Attuazione ed esecuzione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

La legge federale sulla cartella informatizzata del paziente disciplina le condizioni quadro per l’introduzione e la diffusione della cartella informatizzata del paziente ed è in vigore dal 15 aprile 2017.

La cartella informatizzata del paziente

La cartella informatizzata del paziente è un fascicolo virtuale contenente dati rilevanti ai fini della cura di un paziente registrati in modo decentralizzato e che possono essere messi a disposizione dei professionisti della salute coinvolti nelle cure mediante procedura di richiamo (p. es. dati di analisi di laboratorio o ricette mediche, referti radiologici). Il paziente ha la possibilità di registrare personalmente i propri dati (p. es. informazioni su allergie o dati di persone da contattare in caso di emergenza) nella cartella informatizzata e renderli in tal modo accessibili ai professionisti della salute che lo hanno in cura.

Utilità della cartella informatizzata del paziente

La cartella informatizzata del paziente permetterà di rafforzare la qualità delle cure mediche, di migliorare i processi terapeutici, di accrescere la sicurezza dei pazienti e l’efficienza del sistema sanitario come pure di promuovere l’alfabetizzazione sanitaria dei pazienti.

Apertura di una cartella informatizzata del paziente

I pazienti decidono autonomamente se dotarsi di una cartella informatizzata personale e, per poterlo fare, devono essere precedentemente informati sulle modalità di funzionamento della stessa. Il consenso all’apertura di una cartella informatizzata del paziente può essere revocato in qualsiasi momento senza motivazione.

Diritti d’accesso

Il paziente può accedere in ogni momento a tutti i dati e i documenti della sua cartella informatizzata. I professionisti della salute hanno accesso alla cartella informatizzata di un loro paziente solo se si sono affiliati a una comunità o a una comunità di riferimento certificata secondo la LCIP (aggregazione di professionisti della salute e dei loro istituti) e se hanno ricevuto dal paziente i relativi diritti d’accesso. I pazienti possono escludere singoli professionisti della salute da tutte le possibilità d’accesso. Ogni accesso alla cartella informatizzata del paziente viene verbalizzato. Il paziente può visualizzare i dati verbalizzati in ogni momento e avere in tal modo il controllo su chi e in quale momento ha avuto accesso alla sua cartella informatizzata.

Qualora in situazioni di emergenza medica un paziente non sia in grado di accordare in anticipo le autorizzazioni d’accesso necessarie ai professionisti della salute, questi ultimi hanno il diritto di consultare i dati e i documenti anche senza esserne esplicitamente autorizzati. Il paziente può escludere questa possibilità.

Identificazione di pazienti e professionisti della salute

Tutti i pazienti e i professionisti della salute che intendono accedere a una cartella informatizzata del paziente devono essere in possesso di un’identità elettronica e di uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo la LCIP.

Creazione di comunità di riferimento e comunità

Per garantire la protezione e la sicurezza dei dati come pure l’interoperabilità, nel diritto esecutivo concernente la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente saranno stabilite condizioni tecniche e organizzative per l’attività delle comunità di riferimento e delle comunità, che verranno verificate nel quadro della procedura di certificazione.

L’adesione a una comunità di riferimento o a una comunità è facoltativa per i professionisti della salute che operano in regime ambulatoriale, come i medici liberi professionisti, i farmacisti o le organizzazioni Spitex. Gli ospedali devono invece aderire a una comunità di riferimento o a una comunità certificata entro tre anni dall’entrata in vigore della legge. Questa scadenza è di cinque anni per le case di cura e le case per partorienti.

Aiuti finanziari

Nell’ambito della revisione della LCIP sul finanziamento transitorio, adottata dal Parlamento il 15 marzo 2024, la Confederazione accorda alle comunità di riferimento, per una durata di cinque anni, aiuti finanziari per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP. In occasione della sua seduta del 28 agosto 2024, il Consiglio federale ha deciso che il finanziamento transitorio entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

Più informazioni sono disponibili sul sito internet "Aiuti finanziari per le comunità di riferimento".

Informazione e coordinamento

eHealth Suisse, il centro di competenza e di coordinamento di Confederazione e Cantoni, assume su mandato della Confederazione i compiti esecutivi di informazione e coordinamento. Informa la popolazione, i professionisti della salute e gli altri ambienti interessati sulla cartella informatizzata del paziente e coordina le proprie attività di informazione con quelle dei Cantoni. Inoltre promuove il coordinamento fra questi ultimi e gli altri ambienti interessati sostenendo il trasferimento di conoscenze e lo scambio di esperienze.

Ulteriori informazioni

Ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente

La legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) disciplina le condizioni quadro per l’introduzione e la diffusione della cartella informatizzata del paziente. Nei prossimi anni la legge sarà oggetto di una revisione completa.

Ultima modifica 28.08.2024

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