Profili del DNA volti a determinare la filiazione

I profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona possono essere allestiti solo con il consenso scritto della persona interessata o su ordine di un giudice. I laboratori devono essere riconosciuti dalla Confederazione.



Cosa sono i profili del DNA volti a determinare la filiazione?

Un profilo del DNA è un profilo genetico individuale che identifica inequivocabilmente una persona (esclusi i gemelli monozigoti). Nell’allestimento di un profilo del DNA vengono esaminate principalmente specifiche sequenze del DNA che si presentano in lunghezze diverse (p. es. short tandem repeats). Queste sequenze vengono trasmesse dai genitori ai discendenti.

Ne sono un esempio i test di paternità e altri test di parentela.

La LEGU disciplina l’allestimento di profili del DNA nell’ambito di procedimenti civili e amministrativi nonché al di fuori di procedure ufficiali, dove viene eseguito un test genetico volto a determinare la filiazione della persona esaminata o la sua identità.

Che cosa non rientra nell’ambito di disciplinamento dei profili del DNA volti a determinare la filiazione?

  • I test di genealogia genetica possono certamente essere utilizzati per la ricerca di parenti, ma fanno parte dei test genetici in ambito non medico.
  • I profili del DNA vengono utilizzati anche nell’ambito di procedimenti penali o per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse nell’ambito di indagini della polizia. In tal caso si applica però la legge sui profili del DNA.

Quali requisiti si applicano all’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione?

Per l’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona si applica in particolare quanto segue:

Quali norme si applicano ai test genetici su persone incapaci di discernimento, ai test prenatali e ai test su persone decedute?

Quali laboratori sono autorizzati ad allestire profili del DNA volti a determinare la filiazione?

I laboratori che allestiscono profili del DNA in Svizzera devono essere accreditati secondo le norme ISO/IEC 17025 (vedi Link) dal Servizio d’accreditamento svizzero ed essere riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La sorveglianza sui laboratori spetta all’Ufficio federale di polizia (fedpol). Le informazioni sulla procedura di riconoscimento sono ottenibili a questo indirizzo e-mail.

Un elenco dei laboratori riconosciuti dalla Confederazione si trova sul sito web di fedpol: Informazioni pratiche – Test di paternità.

Glossario

Basi giuridiche

Le basi giuridiche dettagliate relative all’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione e l’identità di una persona si trovano nei seguenti atti normativi:

  • legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano, LEGU: articolo 2 capoverso 3, capitoli 5 e 8;
  • ordinanza del 14 febbraio 2007 sullʼallestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa, ODCA.

Legislazione

Legislazione concernente gli esami genetici

La legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano disciplina l’esecuzione degli esami genetici. Gli aspetti centrali sono la tutela della personalità, la prevenzione degli abusi e la garanzia della qualità delle analisi.

Ulteriori informazioni

Informazioni per il pubblico

I test genetici ci aiutano a capire il nostro patrimonio genetico e vengono utilizzati in modi diversi. In questa pagina troverete informazioni sui diversi tipi di test genetici e sugli aspetti di cui tenere conto nei test.

Informazioni per i professionisti

La maggior parte dei test genetici deve essere prescritta da professionisti della salute ed eseguita in laboratori autorizzati dalla Confederazione. Qui i professionisti trovano informazioni sulle norme di legge riguardanti i vari test genetici.

Ambito medico

I test genetici in ambito medico sono solitamente prescritti da medici. Qui trovate informazioni sull’attribuzione e sulla delimitazione dei test nonché sui loro requisiti.

Ambito non medico

I test genetici in ambito non medico sono suddivisi in due ambiti di disciplinamento. Qui trovate informazioni sull’attribuzione e sui requisiti riguardanti i diversi test.

Caratteristiche non ereditarie

Con test genetici di caratteristiche non ereditarie vengono esaminate più da vicino soprattutto le malattie tumorali. I requisiti sono meno severi rispetto a quelli dei test genetici di caratteristiche ereditarie.

Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (CFEGU)

La Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (CFEGU) è una commissione extraparlamentare con mandato consultivo nell’ambito della genetica medica.

Ultima modifica 12.03.2025

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