I test genetici in ambito non medico sono suddivisi in due ambiti di disciplinamento: «Test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione» e «Altri test genetici».
- Quali test genetici rientrano nell’ambito non medico?
- Quali requisiti si applicano ai test genetici in ambito non medico?
- Chi è autorizzato a prescrivere test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione?
- Quali laboratori sono autorizzati a eseguire test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione?
- Glossario
- Basi giuridiche
Quali test genetici rientrano nell’ambito non medico?
I test genetici rientranti nell’ambito non medico forniscono informazioni sulle caratteristiche di una persona che non concernono malattie e predisposizioni a malattie. Questi test non hanno alcun altro scopo medico.
Tuttavia, anche i dati ottenuti da tali test possono contenere informazioni sensibili, che richiedono una protezione particolare contro gli abusi. A seconda della caratteristica esaminata, il potenziale di abuso può anche essere esiguo o trascurabile.
Di conseguenza, per quanto riguarda i test genetici in ambito non medico si distingue tra due ambiti di disciplinamento:
- test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione;
- altri test genetici.
Nota: la legge utilizza il termine «esami genetici al di fuori dell’ambito medico» per i test genetici in ambito non medico.
Test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione
Esistono i seguenti test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione:
Esami genetici volti a determinare caratteristiche fisiologiche la cui conoscenza può influenzare lo stile di vita della persona interessata, in particolare per quanto concerne
- le abitudini alimentari;
- l’attitudine sportiva;
- il benessere generale.
Ne sono esempi test volti a determinare la qualità del sonno, l’invecchiamento cutaneo e l’età biologica. Rientrano in questo ambito anche i test per la determinazione del tipo metabolico, che dovrebbero aiutare a ottimizzare il peso attraverso una dieta o un’attività sportiva adeguata. Esistono anche test genetici volti a determinare la conformazione dei muscoli e a fornire informazioni in merito alla velocità e alla resistenza per facilitare la scelta della disciplina sportiva ottimale.
Delimitazione
Gli esami genetici per la determinazione di intolleranze alimentari, malattie metaboliche, disturbi muscolari, malattie cutanee o di rischi di malattia la cui conoscenza può influenzare lo stile di vita (p. es. di alcune malattie cardiovascolari o diabete di tipo 2) rientrano nell’ambito medico.
Vi rientrano i test volti, per esempio, a determinare le seguenti caratteristiche personali:
- i tratti caratteriali;
- il comportamento;
- le preferenze personali;
- l’intelligenza;
- i talenti.
Delimitazione
Gli esami genetici volti a determinare turbe psichiche, disturbi dello sviluppo e dell’intelligenza nonché disturbi della personalità e del comportamento rientrano nell’ambito medico.
Vi rientrano test volti a determinare caratteristiche concernenti l’origine etnica o d’altro tipo e a fornire informazioni:
- sulla regione di origine degli antenati (p. es. Africa occidentale, Europa meridionale);
- sull’appartenenza a un popolo antico (p. es. i Celti), a un gruppo di popolazione o a un’etnia.
Tra i test di genealogia genetica rientrano anche:
- la ricerca di possibili parenti tra gli altri clienti dell’azienda che offre il test genetico;
- l’offerta di un test volto a fornire informazioni su un’eventuale parentela con celebrità o personaggi storici (a condizione che l’azienda che offre il test genetico possieda già i relativi dati).
Delimitazione
Questi test devono essere distinti dai test di paternità e di parentela. Nel caso in cui due persone desiderino accertare la parentela reciproca, si applicano le disposizioni per l’allestimento di profili del DNA.
Altri test genetici in ambito non medico
In questa categoria di test rientrano le analisi che forniscono informazioni su caratteristiche già note dell’aspetto esteriore nonché su altre caratteristiche che presentano un rischio di abuso relativamente esiguo, come per esempio:
- il colore dei capelli e degli occhi, la struttura dei capelli;
- la forma del lobo dell’orecchio;
- la percezione del gusto (p. es. gusto amaro, avversione al coriandolo);
- la consistenza del cerume;
- lo starnuto riflesso in presenza di una luce forte improvvisa.
