4. Misure di contenzione e trattamenti senza consenso

Le misure di contenzione come la sorveglianza elettronica, la reclusione, la posa di sponde ai letti o l’isolamento e i trattamenti senza consenso sono sostanzialmente vietati e possono essere ordinati soltanto a condizioni restrittive.

Nella prassi

Una misura di contenzione è una misura che limita la libertà di movimento di un paziente e che è applicata senza il consenso libero e informato di quest’ultimo. Essa restringe la libertà individuale del paziente e può minacciare la sua dignità. Quale esempio è possibile citare la sorveglianza elettronica, la chiusura delle porte, la posa di sponde ai letti per evitare cadute o l’isolamento.

Misure di contenzione

Una misura di contenzione può essere imposta a un paziente a titolo eccezionale e dopo aver consultato il personale di cura. Ciò presuppone che il comportamento del paziente presenti un pericolo grave per la propria salute o sicurezza, oppure per quelle di altre persone, o turbi gravemente la vita comunitaria. Occorre altresì che la misura sia proporzionata e che altre misure meno restrittive siano fallite. Fatte salve le situazioni d’urgenza, la misura che limita la libertà di movimento deve essere stata precedentemente discussa con il paziente. Una tale misura non può essere giustificata da motivi organizzativi dell’istituto. Occorre documentarla e può essere imposta unicamente per un periodo limitato. Essa deve essere oggetto di rivalutazioni periodiche per decidere se sia necessario mantenerla o se possa essere rimossa.

Trattamento senza consenso

Un trattamento senza consenso è possibile unicamente a determinate condizioni molto restrittive, in particolare in caso di ricovero a scopo di assistenza. Il trattamento senza consenso, previsto unicamente nell’impossibilità di ricorrere ad altre misure meno severe, necessita della prescrizione medica. Nella misura del possibile si prendono in considerazione i desideri della persona interessata.
Le regole concernenti le misure di contenzione e i trattamenti senza consenso variano da Cantone a Cantone. Si raccomanda dunque di consultare le diverse legislazioni cantonali per i dettagli.

Cosa deve essere documentato?

Ogni misura di contenzione deve essere annotata in un verbale. La persona che ha il diritto di rappresentare il paziente in ambito medico deve essere avvisata della misura e può in ogni momento prendere visione del verbale. Si tratta di una protezione efficace contro il rischio di abusi. Il verbale deve menzionare in particolare il nome della persona che ha preso la decisione, il genere di misura, la durata e lo scopo della medesima.
In caso di trattamento senza consenso il medico deve comunicare la propria decisione in forma scritta alla persona interessata e a una persona di fiducia del paziente (ad esempio un membro della propria famiglia, una persona vicina oppure un collaboratore di un’organizzazione di tutela dei pazienti o di un servizio sociale).

In che modo opporsi a una misura di contenzione o a un trattamento senza consenso?

Il paziente stesso, il suo rappresentante legale, la persona che ha il diritto di rappresentarlo in ambito medico o le persone a lui vicine possono rivolgersi agli organi competenti del proprio Cantone per chiedere il divieto o la rimozione di tali misure.

Nota
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Ultima modifica 08.07.2020

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