A causa dell' epidemia vigono diversi provvedimenti, regole e divieti – tutti con lo stesso obiettivo: contenere il coronavirus. Se necessario, il Consiglio federale adegua le disposizioni nazionali. In alcuni Cantoni si applicano norme più severe.
Notizie: allentamento dei provvedimenti

Immagine scaricabile: la Confederazione allenta i provvedimenti contro il coronavirus (PDF, 248 kB, 24.02.2021)
Ulteriori informazioni sulla fase di allentamento possono essere trovate nel comunicato stampa del Consiglio federale (PDF, 123 kB, 24.02.2021) e nelle FAQ (PDF, 252 kB, 24.02.2021) che lo accompagnano.
Panoramica: regole e divieti nazionali
La panoramica sottostante mostra quali regole e divieti vigono attualmente a livello nazionale, il che significa che in tutta la Svizzera vigono almeno questi provvedimenti. I Cantoni possono prevedere provvedimenti più severi. Per informazioni al riguardo si rimanda alla sezione Provvedimenti cantonali.
Le regole di igiene e di comportamento restano importanti ovunque per proteggere sé stessi e gli altri da un contagio.
Lavoro
Obbligo del telelavoro: il telelavoro è obbligatorio in tutti i settori in cui è possibile senza un onere sproporzionato.
Obbligo della mascherina nei locali chiusi: se più persone lavorano nello stesso locale o si trovano insieme in un veicolo, devono tutti portare una mascherina. Questa regola vale anche in caso di grande distanza. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla pagina Mascherine.
Protezione delle persone particolarmente a rischio: le persone particolarmente a rischio sono protette in modo specifico. Hano diritto al telelavoro o a una protezione equivalente sul posto di lavoro, oppure alla dispensa dal lavoro. Informazioni più dettagliate sono contenute nel ordinanza 3 COVID-19.
Regola delle cinque persone
Regola: alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici, come ad esempio incontri o feste, possono partecipare al massimo cinque persone. In questo numero sono compresi anche i bambini.
Se più di cinque persone vivono nella stessa economia domestica, possono comunque passare del tempo insieme. La vita familiare o la convivenza in un’unica economia domestica non sono considerate manifestazioni soggette alla regola delle cinque persone.
Quando i membri di queste economie domestiche sono insieme non possono ricevere visite, poiché per gli incontri con persone di un’altra economia si applica la regola delle cinque persone.
Anche le famiglie ricomposte, che per esempio si ritrovano regolarmente nei fine settimana in più di cinque persone, possono continuare a farlo.
Il principio della regola delle cinque persone non si applica al contesto lavorativo. Lo svolgimento di riunioni o di formazioni con più di cinque persone nella stessa sala riunioni e che non possono svolgersi online, è autorizzato a condizione si rispettino le prescrizioni di protezione. Questo significa attenersi alle regole di distanziamento e di igiene e indossare la mascherina.
Raccomandazione: il Consiglio federale raccomanda di limitare gli incontri a due economie domestiche e di ridurre al minimo il numero dei contatti.
Assembramenti nello spazio pubblico
Nello spazio pubblico (p. es. luoghi di passeggio, parchi e piazze) vale quanto segue: sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone.
Manifestazioni pubbliche
Come regola generale le manifestazioni sono vietate.
- Sono ammesse le manifestazioni religiose fino a 50 persone.
- Sono ammessi i funerali celebrati nella cerchia familiare e degli amici stretti.
- Sono ammesse le assemblee parlamentari e comunali, le dimostrazioni politiche e la raccolta di firme per referendum e iniziative. Sono ammesse anche le manifestazioni per la formazione dell’opinione politica (manifestazioni informative su oggetti di votazioni popolari) con fino a 50 persone.
- Nel settore sportivo e culturale professionale sono ammesse le competizioni e le esibizioni senza pubblico (p. es. per trasmissioni televisive).
Per tutte queste deroghe deve essere attuato un piano di protezione.
Mascherine
In imolti luoghi pubblici vige l'obbligo della mascherina: per esempio nei negozi, nei ristoranti, sui mezzi pubblici e nelle aree pedonali animate. Per informazioni al riguardo si rimanda alla pagina Mascherine. Vale la seguente regola generale: portate sempre la mascherina quando non siete a casa e non potete tenervi costantemente a una distanza di 1,5 metri da altre persone.
