La donazione dopo il decesso

Chi lo desidera può donare i propri organi e tessuti dopo la morte. Qui sono disponibili informazioni sulle condizioni necessarie alla donazione, i criteri per l’accertamento del decesso in ospedale e i provvedimenti medici necessari a proteggere gli organi.

Gli organi di persone decedute possono essere trapiantati in persone gravemente malate. Il trapianto di fegato per esempio può salvare la vita da un’intossicazione da funghi potenzialmente letale.

Anche i tessuti delle persone decedute possono salvare vite, o per lo meno migliorarne la qualità in situazioni drasticamente compromesse. Una valvola cardiaca per esempio può aiutare un bambino con un difetto cardiaco e una cornea può impedire la cecità.

Si può decidere in maniera molto differenziata quali organi o tessuti donare: sulla cosiddetta tessera di donatore è possibile indicare se dopo la morte si intendono donare tutti gli organi e i tessuti o meno. Esiste anche la possibilità di autorizzare il prelievo solo di determinati organi o tessuti (ulteriori informazioni sulla dichiarazione di volontà).

Condizioni per il prelievo

La legge sui trapianti disciplina le condizioni per il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute. Le disposizioni più importanti sono le seguenti:

  • è consentito prelevare organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se essa ha dato il proprio consenso e se la sua morte è stata accertata;
  • in mancanza di una dichiarazione di volontà della persona deceduta, gli stretti congiunti decidono nel rispetto della sua volontà presunta;
  • la richiesta agli stretti congiunti per il prelievo di organi e il loro consenso devono essere successivi alla decisione d’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita; tale decisione è presa dai medici curanti assieme ai congiunti;
  • se i congiunti non sono reperibili o non si esprimono in merito, il prelievo di organi, tessuti o cellule non è consentito;
  • la volontà della persona deceduta prevale su quella dei congiunti;
  • i congiunti non vengono informati sui riceventi degli organi.

Accertamento del decesso

Nella maggior parte dei casi gli organi e i tessuti destinati a un trapianto provengono da persone decedute. Le condizioni per il prelievo sono disciplinate nella legge sui trapianti. In particolare, prima di un prelievo va provata la cessazione completa e definitiva delle funzioni cerebrali.

Provvedimenti medici preparatori

Prima di effettuare l’espianto di organi, sul donatore vengono adottati appositi provvedimenti medici preparatori che servono esclusivamente a mantenere gli organi, i tessuti o le cellule funzionanti e nel migliore stato possibile fino al momento del trapianto.

La procedura della donazione di organi

Un caso inventato illustra la procedura della donazione di organi sulla scorta dell’esempio di un paziente che muore all’improvviso per un’emorragia cerebrale. L’intera procedura dura di solito da un minimo di mezza giornata a un massimo di tre giorni.

Documenti

SwissPOD Relazione dello studio (PDF, 2 MB, 14.01.2013)Variazione nell’andamento della donazione di organi in Svizzera: studio prospettico di coorte dei donatori potenziali (SwissPOD)

Ulteriori informazioni

Donazione da vivente

Determinati organi e le cellule staminali del sangue possono essere donati anche da persone viventi. Per limitare al minimo i rischi per salute del donatore sono necessari un buon accertamento preliminare e un controllo postdonazione.

Dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi, tessuti o cellule

Una donazione di organi, tessuti o cellule è possibile unicamente se corrisponde alla volontà del donatore.

Procedura e condizioni quadro per i trapianti

Il trapianto di un organo passa attraverso varie fasi: dall’attesa, talvolta lunga, all’attribuzione e all’intervento vero e proprio, fino alla vita successiva, che spesso richiede molta disciplina ai pazienti.

Cifre chiave sulla medicina dei trapianti

Nella medicina dei trapianti vengono regolarmente rilevati e valutati dati. Questa pagina illustra le cifre chiave più importanti nel settore della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule staminali del sangue.

Verifica dell’efficacia della legge sui trapianti

L’efficacia della legge sui trapianti è costantemente sottoposta a verifica. A tal scopo si procede sistematicamente al rilevamento e all’interpretazione di dati (monitoraggio e valutazione).

Misure per incrementare il numero di organi a scopo di trapianto

Nel marzo 2013 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sulla situazione delle donazioni di organi in Svizzera. In tal modo adempie ai tre postulati Gutzwiller (10.3703), Amherd (10.3701) e Favre (10.3711).

Ultima modifica 28.04.2022

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