Diritto agli organi

Chiunque in Svizzera necessita di un organo di una persona deceduta può farsi iscrivere in una lista d'attesa.  

In Svizzera un organo può essere attribuito solo a una persona iscritta nella lista d'attesa svizzera. La legge sui trapianti (art. 17 e art. 21) stabilisce chi può essere iscritto nella lista d'attesa.

Decisione medica relativa all'iscrizione nella lista d'attesa

Se un trapianto è indicato dal profilo medico e il paziente che ne ha bisogno ha dato il suo consenso, il medico curante deve notificarlo a un centro di trapianto svizzero. Per decidere l'iscrizione di una persona nella lista d'attesa, si applicano criteri medici (legge sui trapianti, art. 19 e art. 20; ordinanza sull'attribuzione di organi art. 3 e art. 6) 

Attribuzione secondo i criteri stabiliti

I pazienti in attesa di un organo sono più numerosi degli organi a disposizione. Perciò occorre decidere caso per caso chi ha l'assoluta priorità nel ricevere l'organo di una persona deceduta. L'attribuzione degli organi compete alla fondazione Swisstransplant, che opera su mandato della Confederazione. Nello svolgimento dell'attività Swisstransplant si attiene ai seguenti criteri: l'urgenza medica, l'utilità terapeutica, le pari opportunità e il tempo d'attesa trascorso. Maggiori informazioni sull'attribuzione sono disponibili alla rubrica «Attribuzione di organi, tessuti e cellule»:

Stessi diritti delle persone residenti in Svizzera

In base a un accordo internazionale, per l'attribuzione di organi i seguenti gruppi di persone straniere hanno gli stessi diritti dei residenti in Svizzera:

  • I cittadini dell'UE, dell'AELS e svizzeri senza domicilio in Svizzera assoggettati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS, assicurazione di base).
  • I cittadini di Stati terzi, che vivono nelle regioni di frontiera con la Svizzera, esercitano un'attività lucrativa come frontalieri secondo l'articolo 25 della legge federale sugli stranieri e a loro domanda sono assoggettati all'AOMS, nonché i loro familiari parimenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione LAMal.
  • In caso d'emergenza, può essere prestato aiuto anche a uno straniero che durante un breve soggiorno in Svizzera necessità urgentemente di un trapianto di organi, ad esempio a causa di un'intossicazione da funghi potenzialmente letale durante una vacanza. La Svizzera concede l'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni a tutti i cittadini di uno Stato dell'UE, dell'AELS o svizzeri non residenti in Svizzera e che sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Paese di domicilio o in Svizzera. L'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni è concessa solo in caso di emergenza medica imprevista o non pianificata, verificatasi durante il soggiorno in Svizzera. Il viaggio in Svizzera non può essere intrapreso per sottoporsi a un trattamento medico.

Opportunità più ridotte

Chi non appartiene ai gruppi di persone summenzionati, può essere ugualmente iscritto nella lista d'attesa svizzera a determinate condizioni (ordinanza sull'attribuzione di organi, art. 4). È il caso, ad esempio, per le persone domiciliate nella regione di frontiera con la Svizzera e che da tempo si sono sottoposte a cure mediche in un ospedale svizzero. Nell'attribuzione esse sono prese in considerazione in seconda priorità, ossia solo quando per un organo non è stato possibile reperire alcun residente in Svizzera o persona aventi gli stessi diritti (vedere sopra) (legge sui trapianti, art. 17 cpv. 3). Per loro la possibilità di ricevere un organo è relativamente esigua.

Nella lista d'attesa di un solo Paese

Per principio una persona può essere iscritta nella lista d'attesa di un solo Paese. Prima dell'iscrizione si controlla che il suo nome non figuri già nella lista di un altro Paese. Un'eccezione è possibile solo nell'ambito di un accordo con lo Stato in questione che consenta, in situazioni d'urgenza, di attribuire organi anche a cittadini già iscritti nelle liste di altri Paesi (cfr. ordinanza sull'attribuzione di organi art. 3 cpv. 2bis).

Donazione da vivente quale alternativa

Possono essere trapiantati anche organi donati da una persona vivente, ad esempio un rene o più raramente una parte di fegato o un lobo polmonare. In molti di questi casi, il donatore vuole donare l'organo ad una determinata persona e per questo si parla di donazioni dedicate.

Più raramente le donazioni da viventi sono destinate a persone sconosciute. Un organo proveniente da questo tipo di donazione, cosiddetta solidaristica, è attribuito a una persona iscritta nella lista d'attesa, così come avviene per la donazione da parte di una persona deceduta. La legge disciplina in modo chiaro le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una donazione da vivente sia possibile. Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente rubrica:

Legislazione

Legislazione sulla medicina dei trapianti

La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.

Ultima modifica 25.06.2024

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