Medicamenti per uso veterinario

I medicamenti per animali sono omologati dall'istituto svizzero per gli agenti terapeutici che in seguito ne sorveglia il mercato. Sono retti dalle disposizioni della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e dalle relative ordinanze.

Medicamenti per uso veterinario nella legge sugli agenti terapeutici

Riguardo ai medicamenti per uso veterinario, la legge sugli agenti terapeutici disciplina i seguenti punti:

  • impiego
  • obbligo di diligenza nell’impiego
  • fabbricazione
  • immissione in commercio e procedura di omologazione
  • importazione ed esportazione nonché commercio all’estero
  • smercio, prescrizione e dispensazione
  • pubblicità
  • disposizioni speciali (p. es. prescrizione e dispensazione, o obbligo di tenere un registro)
  • sorveglianza del mercato ed esecuzione di ispezioni
  • competenze per l’esecuzione delle disposizioni
  • disposizioni penali in caso d’infrazione

Dalla stalla al piatto

Una particolarità che caratterizza i medicamenti per uso veterinario è il loro impiego negli animali destinati alla produzione di derrate alimentari (cosiddetti animali da reddito) in quanto vi è un nesso diretto con la catena alimentare.

Per tutelare i consumatori dai residui di medicamenti per uso veterinario indesiderati presenti nelle derrate alimentari di origine animale, l’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) precisa alcune disposizioni contenute nella legge sugli agenti terapeutici (p. es. le disposizioni speciali per medicamenti per uso veterinario).

Inoltre l’OMVet dovrebbe garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (in particolare la prescrizione, la dispensazione e l’uso razionali e mirati di antibiotici) nonché un approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.

Competenze della Confederazione

  • Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): gestisce la legge sugli agenti terapeutici e le relative ordinanze del Consiglio federale e, di conseguenza, le basi della legislazione sugli agenti terapeutici riguardo ai medicamenti per uso veterinario.
  • Swissmedic: è l’autorità federale di omologazione e sorveglianza del mercato per tutti gli agenti terapeutici e per i medicamenti per uso veterinario.
  • Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV): competente per l’impiego dei medicamenti per uso veterinario, cura l’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (OMVet) e ne coordina l’esecuzione.
  • Istituto di virologia e immunologia (IVI): procede alla liberazione ufficiale delle partite per i medicamenti immunologici per uso veterinario secondo l’articolo 17 LATer.

Ultima modifica 01.02.2022

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Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Diritto in materia di agenti terapeutici
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