Cooperazione internazionale nel settore della medicina dei trapianti

In aggiunta alle normative nazionali, nella medicina dei trapianti occorrono anche accordi internazionali che garantiscano un’alta qualità e proteggano donatori e pazienti dagli abusi.

Nel mondo esistono normative nazionali molto diverse in materia di donazione e trapianti di organi, tessuti e cellule. Gli accordi internazionali sono necessari laddove si svolgono attività transfrontaliere. Gli accordi aiutano a migliorare la qualità e la sicurezza, mentre la cooperazione internazionale consente di prevenire o perlomeno di scoprire e punire attività illegali.

Requisiti di qualità e rintracciabilità

Le attività transfrontaliere sono possibili, tra l’altro, nelle seguenti situazioni:

  • spesso le cellule staminali del sangue per un trapianto salvavita in caso di patologie del sangue o del sistema immunitario possono essere trovate solo se il donatore può essere cercato a livello internazionale;
  • se in un Paese un organo donato non può essere attribuito a nessuno, può essere messo a disposizione di un servizio nazionale di attribuzione estero (per informazioni sullo scambio di organi tra Svizzera e altri Paesi europei vedi fatti & cifre);
  • i tessuti necessari per i trapianti, ad esempio di cornea, possono essere importati dall’estero dalle cosiddette banche dei tessuti; anche le esportazioni sono possibili; entrambe le operazioni (importazione ed esportazione) sono soggette all’obbligo di autorizzazione.

In queste situazioni, i partner devono rispettare requisiti di qualità comparabili. Ciò vale per tutte le fasi: dalla donazione e al prelievo per il trapianto passando per l’eventuale conservazione e il trasporto. Inoltre, ogni fase deve essere completamente tracciabile affinché, in caso di difetti, si possa reagire in tempi rapidi. Nella nostra Guida (PDF, 101 kB, 23.03.2023) sono definite le direttive internazionali che corrispondono allo stato attuale della scienza e della tecnica.

Protezione dallo sfruttamento e dal traffico di organi

Il traffico illegale di organi umani a scopo di trapianto è un problema di dimensioni mondiali che lede i diritti essenziali e le libertà fondamentali dell’essere umano e minaccia direttamente la salute pubblica e individuale. Come mostrano i casi venuti alla luce, le vittime del traffico illegale di organi provengono perlopiù dai Paesi più poveri e i riceventi quasi sempre dai Paesi più ricchi. Il Consiglio d’Europa vuole affrontare il problema a livello internazionale con diverse convenzioni, in particolare con la Convenzione contro il traffico di organi umani (vedi informazioni qui sotto «Accordi e gruppi di esperti internazionali»).

Accordi internazionali e gruppi di esperti internazionali

Accordi internazionali

La Svizzera ha ratificato diversi accordi internazionali e adottato le necessarie modifiche di legge. I principali accordi internazionali sono:

Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione sulla biomedicina)

La Convenzione sulla biomedicina rappresenta uno standard minimo in materia di diritti umani nel campo della biologia e della medicina. La Convenzione vuole proteggere la dignità e l’identità dell’essere umano, prevenire le discriminazioni e garantire i diritti e le libertà fondamentali. La Svizzera ha ratificato e posto in vigore questo accordo nel 2008.

Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulla biomedicina relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana

Il Consiglio d’Europa ha adottato il Protocollo aggiuntivo nel 2006. La Svizzera lo ha ratificato con tre riserve sulla donazione da vivente nel 2009 e lo ha posto in vigore il 1° marzo 2010. I principi generali che vi sono sanciti riguardano, tra l’altro, l’accesso dei pazienti ai servizi di trapianto, la trasparenza nell’attribuzione di organi e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Il Protocollo aggiuntivo, inoltre, costituisce un primo importante strumento transnazionale per prevenire il traffico di organi.

Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi

La Convenzione conclusa nel 2015 chiede misure più incisive contro il traffico di organi umani. La Svizzera ha partecipato attivamente all’elaborazione di questa Convenzione, l’ha ratificata nel 2020 e l’ha posta in vigore il 1° febbraio 2021. Le Parti di questo accordo si impegnano ad adeguare la propria legislazione in materia di reati di traffico di organi umani, a proteggere i diritti delle vittime e a cooperare a livello internazionale.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all'attribuzione di organi per il trapianto

L’Accordo entrato in vigore nel 2011 stabilisce tra l’altro che, nell’attribuzione di organi, le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein iscritte nella lista d’attesa svizzera siano trattate in modo uguale alle persone domiciliate in Svizzera. Per quanto riguarda il coordinamento e l’organizzazione, il Principato del Liechtenstein assume i medesimi compiti dei Cantoni svizzeri. Inoltre, gli ospedali del Principato del Liechtenstein notificano i potenziali donatori al servizio nazionale di attribuzione svizzero.

Gruppi di esperti internazionali

Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa si impegna attraverso il Comitato europeo sul trapianto di organi (CD-P-TO) a favore dello sviluppo di standard etici, di qualità e di sicurezza nel campo del trapianto di organi, tessuti e cellule. Le sue attività includono la raccolta di dati internazionali e la lotta contro il traffico di organi. La Svizzera partecipa attivamente al CD-P-TO.

National Focal Point on transplant related crimes

In adempimento alla risoluzione del Consiglio d’Europa CM/Res(2013)55 (disponibile in inglese), la Svizzera ha nominato un «National Focal Point on transplant related crimes» il cui compito consiste nel rilevare dati sui trapianti all’estero e nel riferirne al Consiglio d’Europa.

Gesetze

Legislazione sulla medicina dei trapianti

La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.

Ultima modifica 17.01.2022

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