L’iniziativa, depositata il 16 dicembre 2021 e sottoposta a votazione il 9 giugno 2024, chiede in generale che gli interventi dello Stato nell’integrità fisica e psichica di una persona necessitino del suo consenso. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere l’iniziativa. L’integrità fisica e psichica costituisce già un diritto fondamentale sancito nella Costituzione. Inoltre, se l’iniziativa venisse accolta, non è chiaro quali conseguenze concrete avrebbe, per esempio per il lavoro di polizia e giustizia.
Risultati delle votazioni del 9 giugno 2024
Il 9 giugno 2024 l’iniziativa popolare «Per la libertà e l’integrità fisica» è stata respinta alle urne con il 73.73 per cento di voti contrari.
Nella primavera del 2020 la pandemia di coronavirus ha raggiunto la Svizzera. Il Consiglio federale ha adottato misure talvolta drastiche per proteggere la popolazione dal virus e per evitare il sovraccarico del settore sanitario e soprattutto degli ospedali. Nel contempo si è iniziato a sviluppare vaccini contro il nuovo virus. Ampie fasce della popolazione hanno riposto grandi speranze in questi vaccini. Altre si sono opposte alla loro somministrazione.
Qual è lo scopo dell’iniziativa?
In questo contesto sociopolitico, nell’autunno del 2020 è stata lanciata l’iniziativa «Per la libertà e l’integrità fisica», che chiede che gli interventi nell’integrità fisica e psichica di una persona necessitino del suo consenso. Secondo l’iniziativa, inoltre, la persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi per aver rifiutato di dare il suo consenso.
Il testo dell’iniziativa non fa riferimento a «vaccinazioni», ma a «interventi» in generale. Comprende quindi essenzialmente ogni attività di Confederazione, Cantoni e Comuni che produce un effetto sul corpo umano, come il lavoro della polizia, l’esecuzione delle pene o il settore dell’asilo.
L’integrità fisica è già sancita nella legge
Consiglio federale e Parlamento respingono l’iniziativa, essendo la sua richiesta centrale, ossia la garanzia dell’integrità fisica, già un diritto fondamentale sancito nella Costituzione. Attualmente, infatti, nessuno può essere vaccinato senza il suo consenso. Inoltre non è chiaro quali conseguenze avrebbe l’iniziativa, per esempio per il lavoro di polizia e giustizia.
Domande e risposte
Il diritto all’integrità fisica – o integrità corporale − tutela contro qualsiasi intervento sul corpo umano da parte dello Stato. È irrilevante se tali interventi sono lesivi o curativi, dolorosi o indolori, duraturi o temporanei oppure con o senza conseguenze.
Il diritto all’integrità psichica – o integrità mentale − è strettamente correlato all’integrità fisica. Tutela la condizione di libero arbitrio e la libertà di decidere dell’individuo.
Il diritto all’integrità fisica e psichica è sancito dalla Costituzione federale.
L’integrità fisica e psichica è già oggi sancita quale diritto fondamentale dalla Costituzione federale (art. 10 cpv. 2). Tale diritto fondamentale tutela contro qualsiasi intervento sul corpo umano da parte dello Stato. Un simile intervento è in linea di principio ammesso solo con il consenso della persona interessata.
I diritti fondamentali non hanno valenza assoluta. Lo Stato può prevedere restrizioni di tali diritti a determinate condizioni.
Il diritto all’integrità fisica e psichica - analogamente agli altri diritti di libertà costituzionali - non ha valenza assoluta.
Tuttavia, le condizioni per limitare un diritto fondamentale sono severe:
- deve esistere una base legale;
- devono sussistere un interesse pubblico preponderante o un rischio per i diritti fondamentali altrui;
- la restrizione deve essere proporzionata allo scopo.
Nel contesto medico, la libertà personale e in particolare l’integrità fisica rivestono un’importanza cruciale. In linea di principio, ogni intervento medico presuppone un consenso legalmente valido da parte della persona interessata. Se questo viene a mancare, si è in presenza di un pregiudizio all’integrità fisica.
Il consenso della persona interessata è necessario anche per le vaccinazioni.
Lo Stato deve rispettare il diritto all’integrità fisica e psichica anche nell’ambito delle vaccinazioni. La legge sulle epidemie prevede tuttavia, in situazioni eccezionali, la possibilità di introdurre un regime di vaccinazione obbligatoria per determinati gruppi di persone per un periodo di tempo limitato. Questo nel caso in cui non sia possibile proteggere la popolazione con altre misure più blande. Per esempio, potrebbe essere introdotto un regime di vaccinazione obbligatoria per il personale nei reparti ospedalieri ad alto rischio. In tal caso, chi rifiuta la vaccinazione potrebbe dover cambiare reparto.
Anche in caso di introduzione di un regime di vaccinazione obbligatoria, per la vaccinazione è necessario il consenso della persona interessata. Una vaccinazione senza consenso è esclusa.
In situazioni eccezionali, restrizioni temporanee per le persone non vaccinate possono contribuire a impedire il sovraccarico del sistema sanitario e a evitare misure più severe per tutta la popolazione. Per esempio, se la distinzione in base allo stato vaccinale o immunitario fosse vietata, potrebbero rendersi necessarie, o rimanere necessarie per un periodo di tempo più lungo, misure di contenimento di più ampia portata, come le chiusure.
Nella fase finale della pandemia di COVID-19, per esempio, alle persone non vaccinate è stato temporaneamente negato l’accesso ai ristoranti e ad altre strutture per evitare di dover continuare a chiudere gli esercizi commerciali anche per tutte le altre persone. L’obiettivo di queste misure era di evitare ulteriori restrizioni per l’intera popolazione e per gli esercizi commerciali.
Ogni misura deve soddisfare i principi della parità di trattamento e della proporzionalità. Le restrizioni legate allo stato vaccinale o immunitario devono essere sempre concepite in modo tale che l’accesso alle prestazioni statali e alle cure di base rimanga sostanzialmente possibile, per esempio presentando il certificato che attesti l’attuale stato di infezione mediante un test.
A livello di contenuto, secondo i suoi promotori l’iniziativa è incentrata sulle vaccinazioni, in particolare quella anti-COVID-19. Tuttavia, il testo dell’iniziativa è formulato in modo molto ampio. Non parla di «vaccinazioni», bensì di «interventi nell’integrità fisica e psichica» in generale. Pertanto, in linea di principio copre tutte le attività della della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che hanno un impatto sul corpo umano, tra cui le attività di polizia e il perseguimento penale. Il testo va dunque ben oltre i temi della vaccinazione e della gestione dello stato vaccinale che i promotori dell’iniziativa intendevano trattare.
Non è quindi chiaro a quali condizioni sarebbero ancora possibili interventi necessari da parte dello Stato nell’integrità fisica di una persona. A seconda dell’attuazione e della giurisprudenza, l’adempimento di compiti essenziali da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni potrebbe essere reso più difficile.
Ultima modifica 10.06.2024
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione campagne e comunicazione
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 462 95 05