Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria – l'essenziale in breve
Spesso per intervenire tempestivamente ed efficacemente nella dinamica degli eventi epidemiologici allo scopo di combattere e prevenire i danni, è necessario che i pericoli per la salute siano individuati precocemente e dichiarati.

Ne risultano esigenze elevate per coloro che sono tenuti a fare le dichiarazioni (medici, ospedali, laboratori), ma anche per l'organizzazione dei canali d'informazione all'interno del sistema e il trattamento dei dati.
L'obbligo di dichiarazione rappresenta l'elemento centrale del sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili in Svizzera. La Guida sulla dichiarazione obbligatoria (PDF, 1 MB, 14.02.2023) (in francese) descrive – oltre che i criteri e le scadenze di dichiarazione – le peculiarità nel processo di dichiarazione delle malattie trasmissibili a dichiarazione obbligatoria e degli agenti patogeni.
Chi dichiara?
Tutti i medici, ospedali e istituzioni sanitarie pubbliche o private e i laboratori in Svizzera, in base al motto «Chi effettua una diagnosi dichiara»;
gli ospedali coordinano le dichiarazioni nell'ambito della loro istituzione.
Quando dichiarare?
Non appena il criterio di dichiarazione rispettivo soddisfatto, entro 2 ore, 24 ore o 1 settimana;
la Guida sulla dichiarazione obbligatoria (in francese, in tedesco) spiega i criteri di dichiarazione specifici agli agenti patogeni e le peculiarità.
Come dichiarare?
I referti di laboratorio per il SARS-CoV-2 e l'influenza stagionale devono essere trasmessi elettronicamente. I referti clinici per COVID-19 devono essere inseriti nel portale di dichiarazione dell'UFSP.
Per il momento, tutte le altre malattie a dichiarazione obbligatoria devono ancora essere dichiarate utilizzando il formulario per la dichiarazione, che deve essere inviato per fax o per posta, secondo la scadenza di dichiarazione – o per telefono in caso di un (sospetto di) agente patogeno, che deve essere dichiarato entro 2 ore.
A chi dichiarare?
I referti di analisi cliniche e di laboratorio devono essere dichiarati al servizio del medico cantonale del domicilio dell'interessato;
i referti delle analisi epidemiologiche devono essere comunicati al medico cantonale del cantone in cui si trova il medico, l'ospedale o l'istituzione sanitaria pubblica o privata che ha effettuato l'osservazione;
i laboratori dichiarano ugualmente direttamente all'UFSP.
Cosa dichiarare?
I medici dichiarano risultati clinici secondo il formulario di dichiarazione (tra l'altro i dati sulla persona interessata, diagnosi di laboratorio, esposizione, sullo statuto di vaccinazione e le misure);
i laboratori dichiarano risultati di analisi di laboratorio secondo il formulario di dichiarazione (tra l'altro i dati sulla persona interessata, sul medico mandante, data del prelievo e del test, sul metodo e sul risultato);
in conformità all'Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano (SR 818.101.126).
gli ospedali dichiarano i referti di analisi epidemiologiche in base al formulario di dichiarazione (comprese le caratteristiche epidemiologiche, il numero di pazienti coinvolti e le misure attuate).
Cifre sulle malattie infettive
Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente.
Documenti
Guide de la déclaration obligatoire 2023 (in francese) (PDF, 1 MB, 14.02.2023)Malattie infettive e agenti patogeni a dichiarazione obbligatoria
Ultima modifica 16.02.2023
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Malattie trasmissibili
Sezione sistemi di dichiarazione
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 463 87 06