A causa dell'epidemia vigono diversi provvedimenti, regole e divieti – tutti con lo stesso obiettivo: contenere il coronavirus. Se necessario, il Consiglio federale adegua le disposizioni nazionali. In alcuni Cantoni si applicano norme più severe.
Notizie: allentamento dei provvedimenti
Immagine scaricabile: Provvedimenti della Confederazione contro il coronavirus (PDF, 403 kB, 14.04.2021)
Questi allentamenti si applicano a partire dal 19 aprile:
Il 19 aprile bar e ristoranti potranno riaprire le loro terrazze,
- a condizione che siano rispettate regole quali l’obbligo di consumare stando seduti,
- e d’indossare la mascherina finché non arrivano le consumazioni,
- la limitazione a quattro ospiti al massimo per tavolo,
- l’obbligo di registrare i dati di contatto di tutti gli avventori,
- e di mantenere una distanza di 1,5 metri fra i tavoli o di installare tra loro pareti divisorie.
Le discoteche e i locali da ballo resteranno invece chiusi. Poiché con queste regole molte strutture della ristorazione non potranno coprire i costi d’esercizio, il settore gastronomico continuerà a fruire di aiuti finanziari.
Le strutture ricreative e del tempo libero potranno riaprire i loro spazi interni analogamente ai negozi e ai musei. Saranno così integralmente riaperti anche i giardini zoologici e botanici: nei locali al chiuso dovrà però sempre essere indossata la mascherina e mantenuta la distanza necessaria. Gli spazi interni dei centri wellness e balneari dovranno invece restare chiusi.
Con determinate restrizioni, sono di nuovo consentite manifestazioni in presenza di pubblico.
- Il numero di spettatori è limitato a 100 persone all’aperto (p. es. partite di calcio o concerti open air) e a 50 al chiuso (p. es. in cinema, teatri, sale per concerti).
- Inoltre, il numero dei presenti, che dovranno stare seduti e indossare sempre la mascherina, non dev’essere superiore a un terzo dei posti disponibili.
- Tra uno spettatore e l’altro dev’essere mantenuta la distanza di 1,5 metri o lasciato libero un sedile.
- Sono vietate le consumazioni e sconsigliati gli intervalli durante gli spettacoli.
Con la nuova fase di riapertura sono nuovamente possibili – oltre agli eventi privati e alle attività sportive e culturali già consentiti – anche altre manifestazioni con non più di 15 persone, quali le visite guidate nei musei, le riunioni dei membri di associazioni o altri eventi nel settore ricreativo e del tempo libero. Anche in questi casi è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza.
Le prescrizioni per le attività sportive e culturali sono allentate anche per gli adulti nel settore amatoriale, per singole persone e per i gruppi con fino a 15 persone. A queste condizioni sono nuovamente ammesse anche le competizioni. Per le attività all’aperto occorrerà indossare la mascherina o mantenere la distanza necessaria di 1,5 metri, mentre al chiuso sarà generalmente obbligatorio sia portare la mascherina che rispettare il distanziamento. Sono tuttavia previste deroghe per attività che non possono essere praticate indossando la mascherina, ad esempio gli allenamenti della resistenza in palestra o il canto in coro. Per questi casi sono previste regole di distanziamento più severe.
Continua a non essere permesso praticare sport con contatto fisico al chiuso; questi sport possono invece essere praticati all’aria aperta, a condizione che sia indossata la mascherina. Resta infine d’attualità la raccomandazione di spostare all’aperto le attività sportive e culturali e di sottoporsi a un test prima di svolgerle
Con determinate restrizioni, l’insegnamento presenziale è di nuovo consentito anche al di fuori della scuola dell’obbligo e del livello secondario II, cioè in particolare nelle scuole universitarie e nei corsi per adulti. La partecipazione è limitata a 50 persone e a un terzo della capienza dei locali e vanno rispettati l’obbligo della mascherina e del distanziamento.
I dipendenti delle imprese che dispongono di un piano di test e che offrono a chi è presente in sede almeno un test alla settimana sono esentati dalla quarantena dei contatti durante l’esercizio dell’attività professionale.
