A causa dell'epidemia vigono diversi provvedimenti, regole e divieti – tutti con lo stesso obiettivo: contenere il coronavirus. Se necessario, il Consiglio federale adegua le disposizioni nazionali. In alcuni Cantoni si applicano norme più severe.
Immagine scaricabile: Provvedimenti della Confederazione contro il coronavirus (PDF, 403 kB, 14.04.2021)
Panoramica: regole e divieti nazionali
La panoramica sottostante mostra quali regole e divieti vigono attualmente a livello nazionale, il che significa che in tutta la Svizzera vigono almeno questi provvedimenti. I Cantoni possono prevedere provvedimenti più severi. Per informazioni al riguardo si rimanda alla sezione Provvedimenti cantonali.
Lavoro
Obbligo del telelavoro: il telelavoro è obbligatorio in tutti i settori in cui è possibile senza un onere sproporzionato.
Obbligo della mascherina nei locali chiusi: se più persone lavorano nello stesso locale o si trovano insieme in un veicolo, devono tutti portare una mascherina. Questa regola vale anche in caso di grande distanza, come p. es. negli uffici open space. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla pagina Mascherine.
Protezione sul posto di lavoro: Le informazioni si trovano alla pagina Piani di protezione e alla pagina Persone particolarmente a rischio.
Incontri e feste privati
Per le manifestazioni nella cerchia familiare o degli amici (p. es. incontri e feste) il numero di persone consentito è limitato. In questo numero sono compresi anche i bambini. Raccomandazione: incontrare solo poche economie domestiche contemporaneamente.
Regola per i luoghi chiusi: sono consentite al massimo 10 persone.
Regola per le aree esterne: sono consentite al massimo 15 persone.
Assembramenti nello spazio pubblico
Nello spazio pubblico (p. es. luoghi di passeggio, parchi e piazze) vale quanto segue: sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone.
Manifestazioni pubbliche
Sono vietate le manifestazioni senza pubblico con più di 15 partecipanti.
- Sono ammesse le manifestazioni religiose con fino a 50 persone al chiuso e 100 persone all’aperto.
- Sono ammessi i funerali celebrati nella cerchia familiare e degli amici stretti.
- Sono ammesse le assemblee parlamentari e comunali, le dimostrazioni politiche e la raccolta di firme per referendum e iniziative. Sono ammesse anche le manifestazioni per la formazione dell’opinione politica (manifestazioni informative su oggetti di votazioni popolari) con fino a 50 persone.
- Per il settore giovanile (nati nel 2001 o dopo) sono previste diverse deroghe. Le relative informazioni sono disponibili nella sezione «Bambini e giovani».
Per le manifestazioni in presenza di pubblico vale quanto segue:
- al chiuso 50 spettatori al massimo;
- all’aperto 100 spettatori al massimo.
Alle manifestazioni senza pubblico si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 4 «Piano di protezione» dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare.
Alle manifestazioni in presenza di pubblico si applica inoltre quanto segue:
- può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere;
- vige l’obbligo della mascherina;
- gli spettatori devono restare seduti ai posti loro assegnati durante l’intera manifestazione;
- non è consentita l’offerta di cibi e bevande;
- è vietata la consumazione di cibi e bevande.
Mascherine
In molti luoghi pubblici vige l'obbligo della mascherina: per esempio nei negozi, nei ristoranti, sui mezzi pubblici e nelle aree pedonali animate. Per informazioni al riguardo si rimanda alla pagina Mascherine. Vale la seguente regola generale: portate sempre la mascherina quando non siete a casa e non potete tenervi costantemente a una distanza di 1,5 metri da altre persone.
Negozi, mercati e strutture che offrono servizi
Negozi e strutture che offrono servizi: nei negozi e nelle strutture che offrono servizi il numero di persone ammesso è limitato. Informazioni dettagliate in proposito sono disponibili nell’allegato della relativa ordinanza.
Mercati: i mercati possono svolgersi all’interno e all’esterno. Le fiere nei luoghi chiusi restano vietate.
