Se il desiderio di avere bambini non può essere soddisfatto in via naturale, in Svizzera è possibile ricorrere alla procreazione con assistenza medica, offerta in 25-30 centri. Le condizioni legali vigenti per l'impiego di queste procedure sono fissate nella legge sulla medicina della procreazione.

La legge sulla medicina della procreazione (LPAM) e l’omonima ordinanza (OMP) sono in vigore dal 1° gennaio 2001.
La legge sulla medicina della procreazione (LPAM) e entrata in vigore il 1° gennaio 2001 unitamente all'omonima ordinanza (OMP). L'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni di legge sono di competenza dei Cantoni, con due eccezioni:
Da un lato, l'analisi statistica periodica e la pubblicazione anonimizzata dei dati svizzeri sulle attività di medicina riproduttiva e dei relativi risultati, che sono di competenza dell'Ufficio federale di statistica.
Dall'altro, il registro delle nascite avvenute in seguito a un metodo di riproduzione mediante sperma di un donatore, che è tenuto dall'Ufficio federale dello stato civile (UFSC).
Ultima modifica 30.10.2018
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
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Svizzera
Tel.
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