Negozi, mercati e servizi
Negozi chiusi: i negozi e i mercati che non vendono beni di prima necessità sono chiusi. Resta però ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata («click & collect»).
Negozi aperti: i negozi e i mercati che vendono i cosiddetti beni di prima necessità restano aperti. Tra questi beni rientrano per esempio alimenti, articoli di drogheria, cosmetici, pentole, detersivi, giornali, articoli di cartoleria nonché articoli di hobbistica e di giardinaggio. Gli orari di apertura di questi negozi e mercati non sono più limitati (p. es. i negozi delle stazioni di servizio e i chioschi possono essere aperti di domenica).
Servizi: gli orari di apertura della maggior parte delle strutture che offrono servizi sono limitati. Ciò vale per esempio per gli uffici postali, le banche, i parrucchieri, i centri estetici, i saloni di massaggio e i locali erotici.
- Le strutture devono restare chiuse tra le ore 19.00 e le ore 06.00.
- Le strutture devono restare chiuse la domenica.
Ristoranti e bar chiusi
Le strutture della ristorazione sono chiuse.
Deroghe: possono restare aperte le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell’obbligo e delle scuole secondarie di livello II nonché le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna.
All’interno e all’esterno vigono le seguenti regole:
- possono sedersi insieme al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
- i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti al tavolo;
- tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere;
- cibi e bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
- vige l’obbligo della mascherina. Gli ospiti possono togliere la mascherina non appena sono seduti al tavolo.
Club chiusi
Le discoteche e i locali da ballo sono chiusi. Lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.
Le strutture culturali e per il tempo libero sono chiuse
I musei, le sale cinematografiche, le case da gioco, i giardini botanici e gli zoo e altre strutture culturali e per il tempo libero sono chiusi. Nelle biblioteche e negli archivi sono chiuse solo le sale di lettura, resta consentito il servizio di prestito.
Attività culturali nel tempo libero
Per le prove culturali nel tempo libero vale la seguente regola: le attività con più di 5 persone sono vietate, mentre le attività con al massimo 5 persone sono consentite se vengono rispettate le prescrizioni sottostanti.
Tutti possono mantenere una distanza sufficiente e tutti portano la mascherina.
Eccezione: il locale è molto grande, come per esempio una sala, è ben arieggiato, e inoltre vi è prescritta una distanza minima e il numero di persone è limitato. Se queste condizioni sono soddisfatte, si può rinunciare alla mascherina.
Il divieto e le prescrizioni non si applicano ai bambini e agli adolescenti al di sotto dei 16 anni, che possono partecipare a prove in gruppi più grandi.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Internet dell'Ufficio federale della cultura UFC.
Canto in comune
Cantare è vietato nelle seguenti situazioni: ogniqualvolta si canta insieme nel tempo libero, per esempio durante le funzioni religiose, in alcune tradizioni di Capodanno, nella cerchia degli amici, in un gruppo musicale e in cori non professionali. Il divieto vale sia all’interno sia all’esterno. Il divieto riguarda anche gli asili nido e le loro attività canore. Maggiori informazioni sul divieto di canto negli asili nido sono disponibili nelle Domande frequenti (FAQ).
Cantare è consentito nelle seguenti situazioni:
- da soli o nella cerchia familiare;
- durante la lezione di musica dei bambini nelle scuole dell’obbligo;
- lezioni individuali;
- prove e concerti di cantanti professionisti;
- prove dei cori professionali.
Sport e benessere nel tempo libero
- Le strutture sportive e per il benessere sono chiuse. La chiusura riguarda p. es. palestre, piste di pattinaggio e piscine. Possono restare aperti i comprensori sciistici, gli impianti per l’equitazione e gli impianti negli alberghi accessibili ai soli ospiti dell’albergo.
- Gli sport di contatto (p. es. sport di combattimento, hockey su ghiaccio, calcio) sono vietati.
- Per tutte le altre discipline sportive vale quanto segue: all’aperto è consentito allenarsi da soli o in gruppi di al massimo 5 persone, a condizione che tutti i partecipanti si tengano a una distanza di almeno 1,5 metri o portino la mascherina.