Ristoranti e bar
Aree esterne di un edificio (p. es. terrazza) aperte: ristoranti, bar e take-away.
Luoghi al chiuso aperti: mense aziendali, mense scolastiche delle scuole dell’obbligo, strutture della ristorazione riservate agli ospiti degli alberghi, nonché ristoranti i cui spazi interni sono aperti soltanto ai conducenti professionali e ai lavoratori che devono lavorare all’aperto.
- sono ammesse al massimo quattro persone per tavolo; ciò non si applica ai genitori con figli;
- vige l’obbligo di stare seduti e la mascherina può essere tolta soltanto durante la consumazione;
- fra i tavoli deve essere mantenuta una distanza di 1,5 metri o deve essere installata una barriera;
- devono essere registrati i dati di contatto di tutti gli ospiti;
- le strutture devono restare chiuse tra le ore 23.00 e le ore 6.00.
Club chiusi
Le discoteche e i locali da ballo sono chiusi. Lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.
Strutture culturali, sportive e per il tempo libero
- Strutture aperte: strutture ricreative e per il tempo libero accessibili al pubblico come musei, zoo, biblioteche e sale di lettura, archivi, sale cinematografiche, piscine, impianti sportivi e centri fitness. Sono aperti anche gli impianti wellness e le piscine negli alberghi accessibili ai soli ospiti.
- Strutture che restano chiuse: spazi interni delle aree wellness e dei centri balneari accessibili al pubblico.
Bambini e giovani
Per i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo vale quanto segue:
- tutti gli allenamenti e le prove in ambito sportivo e culturale sono consentiti senza limitazioni. Sono ammesse anche competizioni ed esibizioni, a condizione che si svolgano senza la presenza del pubblico;
- il canto in comune è ammesso, anche in cori o lezioni di musica. I concerti sono ammessi a condizione che si svolgano senza la presenza del pubblico (p. es. streaming video);
- le attività di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù sono ammesse. I centri giovanili sono aperti. Restano vietate le manifestazioni di ballo.
Attività culturali nel tempo libero per gli adulti
Per gli adulti nati nel 2000 o prima vale quanto segue:
All’interno: le attività culturali nel tempo libero nei luoghi chiusi possono svolgersi con al massimo cinque persone, se tutti portano una mascherina e mantengono una distanza sufficiente.
È possibile rinunciare all’uso di una mascherina facciale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- dati di contatto: vengono registrati i dati di contatto di tutti i partecipanti;
- spazio sufficiente: ogni persona deve avere a disposizione 25 metri quadrati oppure devono essere installate barriere efficaci. Per le attività poco impegnative fisicamente svolte sul posto (eccetto cantare o suonare strumenti a fiato) bastano 15 metri quadrati a persona o barriere efficaci;
- numero di persone: nel locale non devono essere presenti più di 15 persone senza mascherina;
- aerazione: il locale deve disporre di un’aerazione efficace.
All’esterno: le attività culturali nel tempo libero all’aperto possono svolgersi con al massimo 15 persone, se tutti portano una mascherina o mantengono una distanza sufficiente. Questa regola consente ad esempio le prove delle compagnie teatrali, ma non le esibizioni in presenza di pubblico.
Adulti: canto
Cantare è consentito nelle seguenti situazioni:
- durante le funzioni religiose se tutti i partecipanti portano la mascherina;
- canto nel tempo libero: fino a un massimo di 15 persone se tutti portano la mascherina e si
tengono a una distanza di 1,5 metri; - per i cantanti professionisti: le prove e le esibizioni sono ammesse;
- per i cori professionali: in linea di massima le prove sono ammesse, le esibizioni solo in
assenza di pubblico (p. es. streaming video).
È possibile rinunciare all’uso di una mascherina facciale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- dati di contatto: vengono registrati i dati di contatto di tutti i partecipanti;
- spazio sufficiente: ogni persona deve avere a disposizione 25 metri quadrati oppure devono essere installate barriere efficaci;
- numero di persone: nel locale non devono essere presenti più di 15 persone senza mascherina;
- aerazione: il locale deve disporre di un’aerazione efficace.
