I profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona possono essere allestiti solo con il consenso scritto della persona interessata o su ordine di un giudice. I laboratori devono essere riconosciuti dalla Confederazione.
- Cosa sono i profili del DNA volti a determinare la filiazione?
- Quali requisiti si applicano all’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione?
- Quali norme si applicano ai test genetici su persone incapaci di discernimento, ai test prenatali e ai test su persone decedute?
- Quali laboratori sono autorizzati ad allestire profili del DNA volti a determinare la filiazione?
- Glossario
- Basi giuridiche
Cosa sono i profili del DNA volti a determinare la filiazione?
Un profilo del DNA è un profilo genetico individuale che identifica inequivocabilmente una persona (esclusi i gemelli monozigoti). Nell’allestimento di un profilo del DNA vengono esaminate principalmente specifiche sequenze del DNA che si presentano in lunghezze diverse (p. es. short tandem repeats). Queste sequenze vengono trasmesse dai genitori ai discendenti.
Ne sono un esempio i test di paternità e altri test di parentela.
La LEGU disciplina l’allestimento di profili del DNA nell’ambito di procedimenti civili e amministrativi nonché al di fuori di procedure ufficiali, dove viene eseguito un test genetico volto a determinare la filiazione della persona esaminata o la sua identità.
Che cosa non rientra nell’ambito di disciplinamento dei profili del DNA volti a determinare la filiazione?
- I test di genealogia genetica possono certamente essere utilizzati per la ricerca di parenti, ma fanno parte dei test genetici in ambito non medico.
- I profili del DNA vengono utilizzati anche nell’ambito di procedimenti penali o per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse nell’ambito di indagini della polizia. In tal caso si applica però la legge sui profili del DNA.
Quali requisiti si applicano all’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione?
Per l’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona si applica in particolare quanto segue:
È consentito allestire un profilo del DNA soltanto con il consenso scritto della persona interessata o – nei procedimenti civili – su ordine di un giudice.
Il campione deve essere prelevato dalla persona interessata in condizioni controllate (di norma dal laboratorio).
Deve essere verificata l’identità della persona interessata.
In Svizzera, soltanto i laboratori accreditati in conformità alle norme ISO/IEC 17025 e riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono autorizzati ad allestire profili del DNA (v. Quali laboratori sono autorizzati ad allestire profili del DNA volti a determinare la filiazione?)
Un mandato può essere delegato a un laboratorio estero soltanto se nessun laboratorio svizzero riconosciuto dispone del know-how specifico e delle attrezzature tecniche necessarie per l’esame. Il mandato va pseudonimizzato.
Il laboratorio estero deve disporre di un sistema di gestione della qualità secondo le norme ISO/IEC 17025 o ISO 15189 e garantire un’esecuzione conforme allo stato della scienza e della tecnica.
Ulteriori informazioni in merito alla comunicazione di dati personali all’estero si trovano sul sito web dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT): Comunicazione di dati personali all’estero.
Non è consentito esaminare caratteristiche genetiche disciplinate in ambito medico o non medico.
Il sesso può essere accertato se è necessario per determinare la filiazione o l’identità di una persona.
Non è consentito comunicare informazioni che non riguardano l’accertamento della filiazione né dell’identità di una persona (informazioni eccedenti).
La pubblicità destinata al pubblico per l’allestimento di profili del DNA è consentita a determinate condizioni.
Deve informare sulle disposizioni di legge, in particolare sul consenso e sull’esecuzione in un laboratorio riconosciuto.
Sono vietate indicazioni ingannevoli.
Oltre alle disposizioni generali di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni, si applicano prescrizioni specifiche alla protezione dei campioni e dei dati genetici. Tra l’altro, i campioni e i dati genetici devono essere protetti mediante misure tecniche e organizzative appropriate, per esempio dall’accesso non autorizzato.
Le disposizioni della LEGU e dell’ODCA integrano e concretizzano le disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. Stabiliscono inoltre regole comparabili per i campioni (esempi: conservazione, utilizzazione per altri scopi, esecuzione all’estero).
In mancanza di una norma concreta nella LEGU, si applica la rispettiva legislazione sulla protezione dei dati:
- per le strutture cantonali (principalmente p. es. gli istituti di medicina legale): le rispettive disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati;
- per le strutture del settore privato (p. es. laboratori privati): le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati.