Le chiusure e le prescrizioni non si applicano ai bambini e agli adolescenti al di sotto dei 16 anni, che possono allenarsi in gruppi più grandi e svolgere anche sport con contatto fisico. Sono vietate soltanto le competizioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Internet dell'Ufficio federale dello sport UFSPO.
Settore sportivo e culturale professionale
Le competizioni professionali e le esibizioni con pubblico sono vietate (divieto di manifestazione). Sono invece ammesse quelle senza pubblico, per esempio per le trasmissioni televisive.
Per le prove e gli allenamenti professionali non vi sono restrizioni. Se possibile però bisogna osservare le norme di igiene, la distanza e – in caso di mancato rispetto della distanza – l’obbligo della mascherina. Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere la salute degli atleti, dei ballerini, degli attori, dei componenti dell’orchestra ecc.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine Internet dell'Ufficio federale dello sport UFSPO e dell'Ufficio federale della cultura UFC.
Scuole
Scuole dell’obbligo: è consentito l'insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione.
Livello secondario II (p. es. licei e scuole professionali): è consentito l’insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione e inoltre tutte le persone presenti sul posto devono portare la mascherina. Le lezioni di educazione fisica possono avere luogo anche nelle palestre e non vi è alcuna limitazione nelle dimensioni del gruppo. Le prescrizioni relative a distanza e/o mascherina devono essere osservate.
Livello terziario (p. es. università e scuole universitarie): l'insegnamento presenziale è consentito soltanto se la presenza sul posto è assolutamente necessaria (p. es. lezione sull’utilizzo di una determinata macchina, dissezione negli studi di medicina) e se rappresenta una componente indispensabile di un corso di formazione. In caso contrario, bisogna passare all’insegnamento a distanza. Gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell’ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale possono essere svolti sul posto rispettando le misure di protezione.
Scuole e corsi nel tempo libero: l’insegnamento presenziale è vietato per corsi per adulti e adolescenti a partire dai 16 anni. Sono consentite le lezioni individuali, per esempio nelle scuole di musica o per l’esame della licenza di condurre nautica.
Comprensori sciistici
I comprensori sciistici (ovvero gli impianti di trasporto e le piste da sci) possono essere aperti solo con un’autorizzazione del Cantone. I Cantoni possono rilasciare l’autorizzazione solo se sono disponibili le necessarie capacità nell’assistenza sanitaria e se la situazione epidemiologica del Cantone consente l’apertura. I gestori dei comprensori sciistici devono attuare un piano di protezione severo, che preveda tra l’altro l’obbligo della mascherina negli impianti di trasporto nonché nelle sale d’attesa di tali impianti. La chiusura delle strutture di ristorazione vale anche nei comprensori sciistici.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Piani di protezione.
Piani di protezione
Tutti i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione.
Isolamento
Le persone risultate positive al test del coronavirus devono mettersi in isolamento. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena.
Quarantena
Devono mettersi in quarantena:
- le persone che sono state a stretto contatto con una persona risultata positiva al test. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena;
- le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato in una regione con rischio elevato di contagio. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Quarantena per chi entra in Svizzera.
Multe disciplinari
Le violazioni dei provvedimenti per combattere l'epidemia saranno esplicitamente considerate come infrazioni e in alcuni casi potranno essere sanzionate con multe disciplinari. L'importo della multa sarà compreso tra 50 e 200 franchi, a seconda della gravità dell'infrazione. Può per esempio essere multato chi non porta una mascherina sui mezzi pubblici e alle fermate, nelle stazioni oppure all'interno o nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico. Sono inoltre previste multe disciplinari per chi partecipa o svolge manifestazioni private vietate.
Provvedimenti precedenti
Vorreste sapere quali provvedimenti ha deciso la Confederazione in passato? Avete diverse possibilità:
- Nella sezione Ordinanze trovate i link a tutte le ordinanze COVID-19 vigenti. I link rimandano alla pagina Internet della «Raccolta sistematica», in cui trovate anche tutte le versioni precedenti delle ordinanze.
- Nella sezione Rapporti esplicativi trovate i rapporti esplicativi concernenti le ordinanze attualmente in vigore e i rapporti esplicativi di tutte le ordinanze vigenti in precedenza.
- Panoramica a partire dal 1° dicembre 2020: tabella Modifiche dei provvedimenti nazionali. (PDF, 251 kB, 22.02.2021)
- Panoramica dal 27 aprile al 31 novembre 2020: tabella Allentamenti e rafforzamenti dei provvedimenti (PDF, 260 kB, 15.12.2020).
