In Svizzera viene disciplinato a quali condizioni possono essere eseguiti test genetici. In tal modo è possibile tutelare i diritti della personalità e impedire abusi. Inoltre sono fissati requisiti elevati per l’informazione e la consulenza, la protezione dei dati e la qualità dei test.
La legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU) contiene disposizioni che valgono per tutti i test genetici e norme particolari per determinati tipi di test. È possibile così proteggere specialmente i bambini piccoli e le persone incapaci di discernimento.
- Per tutti i test genetici vale quanto segue
- Test genetici riguardanti questioni mediche
- Test genetici senza una ragione medica
- Test di paternità e di parentela
- Test genetici direct-to-consumer
- Quali sono le norme per i datori di lavoro e le assicurazioni?
- Informazioni aggiuntive per i professionisti
Per tutti i test genetici vale quanto segue
- la persona testata deve essere informata prima del test e deve aver dato il proprio consenso. I requisiti minimi per l’informazione e la consulenza sono sanciti a livello di legge;
- il diritto a non sapere deve essere garantito: in presenza di un risultato, la persona testata può decidere autonomamente se desidera o meno conoscerlo;
- la protezione di campioni e dati genetici deve essere garantita. La persona testata deve essere informata sul luogo in cui saranno analizzati i campioni e i dati e se è prevista un’analisi all’estero;
- la persona testata decide se i suoi campioni e i suoi dati possono essere riutilizzati dopo il test genetico anche per altri scopi, per esempio per la ricerca.
Test genetici riguardanti questioni mediche
- possono essere prescritti di norma soltanto da medici;
- in casi specifici possono essere prescritti anche da farmacisti, chiropratici e dentisti;
- possono essere eseguiti soltanto dopo un colloquio informativo personale e, se necessario (p. es. in caso di test prenatali), dopo una consulenza genetica dettagliata;
- i laboratori che effettuano i test devono soddisfare elevati requisiti di qualità;
- il risultato del test deve essere comunicato alla persona interessata dallo specialista che, se necessario, le fornisce consulenza.
Per i bambini piccoli e le persone incapaci di discernimento, i test genetici devono avere attuali benefici dal punto di vista medico. I bambini non possono essere sottoposti a test di predisposizione a malattie che si sviluppano solo in età adulta. In seguito dovrebbero poter decidere da soli se fare o meno un test genetico.
I test genetici prenatali possono esaminare soltanto se il nascituro ha problemi di salute. Il sesso può essere accertato soltanto se serve alla diagnosi di una malattia. Tuttavia, se il sesso viene accertato in un altro esame (p. es. NIPT), è vietato informarne i genitori prima della scadenza della 12a settimana di gravidanza.
Test genetici senza una ragione medica
I risultati dei test possono avere conseguenze diverse per la persona esaminata. La legge distingue quindi tra «esami genetici volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione» e «altri esami genetici» che sono disciplinati con più o meno rigore.
La legge disciplina le condizioni quadro in cui può essere eseguito un test, ma non stabilisce quanto debba essere affidabile o utile
Per i bambini piccoli e altre persone incapaci di discernimento nonché per i nascituri non possono essere eseguiti test genetici senza una ragione medica.
Esami genetici volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione
- tra questi rientrano i cosiddetti test genetici sullo stile di vita (p. es. sulla predisposizione allo sport, sull’alimentazione e sul peso o sulla personalità) e i test genetici sulla genealogia;
- possono essere prescritti soltanto da professionisti della salute, per esempio da farmacisti, nutrizionisti e fisioterapisti;
- il campione per il test genetico deve essere prelevato in presenza dello specialista. In questo modo si assicura che non venga eseguito alcun test segreto su terzi o test illegali sui bambini piccoli;
- i laboratori che eseguono i test devono soddisfare determinati requisiti di qualità.
Altri esami genetici
- tra questi rientrano test relativamente sicuri (p. es. test sulla capacità di sentire il sapore amaro o sul riflesso dello starnuto guardando il sole);
- non devono essere prescritti da uno specialista e possono essere ordinati direttamente anche da privati (test genetici direct-to-consumer, v. sotto);
- la legge rinuncia a fissare requisiti di qualità per i laboratori che eseguono questo tipo di test.
Test di paternità e di parentela
- Le persone esaminate (p. es. padre e figlio) devono aver dato il proprio consenso scritto al test.
- Se il figlio non è ancora capace di discernimento, qualcuno deve dare il proprio consenso in sua rappresentanza. Poiché il padre non può rappresentare il figlio in questa circostanza, di norma deve essere raccolto il consenso della madre.
- Per impedire abusi, il campione viene prelevato da uno specialista. Poiché il risultato può comportare conseguenze a livello di diritto di famiglia, l’identità delle persone testate viene verificata prima del test.
- Sono vietati test di paternità segreti.
- I laboratori devono soddisfare elevati requisiti di qualità.
Test genetici direct-to-consumer
- In Svizzera quasi tutti i test genetici devono essere prescritti da uno specialista. Soltanto in rarissimi casi possono essere venduti senza coinvolgere uno specialista («Altri esami genetici», v. sopra).
- Le aziende estere offrono su Internet vari test genetici che non rientrano nella categoria degli «Altri esami genetici».
- I privati che ordinano per sé stessi un test genetico, per esempio, per accertare una predisposizione alla malattia non incorrono in un reato.
- Al contrario, incorrono in un reato se ordinano i test genetici per terze persone senza il loro consenso.
Per i bambini piccoli e altre persone incapaci di discernimento non possono essere eseguiti test genetici direct-to-consumer.
Quali sono le norme per i datori di lavoro e le assicurazioni?
- I datori di lavoro non possono richiedere né utilizzare i risultati di test presintomatici eseguiti in precedenza; inoltre, possono richiedere soltanto in pochissimi casi eccezionali l’esecuzione di un test genetico presintomatico. Le eccezioni sono disciplinate nella legge e si applicano soltanto nei casi in cui servono a evitare infortuni o malattie professionali.
- Gli assicuratori possono richiedere soltanto nel rispetto di direttive molto severe la comunicazione di risultati già esistenti sulla predisposizione a una malattia (p. es. in caso di assicurazioni sulla vita che superano i 400 000 franchi). Non possono invece chiedere agli assicurati di sottoporsi a un test genetico presintomatico.
Informazioni aggiuntive per i professionisti
I professionisti della salute e le altre persone interessate possono trovare ulteriori informazioni importanti sulla pagina Test genetici: informazioni per i professionisti.
Ultima modifica 31.01.2025
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
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