Donazione da vivente: dichiarazione di volontà e tutela

Le persone che soddisfano i requisiti per una donazione da vivente devono essere informate in modo esaustivo e comprensibile sull’intervento e i rischi. La decisione a favore o contro la donazione da vivente deve essere volontaria, senza pressioni esterne.

L’ordinanza sui trapianti disciplina in modo dettagliato il tipo di informazioni necessario affinché le persone interessate possano decidere a favore o contro una donazione da vivente (dettagli in merito sono disponibili su questa pagina web nella rubrica «legislazione»). Le informazioni devono essere esaustive e comprensibili soprattutto riguardo all’intervento e ai possibili rischi per la propria salute. Vanno evitate eccessive aspettative di successo.

Inoltre la decisione deve essere volontaria e senza pressioni da parte della famiglia. Se vi sono controindicazioni mediche o psicologiche alla donazione, il prelievo non deve essere eseguito, anche se la persona dovesse autorizzarlo. Il donatore deve dare il consenso per scritto.

Possono essere prelevati organi a una persona vivente solo se possiede la capacità di discernimento ed è maggiorenne. Il prelievo di tessuti rigenerabili da minori è ammesso solo a condizioni restrittive. Informazioni più dettagliate sono disponibili nella scheda informativa Donazione da vivente di organi, tessuti e cellule (il documento è consultabile su questa pagina web alla rubrica «Documenti»).

Influenza sul rapporto

La donazione da vivente può modificare in modo duraturo il rapporto tra donatore e ricevente. Spesso è l’intero nucleo famigliare a essere coinvolto. Il donatore deve essere consapevole che l’organo donato può non guarire definitivamente la persona malata e che il trapianto può anche fallire. Ciò può portare all’insorgenza di delusione, aggressività o sensi di colpa. Se le premesse sono favorevoli ed è previsto un sostegno psicologico adeguato, la donazione di organi da vivente si rivela spesso un’esperienza positiva. Da diversi sondaggi è risultato che, in genere, chi ha donato un organo non rimpiange la decisione presa e rifarebbe la stessa scelta. 

Legislazione

Legislazione sulla medicina dei trapianti

La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.

Ulteriori informazioni

La donazione di organi da vivente

Le persone viventi possono donare determinati organi. La maggior parte delle donazioni da vivente avviene in ambito familiare. La donazione da vivente presenta grandi vantaggi ma comporta anche dei rischi per i donatori.

L'iter di una donazione da vivente

La donazione da vivente deve essere pianificata molto scrupolosamente e preparata sull'arco di diversi mesi. Il tipico iter di una tale donazione è illustrato qui di seguito mediante un esempio fittizio di donazione di rene di una madre alla figlia.

Il trapianto incrociato tra vivi

La donazione di un rene da parte di un donatore vivente a una persona cui è unito da un legame affettivo non è sempre possibile per motivi di compatibilità. Con una donazione incrociata tra vivi, tuttavia, è possibile un’attribuzione «incrociata» di organi a riceventi adatti.

Donazione di cellule staminali del sangue

Il trapianto di cellule staminali del sangue serve a curare gravi malattie ematiche e del sistema immunitario. Le persone che intendono donare queste cellule possono iscriversi in un apposito registro e devono essere informate sulla procedura e i rischi.

Ultima modifica 28.08.2018

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Trapianti
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 463 51 54
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/medizin-und-forschung/transplantationsmedizin/willensaeusserung-zur-spende-von-organen-geweben-zellen/lebendspende-willensaeusserung-schutz.html