La Svizzera si impegna contro il traffico di organi umani

Con la messa in vigore della Convenzione contro il traffico di organi umani, la Svizzera rafforza la lotta contro il traffico illegale di organi, tessuti e cellule. La cooperazione internazionale permette di proteggere meglio le vittime di reati e di punire più facilmente gli autori.

La Svizzera ha sottoscritto alla fine del 2016 la Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani (Convenzione contro il traffico di organi umani) e l’ha ratificata il 21 ottobre 2020. Il 1° febbraio 2021 la Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera, insieme alle necessarie modifiche della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana (informazioni sul processo legislativo).

Lotta internazionale contro il traffico di organi umani

Il traffico di organi umani è un problema globale. La Svizzera ha partecipato attivamente all’elaborazione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani e sostiene l’impegno internazionale per combattere questo fenomeno. Grazie ad adeguamenti del sistema penale si potranno perseguire con maggiore efficacia i singoli delinquenti e le organizzazioni criminali responsabili.

Obbligo di notifica per i trapianti effettuati all’estero

Il Consiglio d’Europa rileva dati anonimizzati sui trapianti all’estero. Ciò dovrebbe rendere più trasparenti i viaggi internazionali nel settore della medicina dei trapianti e le complicazioni mediche a essi associate. Anche la Svizzera partecipa a questo rilevamento e a tale scopo ha introdotto un obbligo di notifica: se una persona si è recata all’estero per un trapianto di organi e si sottopone a controlli periodici postdonazione in Svizzera, il medico curante è tenuto a notificarlo all’UFSP.

Per gli anni 2015-2021 sono pervenute complessivamente dieci notifiche concernenti persone che hanno ricevuto un rene all’estero. I trapianti sono stati effettuati nei seguenti Paesi: Afghanistan, Bolivia, Cile, Egitto, Iraq, Italia, Sri Lanka e Turchia. In sette casi si trattava del Paese d’origine del ricevente. Due degli organi trapiantati provenivano da persone decedute e nove organi sono stati donati da persone viventi. Per tre casi di donazione da persone viventi non si conosce il tipo di relazione tra donatore e ricevente, in un caso non vi erano relazioni mentre le altre donazioni da parte di persone viventi sono state effettuate da parenti. Solo in un caso il paziente è stato indirizzato dal medico verso un ospedale all’estero.

Due persone hanno dovuto essere ospedalizzate per una complicazione al loro rientro in Svizzera. Al momento del sondaggio, tutti i riceventi erano ancora in vita e l’organo trapiantato funzionava.

Distinzione tra trapianti legali e illegali

Non tutti i trapianti effettuati all’estero sono problematici: per esempio, il trasferimento di una persona dalla Svizzera nel suo Paese d’origine per ricevere regolarmente un organo da un suo familiare nell’ambito del sistema dei trapianti locale è legale. A determinate condizioni è inoltre possibile venire iscritti nella lista d’attesa per un organo di un altro Paese.

Lotta contro il traffico di organi: leggi e misure

Il traffico di organi, tessuti e cellule è combattuto con diverse misure:

Divieto di commercializzazione

Secondo l’articolo 6 della legge sui trapianti è vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana. Anche il donatore e il ricevente possono essere chiamati a risponderne. Già chiunque offra di comprare o vendere un rene è punibile. Il divieto di commercializzazione vale anche per gli organi, i tessuti e le cellule utilizzate per fabbricare agenti terapeutici nonché a scopo di ricerca.

Divieto di commercio

Secondo l’articolo 7 della legge sui trapianti il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana è vietato a tutti i livelli. Ne consegue che, per esempio, è punibile anche chiunque trapianti un organo prelevato illegalmente o fabbrichi un prodotto partendo da tale organo.

Consenso

Per il prelievo è in ogni caso necessario il consenso informato del donatore.

Punibilità

I reati di traffico di organi sono punibili anche qualora vengano commessi all’estero. Ciò vale pure per i reati che coinvolgono tessuti e cellule destinati al trapianto. In questo modo la Svizzera va oltre quanto stabilito dalla Convenzione contro il traffico di organi umani.