Delimitazioni
- Gli esami genetici volti a determinare disturbi della pigmentazione cutanea (p. es. albinismo) o disturbi della crescita rientrano nell’ambito medico.
- L’analisi del DNA per la fenotipizzazione, che può essere utilizzata nell’ambito di procedimenti penali, è disciplinata dalla legge sui profili del DNA.
Quali requisiti si applicano ai test genetici in ambito non medico?
Un test genetico rientrante nell’ambito non medico può essere eseguito soltanto se la persona interessata è stata informata e vi ha dato il suo consenso. Nella prescrizione di test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione compete al professionista della salute provvedere all’informazione.
La persona interessata deve essere informata in forma scritta e comprensibile su quanto segue:
Scopo, tipo e significatività dell’esame genetico
- A quale scopo si esegue il test genetico?
- Che cosa si esamina, una determinata sequenza genetica o una parte più ampia del patrimonio genetico?
- Che cosa ci si può aspettare dal risultato? Quali benefici apporta?
Tipo di campione prelevato
- Quale campione viene prelevato (p. es. saliva o tampone buccale)?
Operazioni relative al campione e ai dati genetici
- Dove è eseguito l’esame, in Svizzera o all’estero? (v. anche «Consenso» ed «Esecuzione all’estero»)
- I campioni e i dati genetici sono inviati in un Paese che non garantisce un’adeguata protezione dei dati e sono pseudonimizzati a tale scopo, come prescritto? (v. «Esecuzione all’estero»)
- Che cosa succede al campione e ai dati genetici dopo l’esecuzione dell’esame? A esame concluso i campioni sono conservati (p. es. ai fini della garanzia della qualità) o sono distrutti? (v. «Conservazione»)
- I campioni e i dati genetici possono essere usati per altri scopi in forma codificata, non codificata o anonimizzata? In determinati casi, ciò richiede un consenso separato (v. «Utilizzazione per un altro scopo»).
Informazioni eccedenti
- Anche se durante il test si scoprono informazioni rilevanti per la malattia, non è consentito comunicarle alla persona interessata, che deve essere informata di questo disciplinamento (v. «Informazioni eccedenti» più in basso).
Diritti della persona interessata
- Il test può essere eseguito solo con il consenso della persona interessata. Dopo essere stata adeguatamente informata, la persona interessata può decidere liberamente se acconsentire all’esame genetico.
Dati di contatto
Alla persona interessata devono essere fornite le seguenti informazioni:
- dati di contatto del professionista (p. es. presso l’azienda di test genetici) che può rispondere a ulteriori domande della persona interessata in merito al test genetico eseguito;
- dati di contatto della persona responsabile del trattamento dei dati (solitamente nell’organizzazione del professionista della salute prescrivente, p. es. nella farmacia).
Normalmente il consenso può essere dato oralmente.
Se un «test genetico di caratteristiche degne di particolare protezione» deve essere eseguito all’estero, il consenso deve essere scritto (v. anche «Esecuzione all’estero»).
Solo persone capaci di discernimento (di norma adolescenti più grandi e adulti) possono ricorrere a questi test genetici.
Su persone incapaci di discernimento e in fase prenatale i test genetici per scopi non medici sono vietati.
Per ulteriori informazioni si veda Quali norme si applicano ai test su persone incapaci di discernimento e ai test prenatali?
I «test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione» devono essere prescritti da un professionista della salute. Per informazioni dettagliate si veda Chi è autorizzato a prescrivere test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione e quali?
Il campione (di norma saliva o tampone buccale) deve essere prelevato sul posto e in presenza del professionista della salute prescrivente. Il professionista della salute invia il campione al laboratorio.
Gli «altri test genetici» non devono essere prescritti da un professionista della salute e possono essere venduti direttamente ai consumatori, anche via Internet.
I «test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione» possono essere eseguiti in Svizzera soltanto in un laboratorio autorizzato dall’UFSP.