Le case per anziani e di cura possono revocare l’obbligo della mascherina per i residenti che si sono fatti vaccinare o che sono guariti dalla COVID 19.
Potete trovare maggiori informazioni nelle FAQ (PDF, 161 kB, 14.04.2021).
Panoramica: regole e divieti nazionali
La panoramica sottostante mostra quali regole e divieti vigono attualmente a livello nazionale, il che significa che in tutta la Svizzera vigono almeno questi provvedimenti. I Cantoni possono prevedere provvedimenti più severi. Per informazioni al riguardo si rimanda alla sezione Provvedimenti cantonali.
Questa panoramica sarà modificata a partire dal 19 aprile.
Lavoro
Obbligo del telelavoro: il telelavoro è obbligatorio in tutti i settori in cui è possibile senza un onere sproporzionato.
Obbligo della mascherina nei locali chiusi: se più persone lavorano nello stesso locale o si trovano insieme in un veicolo, devono tutti portare una mascherina. Questa regola vale anche in caso di grande distanza, come p. es. negli uffici open space. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla pagina Mascherine.
Protezione sul posto di lavoro: Le informazioni si trovano alla pagina Piani di protezione e alla pagina Persone particolarmente a rischio.
Incontri e feste privati
Per le manifestazioni nella cerchia familiare o degli amici (p. es. incontri e feste) il numero di persone consentito è limitato. In questo numero sono compresi anche i bambini. Raccomandazione: incontrare solo poche economie domestiche contemporaneamente.
Regola per i luoghi chiusi: sono consentite al massimo 10 persone.
Regola per le aree esterne: sono consentite al massimo 15 persone.
Queste regole si applicano esclusivamente alle manifestazioni nella cerchia familiare o degli amici. Gli eventi quali ad esempio la festa di un’associazione, una riunione o un evento parrocchiale restano vietati.
Assembramenti nello spazio pubblico
Nello spazio pubblico (p. es. luoghi di passeggio, parchi e piazze) vale quanto segue: sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone.
Manifestazioni pubbliche
Come regola generale le manifestazioni sono vietate.
- Sono ammesse le manifestazioni religiose fino a 50 persone.
- Sono ammessi i funerali celebrati nella cerchia familiare e degli amici stretti.
- Sono ammesse le assemblee parlamentari e comunali, le dimostrazioni politiche e la raccolta di firme per referendum e iniziative. Sono ammesse anche le manifestazioni per la formazione dell’opinione politica (manifestazioni informative su oggetti di votazioni popolari) con fino a 50 persone.
- Sono ammessi gli incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica con fino a dieci persone.
- Nel settore sportivo e culturale professionale sono ammesse le competizioni e le esibizioni senza pubblico (p. es. per trasmissioni televisive).
Per tutte queste deroghe deve essere attuato un piano di protezione.
Mascherine
In molti luoghi pubblici vige l'obbligo della mascherina: per esempio nei negozi, nei ristoranti, sui mezzi pubblici e nelle aree pedonali animate. Per informazioni al riguardo si rimanda alla pagina Mascherine. Vale la seguente regola generale: portate sempre la mascherina quando non siete a casa e non potete tenervi costantemente a una distanza di 1,5 metri da altre persone.
Negozi, mercati e strutture che offrono servizi
Negozi e strutture che offrono servizi: possono riaprire tutti i negozi. Per le strutture che offrono servizi non vige più alcuna limitazione degli orari di apertura. Tuttavia per i negozi e le strutture che offrono servizi il numero di persone ammesso è limitato. Informazioni dettagliate in proposito sono disponibili nell’allegato della relativa ordinanza.
Mercati: i mercati possono svolgersi all’interno e all’esterno. Le fiere restano vietate.
Ristoranti e bar chiusi
Le strutture della ristorazione sono chiuse.
Deroghe: possono restare aperte le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell’obbligo e delle scuole secondarie di livello II nonché le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna.