Provvedimenti cantonali
Da giugno 2020 vige la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie. Il Consiglio federale definisce i provvedimenti validi in tutta la Svizzera. I Cantoni adottano ulteriori provvedimenti se il numero di casi sul loro territorio aumenta o rischia di aumentare, o se ulteriori indicatori segnalano un’evoluzione problematica (p. es. valore di riproduzione, capacità nel tracciamento dei contatti e nell’assistenza sanitaria). I provvedimenti possono quindi differire da un Cantone all'altro.
Informatevi presso il Cantone sui provvedimenti cantonali in vigore. Dove sono più severi di quelli nazionali, vanno osservati i provvedimenti cantonali. I link alle offerte di informazioni cantonali sono disponibili sul sito web www.ch.ch.
Istruzioni ai Cantoni
Assistenza sanitaria
I Cantoni possono obbligare gli ospedali pubblici e privati a mettere a disposizione le loro capacità per il trattamento dei pazienti COVID-19.
Gli ospedali devono tenere una scorta sufficiente di medicamenti importanti per il trattamento dei pazienti COVID-19 e per altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico.
La Confederazione aiuta i Cantoni a garantire l’approvvigionamento di materiale medico.
Ad esempio:
- Con un obbligo di notifica vengono rilevate le scorte di agenti terapeutici e materiale medico importante. In questo modo è possibile constatare tempestivamente ed eliminare in modo mirato eventuali difficoltà di approvvigionamento.
- Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) la Confederazione può effettuare acquisti centralizzati di materiale medico importante non acquistabile tramite i canali usuali. La successiva attribuzione del materiale avviene in modo centralizzato.
- Determinati medicamenti possono essere impiegati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 anche senza omologazione da parte di Swissmedic, purché contengano un principio attivo indicato nell’ordinanza e per essi sia stata presentata a Swissmedic una domanda di omologazione.
Le singole disposizioni sull’approvvigionamento di materiale medico importante si trovano nell’ordinanza 3 COVID-19.
Obbligo di notifica concernente l’assistenza sanitaria
La Confederazione coordina la disponibilità dei letti ospedalieri necessari al trattamento dei pazienti COVID-19 e per farlo necessita di informazioni aggiornate dagli ospedali. Per esempio i Cantoni devono notificare al Servizio sanitario coordinato l’occupazione dei letti ospedalieri o il numero di posti di cure intense occupati.
Ordinanze
Ordinanza 3 COVID-19
Ordinanza COVID-19 situazione particolare
Modifica del 24 febbraio 2021
Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità
Ordinanza COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori
Modifica del 17 febbraio 2021
Nota: nella Raccolta sistematica del diritto federale, alle pagine sulle quali sono pubblicate le versioni in vigore delle ordinanze concernenti COVID-19, sono reperibili anche tutte le versioni precedenti delle ordinanze (v. nella colonna a destra: «Tutte le versioni»).
Rapporti esplicativi
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza 3 COVID-19
In modalità di revisione
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza COVID-19 situazione particolare
In modalità di revisione
Modifica del 24 febbraio 2021
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità
In modalità di revisione
Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza nel settore del traffico internazionale viaggiatori
Modifica del 17 febbraio 2021
Versioni precedenti del rapporto esplicativo
Legge COVID-19
Il 25.9.2020 il Parlamento svizzero ha adottato la legge COVID-19, che crea la base legale per il mantenimento dei provvedimenti tuttora necessari per affrontare l’epidemia di COVID-19 decisi dal Consiglio federale con ordinanze emanate in base al diritto di necessità.
Link
Studio della SECO sull’efficacia delle misure non farmaceutiche per arginare il nuovo coronavirus (PDF, 1 MB, 20.07.2020) (in tedesco, con sintesi in francese, italiano e inglese)
Legislazione
Ultima modifica 25.02.2021
Contatto
Non rispondiamo per scritto alle richieste di informazioni in relazione alla COVID-19.
Informarsi sulle nostre pagine web, che aggiorniamo regolarmente.
Alla rubrica Contatti e link sono disponibili informazioni di contatto, anche relative ad altri servizi federali e Cantoni.
- Tel.
- +41 58 463 00 00