Opuscolo sulla tratta di esseri umani

La tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi è un reato ai sensi del codice penale. Un intero capitolo dell’opuscolo sulla tratta di esseri umani pubblicato dall’Ufficio federale di polizia fedpol è dedicato al traffico di organi.

Deroghe al divieto di commercializzazione e di commercio

La legge prevede deroghe al divieto di commercializzazione e di commercio. Per esempio, se una persona che ha donato un rene da vivente subisce una perdita di guadagno a causa di tale atto, i relativi costi possono essere rimborsati senza che ciò ricada sotto il divieto di commercializzazione. Lo stesso vale per i costi del prelievo, del trasporto e del trapianto nonché di eventuali preparazioni o conservazioni. Inoltre, la donazione di organi nell’ambito di un programma di trapianto incrociato tra vivi non è considerata una concessione di vantaggi.

Risoluzioni, dichiarazioni e rapporti

La Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani è integrata da risoluzioni che coprono anche il tema dei trapianti all’estero in generale:

  • Con la risoluzione CM/Res(2013)55 il Consiglio d’Europa chiede agli Stati membri di rilevare dove vengono effettuati trapianti all’estero e quante persone si avvalgono di questa possibilità. La raccolta di dati anonimizzati può inoltre fornire indicazioni sui rischi di un trapianto all’estero. La Svizzera sostiene l’obiettivo della risoluzione, ha istituito un National Focal Point e introdotto per i medici l’obbligo di notifica per i trapianti all’estero.
  • Chi, dopo un trapianto di organi all’estero, si reca dal medico nel proprio Paese deve ricevere un trattamento medico adeguato. Questo è quanto raccomanda il Consiglio d’Europa nella risoluzione CM/Res(2017)2, con la quale intende prevenire l’insorgenza di complicazioni o che gravi infezioni mettano in pericolo la vita di altre persone. L’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) tiene conto di quest’aspetto nelle sue direttive sulla donazione di organi solidi da donatore vivente. Il Consiglio d’Europa vuole inoltre che i costi di un trapianto illegale all’estero non siano rimborsati dall’assicurazione. Questo principio è previsto anche dalla legislazione svizzera che esclude il rimborso dei costi di questi interventi da parte dell’assicurazione di base (art. 36 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie).
  • La risoluzione CM/Res(2017)1 indica come comportarsi con le persone che giungono dall’estero per una donazione da vivente in particolare per quanto riguarda le inchieste preliminari e i controlli postdonazione.
  • A gennaio 2020, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato una risoluzione sul turismo del trapianti di organi e una raccomandazione per lottare contro il traffico di tessuti e di cellule di origine umana.

Oltre al Consiglio d’Europa, anche altre organizzazioni fissano principi per il settore dei trapianti ed esortano gli Stati a combattere il traffico di organi:

Diversi rapporti illustrano la problematica del traffico internazionale di organi in modo approfondito:

Documenti

Modifiche della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana:


Modifiche della legge sugli agenti terapeutici del 22.3.2019:


Convenzione sul traffico di organi umani:

Il rapporto esplicativo del Consiglio d’Europa sulla Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani è disponibile in francese e inglese:

Comunicati

Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.

Portale informativo dell’amministrazione federale

Legislazione

Legislazione sulla medicina dei trapianti

La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.

Ulteriori informazioni

Revisioni della legge sui trapianti

La legge sui trapianti è stata sottoposta a revisione parziale nell’ambito dell’introduzione del modello del consenso presunto. Il nuovo disciplinamento è stato accettato nella votazione popolare del 15 maggio 2022, ma non è ancora in vigore. Inoltre, il 29 settembre 2023, il Parlamento ha approvato un'ulteriore revisione parziale della legge sui trapianti, che introdurrà, in particolare, un sistema di vigilanza.

Ultima modifica 25.06.2024

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Trapianti
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 463 51 54
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/medizin-und-forschung/transplantationsmedizin/internationale-zusammenarbeit-transplantationsmedizin/organhandelskonvention.html