6. Diritto d'accesso alla cartella del paziente

Il paziente ha il diritto di consultare la propria cartella e di farsene spiegare il significato. Generalmente può farsi consegnare gratuitamente la documentazione e trasmetterla a un professionista della salute a sua scelta. 

In pratica

Il paziente ha accesso a tutti gli elementi oggettivi della sua cartella, in forma cartacea o su supporto informatico; la stessa contiene in particolare le constatazioni fattuali del professionista della salute (diagnosi, evoluzione della malattia, ecc.) e i dettagli del trattamento (medicamenti somministrati, risultati di analisi e radiografie, perizie, rapporti operatori o relativi a degenze ospedaliere, certificati, ecc.).

Tale diritto non si estende alle informazioni che riguardano altre persone e che sono coperte dal segreto medico, né alle annotazioni personali formulate dal professionista della salute.

Se il professionista della salute ritiene che la consegna della cartella del paziente possa avere gravi ripercussioni su quest'ultimo, può chiedere che il paziente consulti la cartella in sua presenza o in presenza di un altro professionista della salute scelto dal paziente.

Che ne sarà della cartella del paziente se questi decide di rivolgersi a un altro professionista della salute?

Il paziente può chiedere che la sua cartella gli sia consegnata personalmente o che sia trasmessa al nuovo professionista della salute da lui scelto. In caso di reticenza o rifiuto, il paziente può appellarsi alle istanze competenti del proprio Cantone.

Cosa s’intende per «annotazioni personali» del professionista della salute?

Il paziente ha il diritto di consultare e di ottenere copia delle informazioni oggettive contenute nella sua cartella. Il fatto che vi siano osservazioni scritte a mano non significa che si tratti di annotazioni personali.
Solo pochi documenti possono essere considerati come «annotazioni personali»; si può trattare ad esempio di annotazioni relative alla supervisione di un medico assistente che servono esclusivamente a decidere come comportarsi nei confronti del paziente.

Per quanto tempo un paziente può consultare la propria cartella?

Il professionista della salute è tenuto a conservare le cartelle dei propri pazienti per almeno dieci anni dopo l’ultima consultazione. In caso di cessazione dell'attività da parte del professionista della salute, i pazienti possono chiedere informazioni al suo successore o, nel caso non ve ne siano, ai servizi preposti alla salute pubblica del Cantone di residenza del medico.

Che ne è della cartella del paziente dopo il suo decesso?

La cartella del paziente rimane protetta dal segreto medico anche dopo il decesso del paziente. I congiunti paziente o terzi potranno tuttavia avere accesso a talune informazioni pertinenti nel caso in cui il professionista della salute venisse liberato dal segreto dall’autorità competente (ad esempio per facilitare l’elaborazione del lutto di un congiunto, per consigli genetici o nell’ambito di procedure giudiziarie).

Nota
Non possiamo offrirvi consigli personali. Si prega di consultare la pagina Possibilità di consulenza e di contattare l'istituzione appropriata. Grazie molto.

Ulteriori informazioni

eHealth

La «Strategia eHealth Svizzera 2.0» mira a introdurre su scala nazionale la cartella informatizzata del paziente.

Ultima modifica 08.07.2020

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