Gli «altri test genetici» non devono essere eseguiti in un laboratorio autorizzato, ma si devono rispettare determinati requisiti legali.
Informazioni dettagliate in merito sono disponibili sulla pagina web Esami citogenetici e genetico-molecolari > Ambito non medico.
Se il campione è inviato in un Paese che non garantisce un’adeguata protezione dei dati, deve essere pseudonimizzato e la persona interessata ne deve essere informata. Ulteriori informazioni si trovano sul sito web dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT): Comunicazione di dati personali all’estero.
«Test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione» possono essere delegati a un laboratorio estero soltanto se quest’ultimo:
- esegue l’analisi conformemente allo stato della scienza e della tecnica;
- dispone di un sistema di gestione della qualità secondo le norme ISO/IEC 17025 (v. Links); ed
- è autorizzato a eseguire l’analisi nel suo Paese.
La persona interessata deve acconsentire per scritto all’esecuzione dell’analisi all’estero.
Il risultato può essere comunicato solo alla persona interessata.
In linea di principio, la persona interessata ha diritto di ricevere le informazioni risultanti dall’esame genetico (eccezione: comunicazione di «informazioni eccedenti»).
La persona interessata può rifiutare di prendere conoscenza del risultato dell’esame in tutto o in parte.
Possono essere rilevati solo dati genetici necessari per lo scopo del test. La produzione di informazioni eccedenti va evitata per quanto possibile.
Alla persona interessata possono essere comunicati soltanto i risultati che corrispondono allo scopo del test; non è consentita la comunicazione di informazioni eccedenti.
La pubblicità destinata al pubblico di test genetici in ambito non medico è consentita a determinate condizioni.
La pubblicità deve rimandare alle prescrizioni della legge, p. es.
- all’obbligo di prescrizione da parte di un professionista, incluso il prelievo del campione in sua presenza;
- al divieto di esecuzione di tali test sui bambini;
- al divieto di comunicare informazioni eccedenti.
La pubblicità non deve essere ingannevole.
Oltre alle disposizioni generali di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni, si applicano prescrizioni specifiche alla protezione dei campioni e dei dati genetici. Tra l’altro, i campioni e i dati genetici devono essere protetti mediante misure tecniche e organizzative appropriate, per esempio dall’accesso non autorizzato.
Le disposizioni della LEGU e dell’OEGU integrano e concretizzano le disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. Stabiliscono inoltre regole comparabili per i campioni (esempi: conservazione, utilizzazione per altri scopi, esecuzione all’estero).
In mancanza di una norma concreta nella LEGU, si applica la rispettiva legislazione sulla protezione dei dati:
- per le strutture del settore privato (p. es. laboratori privati, farmacie, drogherie, fornitori di test genetici): le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati;
- per le strutture cantonali (p. es. laboratori universitari): le rispettive disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.
I campioni e i dati genetici possono essere conservati soltanto il tempo necessario per lo scopo previsto. I possibili scopi della conservazione sono:
- l’esecuzione dell’esame genetico, compresa la garanzia della qualità necessaria a tal fine (v. «Laboratori che eseguono esami al di fuori dell’ambito medico: requisiti legali e obblighi» sulla pagina web Esami citogenetici e genetico-molecolari > Ambito non medico > Informazioni);
- l’adempimento di disposizioni cantonali (p. es. gestione delle cartelle dei pazienti);
- l’utilizzazione per un altro scopo (v. in basso).
Se lo scopo non sussiste più, i campioni e i dati genetici vanno distrutti o resi anonimi.
I campioni e i dati genetici ottenuti da «altri esami genetici» devono essere distrutti al più tardi due anni dopo l’esecuzione, tranne nei casi in cui la persona interessata ha acconsentito all’utilizzazione per un altro scopo o non si è opposta all’anonimizzazione (v. «Utilizzazione per un altro scopo»).
