Accertamento del decesso nella medicina dei trapianti

Nella maggior parte dei casi gli organi e i tessuti destinati a un trapianto provengono da persone decedute. Le condizioni per il prelievo sono disciplinate nella legge sui trapianti. In particolare, prima di un prelievo va provata la cessazione definitiva delle funzioni cerebrali.

Nella maggior parte dei casi gli organi e i tessuti che possono essere trapiantati provengono da persone decedute. Una donazione da persone decedute è tuttavia possibile solo in condizioni molto particolari e avviene quindi raramente. Chi muore a casa non può donare i propri organi perché il prelievo richiede preparativi medici praticabili solo in ospedale.

Quando una persona è considerata morta?

Il cervello determina la personalità e regola le funzioni vitali dell’organismo, tra cui ad esempio la respirazione. Quando il cervello smette di funzionare, la persona muore. Pertanto, secondo la legge sui trapianti il criterio per accertare la morte è la cessazione irreversibile delle funzioni del cervello incluso il tronco cerebrale, che può essere dovuta a varie cause:

  • una grave lesione cerebrale ad esempio in seguito a un incidente o a una forte emorragia cerebrale;
  • un arresto cardiocircolatorio persistente, ad esempio in seguito a un grave infarto cardiaco, per cui il cervello non è più irrorato di sangue e quindi non riceve più ossigeno.

Situazioni che consentono una donazione di organi

Nella maggior parte dei casi è possibile prelevare un organo dopo un decesso dovuto a un grave danneggiamento del cervello. In questi casi, la respirazione artificiale già iniziata sulla persona ancora in vita viene continuata nel reparto di cure intense dellʼospedale dopo il decesso e fino al prelievo degli organi. Grazie alla respirazione artificiale gli organi ricevono ossigeno fino alla fine e sono protetti da danni. Nel linguaggio specialistico questo tipo di donazione è denominato DBD (donation after brain death).

Una donazione è possibile anche dopo un decesso in seguito a un arresto cardiocircolatorio persistente. Questa situazione si verifica se in ospedale si decide, per un paziente con prognosi infausta, di interrompere le terapie lasciandolo morire. L’interruzione delle terapie provoca un arresto cardiocircolatorio persistente, per cui il cervello non viene più irrorato e subentra la morte. Nel linguaggio specialistico questo tipo di donazione è denominato DCD (donation after circulatory death).

Accertamento inequivocabile della morte

Affinché si possa procedere a un prelievo da un donatore di organi, occorre appurare la cessazione definitiva delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale. Per la procedura clinica volta all’accertamento della morte, l’ordinanza sui trapianti rimanda alle Direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche sull’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi e sulla preparazione del prelievo di organi nella versione del 16 maggio 2017 (si veda sotto «Link»).

  • Accertamento della morte in seguito a una grave lesione cerebrale: dapprima si verifica se vi sono i presupposti di una cessazione definitiva delle funzioni del cervello. Inoltre si devono escludere eventuali fattori suscettibili di simulare una cessazione delle funzioni del cervello (p. es. ipotermia, intossicazioni da medicamenti o determinate patologie). In seguito si verifica mediante molteplici esami clinici se le funzioni del cervello e del tronco cerebrale sono cessate.
  • Accertamento della morte in seguito a un arresto cardiocircolatorio persistente: in Svizzera, nelle persone prese in considerazione per una donazione di organi perché decedute in seguito a un arresto cardiocircolatorio persistente, quest’ultimo deve essere accertato tramite ecocardiografia (ecografia del cuore). Dopo un periodo di attesa di almeno cinque minuti si verifica, mediante molteplici analisi cliniche, se le funzioni del cervello e del tronco cerebrale sono cessate.

Per accertare la morte è possibile ricorrere anche a esami tecnici supplementari, come ad esempio la misurazione del flusso sanguigno nel cervello. Questi esami devono essere svolti qualora la causa della cessazione delle funzioni cerebrali non abbia potuto essere stabilita in modo inequivocabile.

L’accertamento della morte deve essere effettuato congiuntamente da due medici specialisti (principio del controllo incrociato). A questi ultimi non è consentito partecipare al prelievo o al trapianto di organi, tessuti o cellule; essi non possono neanche sottostare alle istruzioni di un medico specialista impegnato in queste attività. Inoltre, uno dei due non dev’essere coinvolto direttamente nell’assistenza della persona disposta a donare.

Link

Legislazione

Legislazione sulla medicina dei trapianti

La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.

Ulteriori informazioni

Provvedimenti medici preparatori

Prima di effettuare l’espianto di organi, sul donatore vengono adottati appositi provvedimenti medici preparatori che servono esclusivamente a mantenere gli organi, i tessuti o le cellule funzionanti e nel migliore stato possibile fino al momento del trapianto.

La procedura della donazione di organi

Un caso inventato illustra la procedura della donazione di organi sulla scorta dell’esempio di un paziente che muore all’improvviso per un’emorragia cerebrale. L’intera procedura dura di solito da un minimo di mezza giornata a un massimo di tre giorni.

Cifre chiave sulla medicina dei trapianti

Nella medicina dei trapianti vengono regolarmente rilevati e valutati dati. Questa pagina illustra le cifre chiave più importanti nel settore della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule staminali del sangue.

Ultima modifica 07.02.2022

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