Diritto di esprimere la propria volontà

Chiunque può stabilire, sotto forma di direttive del paziente, le cure o il trattamento che vorrebbe ricevere nel caso non dovesse più essere in grado di esprimere la propria volontà. Può anche indicare una persona incaricata di decidere al suo posto qualora non sia più in grado di farlo.

Nella prassi

Ogni persona capace di discernimento può redigere delle direttive del paziente (testamento biologico) o dare un mandato precauzionale. Esso permette a una persona che gode dell’esercizio dei diritti civili (maggiorenne e capace di discernimento) di incaricare una persona fisica o giuridica di fornirle un’assistenza personale, di gestire il suo patrimonio o di rappresentarla nelle relazioni giuridiche con terzi nel caso in cui dovesse venir meno la sua capacità di discernimento.
Le direttive del paziente – invece limitate all’ambito medico – permettono a una persona di determinare i trattamenti medici cui intende acconsentire o meno nel caso dovesse risultare incapace di discernimento. Una persona capace di discernimento può anche designare un rappresentante terapeutico, ossia una persona incaricata di pronunciarsi al suo posto sulla scelta delle cure da effettuare nelle situazioni in cui non fosse più in grado di esprimersi.
Nel caso in cui una persona non dovesse più essere capace di discernimento, il professionista della salute deve effettuare una ricerca per sapere se quest’ultima ha redatto delle direttive del paziente o designato un rappresentante.

La volontà del paziente dev’essere rispettata

Il professionista della salute ha l’obbligo di rispettare la volontà del paziente; ciò presuppone però che ne sia a conoscenza. Per far conoscere in modo chiaro la propria volontà, è dunque consigliabile dare le proprie disposizioni in modo che, qualora ve ne fosse necessità, le persone interessate ne abbiano conoscenza. Il paziente può in particolare consegnare una copia delle proprie direttive del paziente al proprio rappresentante, al medico curante, all’istituto di cura al momento della propria ammissione, oppure alle persone a lui vicine.

Anche il caso d’urgenza è disciplinato

In caso di urgenza, il professionista della salute può intervenire senza attendere di sapere se il paziente abbia redatto delle direttive. In tal caso egli agirà tenendo conto della volontà presumibile del paziente. Se una decisione del rappresentante mette in pericolo la salute del paziente o comunque vi sono dubbi sul fatto che rappresenti la reale volontà del paziente, il professionista della salute può contestarla presso l’autorità per la protezione dell’adulto e del bambino (cfr. istanze competenti dei cantoni). Le direttive del paziente o il mandato precauzionale possono essere modificati o annullati in ogni momento dalla persona capace di discernimento.

Come formulare le proprie direttive del paziente?

Le direttive del paziente vanno redatte in forma scritta, datate e firmate. Il paziente è invece libero di scegliere la forma che intende dare a questo documento e quali temi trattarvi. Il documento può essere redatto a mano, scritto al computer o presentarsi sotto forma di un modulo. Non è necessario disporre di un testimone, ma è fortemente raccomandato discuterne con il proprio medico che potrà aiutare nella redazione. Numerosi enti dispongono di moduli prestampati che possono fornire un quadro utile (Pro Senectute, FMH, ecc.). Si raccomanda di assicurarsi regolarmente (ad esempio ogni tre o quattro anni) che le proprie direttive corrispondano ancora alla propria volontà e, se così non fosse, di modificarle. Anche se non sono state redatte delle direttive del paziente, è sempre possibile far conoscere la propria posizione oralmente, ad esempio prima di un’operazione.

Come formulare un mandato precauzionale?

Il mandato deve essere integralmente scritto a mano e firmato oppure autenticato da un notaio. Vi è la possibilità di indicare una persona quale rappresentante terapeutico. In tal caso, il soggetto incaricato dovrà essere una persona fisica, a causa del carattere molto personale di tale mansione.

Il rappresentante terapeutico deve essere un professionista della salute?

No, è possibile scegliere quale rappresentante un membro della famiglia, una persona appartenente alla cerchia di amici o di persone vicine che conosca bene la persona da rappresentare e nella quale quest’ultima abbia piena fiducia.
Il rappresentante deve dare il proprio consenso al trattamento previsto. Il professionista della salute è tenuto a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie affinché possa acconsentire al trattamento. I diritti del rappresentante terapeutico sono esercitati a partire dal momento in cui il paziente non è più capace di discernimento.

Cosa succede se una persona non ha redatto delle direttive del paziente, né nominato un rappresentante terapeutico ed è incapace di discernimento?

In tal caso, prima di intervenire, il professionista della salute deve ottenere l’accordo del rappresentante legale della persona interessata. In assenza di un rappresentante legale le persone vicine al paziente potranno acconsentire al suo posto. Se il paziente non ha persone a lui vicine o se queste ultime non possono o non vogliono prendere delle decisioni mediche al suo posto, l’autorità competente dovrà designare un curatore.

Nota
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Cure coordinate

Per il trattamento e delle cure di pazienti affetti da malattie croniche o multiple è necessario un coordinamento. Perciò nell’ambito della conferenza Sanità2020 del 26 gennaio 2015 è stato lanciato il progetto «Cure coordinate».

Ultima modifica 08.07.2020

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