All’interno e all’esterno vigono le seguenti regole:
- possono sedersi insieme al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
- i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti al tavolo;
- tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere;
- cibi e bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
- vige l’obbligo della mascherina. Gli ospiti possono togliere la mascherina non appena sono seduti al tavolo.
Club chiusi
Le discoteche e i locali da ballo sono chiusi. Lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.
Le strutture culturali, sportive e per il tempo libero
- Aperti all’interno: musei, biblioteche e sale di lettura, archivi, impianti per l’equitazione, impianti negli alberghi (p. es. aree wellness) accessibili ai soli ospiti.
- Aperte all’esterno: tutte le aree esterne di strutture per il tempo libero, p. es. zoo, giardini botanici, piste di pattinaggio, campi da tennis e da calcio, comprensori sciistici, ecc.
- Restano chiusi: sale cinematografiche, case da gioco, centri fitness, aree wellness accessibili al pubblico.
- Aperte per bambini e giovani: le strutture sportive e culturali possono aprire per consentire a persone nate non prima del 2001 di svolgere attività sia all’interno sia all’esterno. Questa regola riguarda p. es. associazioni sportive, compagnie teatrali, orchestre giovanili e centri giovanili.
Bambini e giovani
Per i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo vale quanto segue:
- tutti gli allenamenti e le prove in ambito sportivo e culturale sono consentiti senza limitazioni. Sono ammesse anche competizioni ed esibizioni, a condizione che si svolgano senza la presenza del pubblico;
- il canto in comune è ammesso, anche in cori o lezioni di musica. I concerti sono ammessi a condizione che si svolgano senza la presenza del pubblico (p. es. streaming video);
- le attività di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù sono ammesse. I centri giovanili sono aperti. Restano vietate le feste e le manifestazioni di ballo.
Attività culturali nel tempo libero per gli adulti
Per gli adulti nati nel 2000 o prima vale quanto segue:
All’interno: le attività culturali nel tempo libero nei luoghi chiusi possono svolgersi con al massimo cinque persone, se tutti portano una mascherina e mantengono una distanza sufficiente.
Se il locale è molto grande, (p. es. una sala), è ben arieggiato, e inoltre vi è prescritta una distanza minima, si possono svolgere le prove senza mascherina. Questa deroga consente ad esempio le prove con strumenti a fiato.
All’esterno: le attività culturali nel tempo libero all’aperto possono svolgersi con al massimo 15 persone, se tutti portano una mascherina o mantengono una distanza sufficiente. Questa regola consente ad esempio le prove delle compagnie teatrali, ma non le manifestazioni in presenza di pubblico.
Adulti: canto
Per gli adulti nati nel 2000 o prima vale quanto segue: Cantare è vietato nelle seguenti situazioni: ogniqualvolta si canta insieme nel tempo libero, per esempio durante le funzioni religiose, nella cerchia degli amici, in un gruppo musicale e in cori non professionali. Il divieto vale sia all’interno sia all’esterno.
Cantare è consentito nelle seguenti situazioni:
- da soli o nella cerchia familiare;
- lezioni individuali;
- per i cantanti professionisti: in linea di massima le prove sono ammesse, le esibizioni solo nell’ambito di manifestazioni consentite, come ad esempio l’accompagnamento di una funzione religiosa;
- per i cori professionali: in linea di massima le prove sono ammesse, le esibizioni solo in assenza di pubblico (p. es. streaming video).
Adulti: sport nel tempo libero
Per gli adulti nati nel 2000 o prima vale quanto segue:
- gli sport di contatto (p. es. sport di combattimento, hockey su ghiaccio, calcio) sono vietati;
- in tutte le altre discipline sportive è consentito allenarsi all’aperto in gruppi di al massimo 15 persone, a condizione che tutti i partecipanti si tengano a una distanza di almeno 1,5 metri o portino la mascherina;
- è vietato allenarsi in luoghi chiusi.
Settore sportivo e culturale professionale
Le competizioni professionali e le esibizioni con pubblico sono vietate (divieto di manifestazione). Sono invece ammesse quelle senza pubblico, per esempio per le trasmissioni televisive.