I campioni e i dati genetici possono essere conservati soltanto il tempo necessario per lo scopo previsto. I possibili scopi della conservazione sono:
- l’allestimento del profilo del DNA, compresa la garanzia della qualità necessaria a tal fine;
- obblighi di conservazione nell’ambito di procedimenti civili e amministrativi (v. art. 49 e 50 LEGU) nonché al di fuori di procedure ufficiali (v. art. 16a ODCA);
- l’utilizzazione per un altro scopo (v. in basso).
Se lo scopo non sussiste più, i campioni e i dati genetici vanno distrutti o resi anonimi.
I campioni e i dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo in forma codificata o non codificata soltanto con il consenso della persona interessata. Se i campioni e i dati genetici sono utilizzati in forma anonimizzata, la persona interessata deve esserne informata e può opporsi all’anonimizzazione.
I campioni sono utilizzati per un altro scopo per esempio se:
- in seguito devono essere chiarite questioni di portata più ampia oppure diverse;
- i campioni o i dati genetici sono utilizzati a scopo di formazione (p. es. pratica per gli studenti o formazione del personale di laboratorio che va oltre la garanzia della qualità richiesta);
- i campioni e i dati genetici devono essere conservati a lungo termine (p. es. per chiarire questioni che potrebbero eventualmente sorgere in seguito).
Quali norme si applicano ai test genetici su persone incapaci di discernimento, ai test prenatali e ai test su persone decedute?
Se deve essere chiarita la filiazione paterna di un bambino/giovane incapace di discernimento, qualcuno deve dare il proprio consenso in sua rappresentanza.
È vietato eseguire test di paternità senza il consenso del figlio o del suo rappresentante legale.
Poiché a causa della presenza di un conflitto di interessi il padre non può rappresentare il figlio in questa circostanza, di norma deve essere raccolto il consenso della madre.
Se la madre non dà il suo consenso al test di paternità, si può ricorrere alla competente autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o al tribunale competente.
Il chiarimento di questioni di diritto civile, come la contestazione della paternità, è retto dal Codice civile (v. art. 252 segg. CC).
Gli accertamenti prenatali della paternità possono essere prescritti soltanto da un medico e previo consenso informato della donna incinta. Il test deve essere preceduto da un colloquio di consulenza con la donna incinta.
Se nell’ambito di un accertamento prenatale della paternità si determina il sesso del nascituro, esso non può essere comunicato alla donna incinta prima della fine della dodicesima settimana di gravidanza. L’informazione non deve essere comunicata neppure successivamente se vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta per questo motivo.
Se la persona di cui si deve determinare la filiazione è deceduta, è necessario che sussistano buoni motivi per effettuare l’esame (p. es. sospetto fondato di un rapporto di filiazione).
Gli stretti congiunti della persona deceduta devono dare il proprio consenso all’esame. Se questi ultimi negano il consenso, è necessario un ordine da parte dell’autorità o del giudice competente. Se non vi sono stretti congiunti o questi non sono raggiungibili e la persona che desidera l’esame ha fornito tutte le informazioni di cui è a conoscenza, l’esame può essere eseguito. Sono considerati stretti congiunti la moglie o il marito, i figli, i genitori e i fratelli o le sorelle.
Il chiarimento di questioni di diritto civile è retto dal Codice civile (art. 255 segg. CC).
Quali laboratori sono autorizzati ad allestire profili del DNA volti a determinare la filiazione?
I laboratori che allestiscono profili del DNA in Svizzera devono essere accreditati secondo le norme ISO/IEC 17025 (vedi Link) dal Servizio d’accreditamento svizzero ed essere riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
La sorveglianza sui laboratori spetta all’Ufficio federale di polizia (fedpol). Le informazioni sulla procedura di riconoscimento sono ottenibili a questo indirizzo e-mail.
Un elenco dei laboratori riconosciuti dalla Confederazione si trova sul sito web di fedpol: Informazioni pratiche – Test di paternità.
Glossario
Materiale biologico prelevato o utilizzato per l’allestimento di un profilo del DNA.
Informazioni relative al patrimonio genetico di una persona, ottenute mediante l’allestimento di un profilo del DNA.
Risultato dell’allestimento di un profilo del DNA non necessario alla determinazione della filiazione o dell’identità di una persona (p. es. informazioni su anomalie cromosomiche).
Persona vivente di cui si allestisce un profilo del DNA e di cui esistono relativi campioni; in caso di accertamenti prenatali della paternità, la donna incinta.
Basi giuridiche
Le basi giuridiche dettagliate relative all’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione e l’identità di una persona si trovano nei seguenti atti normativi:
Ultima modifica 12.03.2025
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
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3003
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Svizzera
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+41 58 463 51 54