I campioni e i dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo in forma codificata o non codificata soltanto con il consenso della persona interessata. Se i campioni e i dati genetici sono utilizzati in forma anonimizzata, la persona interessata deve esserne informata e può opporsi all’anonimizzazione.
I campioni sono utilizzati per un altro scopo per esempio se:
- nell’ambito di un test genetico è necessario chiarire questioni di portata più ampia oppure diverse rispetto a quelle inizialmente tematizzate nell’ambito dell’informazione;
- i campioni o i dati genetici sono utilizzati a scopo di formazione (p. es. formazione del personale di laboratorio che va oltre la garanzia della qualità richiesta);
- i campioni e i dati genetici devono essere conservati a lungo termine (p. es. per chiarire questioni che potrebbero eventualmente sorgere in seguito).
Per l’utilizzazione di campioni e dati genetici nell’ambito della ricerca sulle malattie dell’essere umano nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano devono essere rispettate le prescrizioni della legge sulla ricerca umana.
Chi è autorizzato a prescrivere test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione?
Soltanto determinati professionisti sono autorizzati a prescrivere test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione. Devono essere abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale (di norma sono in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione). Ciò vale anche per i professionisti in possesso di un diploma estero riconosciuto come equivalente.
I medici sono autorizzati a prescrivere tutti i test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione.
I farmacisti sono autorizzati a prescrivere tutti i test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione.
I chiropratici sono autorizzati a prescrivere test genetici sullo stile di vita (v. più in alto).
I dietisti con un diploma di scuola universitaria professionale sono autorizzati a prescrivere test genetici sullo stile di vita (v. più in alto).
I fisioterapisti con un diploma di scuola universitaria professionale sono autorizzati a prescrivere test genetici sullo stile di vita (v. più in alto).
Gli osteopati con un diploma di scuola universitaria professionale sono autorizzati a prescrivere test genetici sullo stile di vita (v. più in alto).
Gli psicologi sono autorizzati a prescrivere tutti i test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione.
I droghieri con un diploma di scuola specializzata superiore sono autorizzati a prescrivere tutti i test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione.
- Il professionista della salute prescrivente provvede all’informazione della persona interessata. L’informazione avviene durante un colloquio personale.
- Ottiene la decisione informata della persona interessata sull’esecuzione del test genetico, in modo da garantirne i diritti all’autodeterminazione.
- Contribuisce considerevolmente a evitare gli abusi, segnatamente attraverso il prelievo del campione in condizioni controllate.
- Provvede all’elevata qualità del test genetico affidandone l’esecuzione a un laboratorio adeguatamente qualificato.
- Garantisce che il risultato sia comunicato solo alla persona interessata. Inoltre rispetta il diritto di quest’ultima di non essere informata nonché il divieto di comunicarle informazioni eccedenti.
Quali laboratori sono autorizzati a eseguire test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione?
I «test genetici di caratteristiche degne di particolare protezione» possono essere eseguiti in Svizzera soltanto in un laboratorio autorizzato dall’UFSP o in un laboratorio estero adeguatamente qualificato (v. Esecuzione all’estero).
Un elenco dei laboratori autorizzati dall’UFSP e informazioni dettagliate per i laboratori sono disponibili sulla pagina web Esami citogenetici e genetico-molecolari.
Glossario
Materiale biologico prelevato o utilizzato per un esame genetico.
Informazioni relative al patrimonio genetico di una persona ottenute mediante un esame genetico.
Esami del DNA, dell’RNA o di proteine volti a ottenere informazioni sul patrimonio genetico umano. Ne fanno parte sia la determinazione di caratteristiche ereditarie sia quella di caratteristiche non ereditarie.
Risultato supplementare di un esame genetico non necessario allo scopo previsto, p. es. referti casuali.
Persona vivente di cui si esamina il patrimonio genetico e di cui esistono relativi campioni o dati genetici.
Basi giuridiche
Le basi giuridiche dettagliate relative agli esami genetici al di fuori dell’ambito medico si trovano nei seguenti atti normativi:
Ultima modifica 12.03.2025
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
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