attività di una CR, fusione di più CR o ridenominazione di una CR).
Per calcolare l’importo degli aiuti finanziari versati dalla Confederazione è determinante l’importo dei contributi di sostegno cantonali. A seconda dell’entità è possibile che la Confederazione non versi aiuti finanziari per tutte le CIP aperte (v. esempio 3 dell’allegato al documento «Istruzioni concernenti le domande di aiuti finanziari secondo la LCIP»).
La CR può richiedere contributi cantonali per i suoi costi annui di gestione e manutenzione delle CIP a condizione che questi contributi non siano già stati computati nell’ambito degli aiuti finanziari iniziali versati per la CIP.
Gli aiuti finanziari erogati direttamente da un Cantone ai fornitori di prestazioni non costituiscono una partecipazione ai costi annui sostenuti dalla CR per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP ai sensi dell’articolo 23a capoverso 3 LCIP. Si tratta di una partecipazione cantonale solo se il beneficiario del sostegno cantonale è una CR.
La prova può consistere, per esempio, in una conferma scritta del Cantone o del Consiglio di Stato, o nel piano finanziario adottato dal Parlamento cantonale oppure nell’inserimento di una tale voce in un bilancio/conto annuale sottoposto a revisione (l’elenco non è esaustivo).
Il messaggio concernente la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (FF 2013 4559, pag. 4629) cita come esempio di un detto sussidio federale un sostegno finanziario secondo la legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1). È altresì ipotizzabile che siano creati nuovi sussidi federali disciplinati dalla presente disposizione. Gli aiuti finanziari iniziali per la costituzione e la certificazione di comunità e di comunità di riferimento non sono contemplati in questa disposizione.
Le CR possono liberamente decidere di non presentare alcuna domanda di aiuto finanziario per uno o più anni. All’atto della presentazione di una domanda di aiuto finanziario è importante che siano indicate tutte le CIP aperte entro la fine dell’anno precedente. Le CIP aperte, che l’UFSP ha già considerato nei confronti di un richiedente di aiuti finanziari, non saranno tuttavia computate una seconda volta.
Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio per es-sere considerate nell’anno corrente (art. 4 cpv. 1 OFCIP). Per consentire alle CR di presentare le prime domande di aiuti finanziari ancora nel 2024, il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 1° novembre 2024 (art. 9 cpv. 1 OFCIP).
Conformemente all’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021), la domanda deve essere consegnata entro il 31 maggio (o il 1° novembre 2024) all’UFSP o, all’indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero.
Si tratta di termini stabiliti per legge che non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Le domande presentate oltre il termine previsto non saranno considerate per l’anno in questione e dovranno essere ripresentate l’anno successivo. Alle deroghe si applica l’articolo 24 capoverso 1 PA.
I documenti devono essere firmati da almeno una persona autorizzata a rappresentare la CR.
L’UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento (art. 4 cpv. 3 OFCIP). Se anche questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l’UFSP non entra nel merito della domanda.
L’importo massimo degli aiuti finanziari federali è di 30 milioni di franchi.
1. Sì, le cifre preventivate dall’UFSP rappresentano l’importo mas-simo degli aiuti finanziari annui. Se non sono sufficienti a concedere aiuti finanziari a tutti i richiedenti, tali aiuti finanziari saranno ridotti in pari misura per ogni CIP tenendo conto della partecipazione dei Cantoni. Un esempio concreto è riportato nell’allegato alle istruzioni (esempio n. 3). Nell’anno 2024 le cifre preventivate non saranno raggiunte, quindi gli aiuti finanziari possono essere concessi integralmente a tutti i richiedenti.
2. No, non è previsto un importo massimo degli aiuti finanziari per CR e anno.
3. No, non è previsto un importo massimo degli aiuti finanziari per CR sull’intera durata. Questa norma è stata abolita sulla base dei pareri emersi dalla procedura di consultazione.
No, l’UFSP si pronuncia mediante decisione (art. 23c cpv. 2 LCIP).
Non sono effettuati regolari controlli dopo il versamento dei sussidi.
La concessione degli aiuti finanziari per la CIP da parte della Confederazione si basa su fatti che risalgono al passato e sono verificati al momento dell’esame della domanda. Non è tuttavia da escludere che a posteriori subentrino modifiche rilevanti dei requisiti per la concessione di aiuti finanziari (p. es. una CR cessa la propria attività). I beneficiari degli aiuti finanziari sono quindi tenuti a comunicare immediatamente all’UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari (art. 6 OFCIP). Esiste inoltre la possibilità di chiedere la restituzione degli aiuti finanziari (cfr. n. 7 delle istruzioni).
Ultima modifica 28.08.2024