Prescrizione di test genetici

Nella maggior parte dei casi, i test genetici devono essere prescritti da professionisti della salute. Qui trovate informazioni sugli aspetti da considerare nella prescrizione di test genetici.

A seconda dello scopo e del significato del loro risultato, i test genetici sono suddivisi in diversi ambiti di disciplinamento.

Di seguito sono riportate informazioni sulla prescrizione di:

  • esami genetici in ambito medico (p. es. malattie ereditarie, effetti di medicamenti);
  • esami genetici al di fuori dell’ambito medico volti a determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione (p. es. tipo di metabolismo per ottimizzare l’alimentazione, ricerca degli avi);
  • altri esami genetici al di fuori dell’ambito medico (p. es. senso del gusto, colore dei capelli e degli occhi).

Ai diversi ambiti di disciplinamento si applicano requisiti distinti. Per esempio, gli «esami genetici in ambito medico» e gli «esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione» devono essere prescritti da professionisti della salute con le necessarie qualifiche ed eseguiti in laboratori autorizzati dall’UFSP (cfr. gli elenchi dei laboratori autorizzati sulla pagina Esami citogenetici e genetico-molecolari).

Ulteriori informazioni sulle diverse normative che regolano i test genetici sono disponibili in «Domande e risposte - Test genetici sull’essere umano: una panoramica delle nuove normative» nella rubrica «Documenti». Verranno pubblicate in un secondo tempo descrizioni più dettagliate dei requisiti legali.



Chi può prescrivere esami genetici in ambito medico?

Possono prescrivere esami genetici in ambito medico solo i medici con una specializzazione nel settore specialistico in cui rientra l'esame genetico (p. es. medico specialista in endocrinologia per le malattie metaboliche o in ginecologia e ostetricia per la diagnosi prenatale).

In determinati casi, anche i professionisti della salute seguenti possono prescrivere alcuni esami genetici selezionati in ambito medico:

  • medici senza specializzazione corrispondente;
  • dentisti;
  • farmacisti;
  • chiropratici.

Per maggiori informazioni, confronta «Quali esami genetici possono prescrivere i diversi professionisti?»

Chi può prescrivere esami genetici al di fuori dell’ambito medico?

I seguenti professionisti della salute possono prescrivere tutti gli esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico:

  • medici;
  • farmacisti;
  • psicologi;
  • droghieri.

I seguenti professionisti della salute possono prescrivere «esami genetici di caratteristiche fisiologiche»* (p. es. tipo di metabolismo per ottimizzare l’alimentazione, conformazione dei muscoli per scegliere la disciplina sportiva ottimale):

  • dietisti;
  • fisioterapisti;
  • chiropratici;
  • osteopati.

Per maggiori informazioni, confronta «Quali esami genetici possono prescrivere i diversi professionisti?»

Di quali aspetti generali bisogna tenere conto nella prescrizione?

  • Consenso informato: un esame genetico può essere eseguito solo se la persona interessata ha dato il suo consenso. Il professionista della salute che prescrive l’esame è tenuto a informarla in modo esaustivo.
  • Diritto di essere informati e di non essere informati: il risultato dell’esame può essere comunicato solo alla persona interessata, che decide se vuole conoscerlo o no. Il risultato può essere comunicato ad altri solo con il consenso della persona interessata.
  • Evitare informazioni eccedenti: possono essere rilevati solo dati genetici necessari per lo scopo dell’esame. La produzione di informazioni eccedenti* va evitata nel limite del possibile.
  • Test su persone incapaci di discernimento: possono essere eseguiti soltanto esami genetici necessari sotto il profilo medico. Test al di fuori dell’ambito medico sono vietati.
  • Protezione dei campioni e dei dati genetici: oltre alle disposizioni generali di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni, si applicano prescrizioni specifiche alla protezione dei campioni e dei dati genetici. In particolare, i campioni e i dati genetici devono essere protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per esempio dall’accesso non autorizzato.
  • Esecuzione in Svizzera: Laboratori chi eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari nell’ambito medico o per la determinazione di caratteristiche degne di particolare protezione necessitano di un’autorizzazione dell’UFSP. Gli elenchi dei laboratori autorizzati sono disponibile alla pagina Esami citogenetici e genetico-molecolari > Documenti.
  • Esecuzione all’estero: deve essere scelto un laboratorio adeguatamente qualificato. La persona interessata deve acconsentire per iscritto all’esecuzione dell’esame all’estero. Se l’esame è eseguito in un Paese che non garantisce una protezione dei dati adeguata, il campione inviato deve essere pseudonimizzato. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT : Comunicazione di dati personali all’estero.
  • Pubblicità destinata al pubblico: in linea di principio, è vietata la pubblicità destinata al pubblico di esami genetici in ambito medico. I professionisti autorizzati a prescrivere tali esami possono pubblicizzarli in misura limitata. La pubblicità destinata al pubblico di esami genetici al di fuori dell’ambito medico (p. es. per l’ottimizzazione dell’alimentazione) e per l’allestimento di profili del DNA (p. es. test di paternità) è consentita a determinate condizioni. La pubblicità deve rimandare alle prescrizioni della legge (p. es. all’obbligo di prescrizione da parte di professionisti o al divieto di svolgimento di tali test sui bambini). La pubblicità non deve essere ingannevole.

Di cosa bisogna inoltre tenere conto nei diversi ambiti di disciplina-mento?

Quali esami genetici possono prescrivere i diversi professionisti?

I professionisti elencati di seguito e i professionisti con un diploma estero riconosciuto come equivalente possono prescrivere esami genetici se sono abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

Glossario

Definizioni dei termini contrassegnati con «*» nel testo.


Legislazione

Legislazione concernente gli esami genetici

La legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano disciplina l’esecuzione degli esami genetici. Gli aspetti centrali sono la tutela della personalità, la prevenzione degli abusi e la garanzia della qualità delle analisi.

Ulteriori informazioni

Domande & autorizzazioni nel settore degli esami genetici

Gli esami genetici sull’essere umano richiedono l’autorizzazione dell’UFSP. Qui sono disponibili informazioni sulla procedura di autorizzazione per gli esami citogenetici e genetico-molecolari e i depistaggi genetici.

Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (CFEGU)

La Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (CFEGU) è una commissione extraparlamentare con mandato consultivo nell’ambito della genetica medica.

Ultima modifica 17.01.2024

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