Provvedimenti medici preparatori

Prima di effettuare l’espianto di organi, sul donatore vengono adottati appositi provvedimenti medici preparatori che servono esclusivamente a mantenere gli organi, i tessuti o le cellule funzionanti e nel migliore stato possibile fino al momento del trapianto.

I provvedimenti medici preparatori vengono applicati a possibili donatori tra l’interruzione della terapia e l’espianto degli organi. La terapia viene interrotta quando in persone gravemente malate o ferite ogni ulteriore cura sarebbe inutile e la morte è imminente.

Preservare gli organi da eventuali danni

I provvedimenti medici preparatori non sono di alcuna utilità diretta per il paziente, ma servono a preservare gli organi da eventuali danni. A tale scopo, essi devono essere irrorati il più a lungo possibile con sangue e ossigeno e, dopo l’espianto, venire rapidamente raffreddati e trapiantati. I provvedimenti medici preparatori possono avvenire solo in presenza di un consenso e non devono accelerare il decesso del paziente.

A seconda della situazione, per la buona conservazione degli organi sono necessari diversi provvedimenti:

  • una respirazione artificiale già iniziata viene continuata;
  • si somministrano medicamenti che sostengono la circolazione sanguigna e regolano l'equilibrio ormonale;
  • si prelevano campioni di sangue per le analisi di laboratorio.

 I risultati delle analisi servono a monitorare le funzioni del corpo.

Lista negativa

Certi provvedimenti medici preparatori non possono essere  eseguiti prima della morte del donatore a meno che questo non abbia precedentemente dato il suo consenso. A tale proposito l’ordinanza rimanda alle Direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) sull’accertamento della morte in vista del trapianto di organi e sulla preparazione prima dell’espianto (disponibili in tedesco e francese, cfr. scheda «Link»). I provvedimenti in questione sono in particolare l’applicazione di cannule arteriose per la somministrazione del fluido refrigerante e la rianimazione meccanica. Maggiori dettagli in proposito figurano nel parere: «Provvedimenti medici preparatori in vista di un prelievo di organi», del prof. Olivier Guillod (il documento è disponibile in tedesco e in francese su questa pagina nella scheda «Documenti»).

Link

Legislazione

Legislazione sulla medicina dei trapianti

La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.

Ulteriori informazioni

Accertamento del decesso

Nella maggior parte dei casi gli organi e i tessuti destinati a un trapianto provengono da persone decedute. Le condizioni per il prelievo sono disciplinate nella legge sui trapianti. In particolare, prima di un prelievo va provata la cessazione completa e definitiva delle funzioni cerebrali.

Revisioni della legge sui trapianti

La legge sui trapianti è stata sottoposta a revisione parziale l’ultima volta nell’ambito dell’introduzione del modello del consenso presunto. Il nuovo disciplinamento è stato accettato nella votazione popolare del 15 maggio 2022, ma non è ancora in vigore. Inoltre, il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente un’ulteriore revisione parziale, nell’ambito della quale verrà tra l’altro ancorato nella legge un sistema di vigilanza.

Ultima modifica 29.10.2018

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