Per le prove e gli allenamenti professionali non vi sono restrizioni. Se possibile però bisogna osservare le norme di igiene, la distanza e – in caso di mancato rispetto della distanza – l’obbligo della mascherina. Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere la salute degli atleti, dei ballerini, degli attori, dei componenti dell’orchestra ecc.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine Internet dell'Ufficio federale dello sport UFSPO e dell'Ufficio federale della cultura UFC.
Scuole
Scuole dell’obbligo: è consentito l'insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione.
Livello secondario II (p. es. licei e scuole professionali): è consentito l’insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione e inoltre tutte le persone presenti sul posto devono portare la mascherina. Le lezioni di educazione fisica possono avere luogo anche nelle palestre e non vi è alcuna limitazione nelle dimensioni del gruppo.
Livello terziario (p. es. università e scuole universitarie): l'insegnamento presenziale è consentito soltanto se la presenza sul posto è assolutamente necessaria (p. es. lezione sull’utilizzo di una determinata macchina, dissezione negli studi di medicina) e se rappresenta una componente indispensabile di un corso di formazione. In caso contrario, bisogna passare all’insegnamento a distanza. Gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell’ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale possono essere svolti sul posto rispettando le misure di protezione.
Scuole e corsi nel tempo libero: l’insegnamento presenziale è vietato per corsi per adulti (nati nel 2000 o prima). Sono consentite le lezioni individuali, per esempio nelle scuole di musica o per l’esame della licenza di condurre nautica.
Comprensori sciistici
I comprensori sciistici (ovvero gli impianti di trasporto e le piste da sci) possono essere aperti solo con un’autorizzazione del Cantone. I Cantoni possono rilasciare l’autorizzazione solo se sono disponibili le necessarie capacità nell’assistenza sanitaria e se la situazione epidemiologica del Cantone consente l’apertura. I gestori dei comprensori sciistici devono attuare un piano di protezione severo, che preveda tra l’altro l’obbligo della mascherina negli impianti di trasporto nonché nelle sale d’attesa di tali impianti. La chiusura delle strutture di ristorazione vale anche nei comprensori sciistici.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Piani di protezione.
Piani di protezione
Tutti i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione.
Isolamento
Le persone risultate positive al test del coronavirus devono mettersi in isolamento. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena.
Quarantena
Devono mettersi in quarantena:
- le persone che sono state a stretto contatto con una persona risultata positiva al test. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena;
- le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato in una regione con rischio elevato di contagio. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Entrata in Svizzera.
Indicatori
Nella sua seduta del 19 marzo 2021, il Consiglio federale ha deciso come allentare gli indicatori con l’aumento della copertura vaccinale della popolazione. A tale scopo ha definito tre fasi. Informazioni dettagliate possono essere trovate nei documenti:
Multe disciplinari
Le violazioni dei provvedimenti per combattere l'epidemia saranno esplicitamente considerate come infrazioni e in alcuni casi potranno essere sanzionate con multe disciplinari. L'importo della multa sarà compreso tra 50 e 200 franchi, a seconda della gravità dell'infrazione. Può per esempio essere multato chi non porta una mascherina sui mezzi pubblici e alle fermate, nelle stazioni oppure all'interno o nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico. Sono inoltre previste multe disciplinari per chi partecipa o svolge manifestazioni private vietate.
Provvedimenti precedenti
Vorreste sapere quali provvedimenti ha deciso la Confederazione in passato? Avete diverse possibilità:
- Nella sezione Ordinanze trovate i link a tutte le ordinanze COVID-19 vigenti. I link rimandano alla pagina Internet della «Raccolta sistematica», in cui trovate anche tutte le versioni precedenti delle ordinanze.
- Nella sezione Rapporti esplicativi trovate i rapporti esplicativi concernenti le ordinanze attualmente in vigore e i rapporti esplicativi di tutte le ordinanze vigenti in precedenza.
- Panoramica a partire dal 1° dicembre 2020: tabella Modifiche dei provvedimenti nazionali. (PDF, 261 kB, 31.03.2021)
- Panoramica dal 27 aprile al 31 novembre 2020: tabella Allentamenti e rafforzamenti dei provvedimenti (PDF, 260 kB, 15.12.2020).
Provvedimenti cantonali
Da giugno 2020 vige la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie. Il Consiglio federale definisce i provvedimenti validi in tutta la Svizzera. I Cantoni adottano ulteriori provvedimenti se il numero di casi sul loro territorio aumenta o rischia di aumentare, o se ulteriori indicatori segnalano un’evoluzione problematica (p. es. valore di riproduzione, capacità nel tracciamento dei contatti e nell’assistenza sanitaria). I provvedimenti possono quindi differire da un Cantone all'altro.
Informatevi presso il Cantone sui provvedimenti cantonali in vigore. Dove sono più severi di quelli nazionali, vanno osservati i provvedimenti cantonali. I link alle offerte di informazioni cantonali sono disponibili sul sito web www.ch.ch.
Istruzioni ai Cantoni
Assistenza sanitaria
I Cantoni possono obbligare gli ospedali pubblici e privati a mettere a disposizione le loro capacità per il trattamento dei pazienti COVID-19.
Gli ospedali devono tenere una scorta sufficiente di medicamenti importanti per il trattamento dei pazienti COVID-19 e per altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico.
La Confederazione aiuta i Cantoni a garantire l’approvvigionamento di materiale medico.
Ad esempio:
- Con un obbligo di notifica vengono rilevate le scorte di agenti terapeutici e materiale medico importante. In questo modo è possibile constatare tempestivamente ed eliminare in modo mirato eventuali difficoltà di approvvigionamento.
- Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) la Confederazione può effettuare acquisti centralizzati di materiale medico importante non acquistabile tramite i canali usuali. La successiva attribuzione del materiale avviene in modo centralizzato.
- Determinati medicamenti possono essere impiegati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 anche senza omologazione da parte di Swissmedic, purché contengano un principio attivo indicato nell’ordinanza e per essi sia stata presentata a Swissmedic una domanda di omologazione.
Le singole disposizioni sull’approvvigionamento di materiale medico importante si trovano nell’ordinanza 3 COVID-19.
Obbligo di notifica concernente l’assistenza sanitaria
La Confederazione coordina la disponibilità dei letti ospedalieri necessari al trattamento dei pazienti COVID-19 e per farlo necessita di informazioni aggiornate dagli ospedali. Per esempio i Cantoni devono notificare al Servizio sanitario coordinato l’occupazione dei letti ospedalieri o il numero di posti di cure intense occupati.
Ordinanze
Ordinanza 3 COVID-19
Ordinanza COVID-19 situazione particolare
Modifica del 14 aprile 2021
Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità
Ordinanza COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori
Modifica del 17 febbraio 2021
Nota: nella Raccolta sistematica del diritto federale, alle pagine sulle quali sono pubblicate le versioni in vigore delle ordinanze concernenti COVID-19, sono reperibili anche tutte le versioni precedenti delle ordinanze (v. nella colonna a destra: «Tutte le versioni»).
Rapporti esplicativi
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza 3 COVID-19
In modalità di revisione
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza COVID-19 situazione particolare
In modalità di revisione
Modifica del 14 aprile 2021
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità
In modalità di revisione
Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza nel settore del traffico internazionale viaggiatori
Versioni precedenti del rapporto esplicativo
Legge COVID-19
Il 25.9.2020 il Parlamento svizzero ha adottato la legge COVID-19, che crea la base legale per il mantenimento dei provvedimenti tuttora necessari per affrontare l’epidemia di COVID-19 decisi dal Consiglio federale con ordinanze emanate in base al diritto di necessità.
Link
Studio della SECO sull’efficacia delle misure non farmaceutiche per arginare il nuovo coronavirus (PDF, 1 MB, 20.07.2020) (in tedesco, con sintesi in francese, italiano e inglese)
Legislazione
Ultima modifica 15.04.2021
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Infoline Coronavirus
Tel.
+41 58 463 00 00