Adulti: sport nel tempo libero
Per gli adulti nati nel 2000 o prima vale quanto segue:
Sport in luoghi chiusi:
- gli sport di contatto (p. es. sport di combattimento, hockey su ghiaccio, calcio) sono vietati;
- in tutte le altre discipline sportive sono ammessi allenamenti e competizioni in assenza di pubblico in gruppi di al massimo 15 persone se è indossata la mascherina ed è mantenuta la distanza obbligatoria.
- negli sport di contatto sono ammessi allenamenti e competizioni in assenza di pubblico in gruppi di al massimo 15 persone se tutti indossano la mascherina;
- in tutte le altre discipline sportive sono ammessi allenamenti e competizioni in assenza di pubblico in gruppi di al massimo 15 persone, se è indossata la mascherina o è mantenuta la distanza obbligatoria.
È possibile rinunciare all’uso di una mascherina facciale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- necessità: se lo sport non consente l’uso della mascherina;
- dati di contatto: se vengono registrati i dati di contatto di tutti i partecipanti;
- spazio sufficiente: ogni persona deve avere a disposizione 25 metri quadrati oppure devono essere installate barriere efficaci. Per le attività poco impegnative fisicamente svolte sul posto bastano 15 metri quadrati a persona o barriere efficaci;
- nelle piscine coperte deve essere a disposizione una superficie di acqua di 25 metri quadrati per persona:
- numero di persone: nel locale non devono essere presenti più di 15 persone;
- aerazione: il locale deve disporre di un’aerazione efficace.
Settore sportivo e culturale professionale
Per le prove e gli allenamenti professionali non vi sono restrizioni. Se possibile però bisogna osservare le norme di igiene, la distanza e – in caso di mancato rispetto della distanza – l’obbligo della mascherina. Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere la salute degli atleti, dei ballerini, degli attori, dei componenti dell’orchestra ecc.
Per lecompetizioni e le esibizioni in presenza di pubblico valgono le regole per le manifestazioni (eccezione: i concerti dei cori sono vietati).
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine Internet dell'Ufficio federale dello sport UFSPO e dell'Ufficio federale della cultura UFC.
Scuole
Scuole dell’obbligo: è consentito l'insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione.
Livello secondario II (p. es. licei e scuole professionali): è consentito l’insegnamento presenziale; le scuole devono attuare un piano di protezione e inoltre tutte le persone presenti sul posto devono portare la mascherina. Le lezioni di educazione fisica possono avere luogo anche nelle palestre e non vi è alcuna limitazione nelle dimensioni del gruppo.
Livello terziario (p. es. università e scuole universitarie) e corsi nel tempo libero: È consentito l’insegnamento presenziale al quale possono partecipare non più di 50 persone. Vige una limitazione a un terzo della capienza dei locali e vanno rispettati l’obbligo della mascherina e del distanziamento.
Piani di protezione
Tutti i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione.
Isolamento
Le persone risultate positive al test del coronavirus devono mettersi in isolamento. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena.
Quarantena
Devono mettersi in quarantena:
- le persone che sono state a stretto contatto con una persona risultata positiva al test. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Isolamento e quarantena;
- le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato in una regione con rischio elevato di contagio. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Entrata in Svizzera.
Indicatori
Nella sua seduta del 19 marzo 2021, il Consiglio federale ha deciso come allentare gli indicatori con l’aumento della copertura vaccinale della popolazione. A tale scopo ha definito tre fasi. Informazioni dettagliate possono essere trovate nei documenti:
Multe disciplinari
Le violazioni dei provvedimenti per combattere l'epidemia saranno esplicitamente considerate come infrazioni e in alcuni casi potranno essere sanzionate con multe disciplinari. L'importo della multa sarà compreso tra 50 e 200 franchi, a seconda della gravità dell'infrazione. Può per esempio essere multato chi non porta una mascherina sui mezzi pubblici e alle fermate, nelle stazioni oppure all'interno o nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico. Sono inoltre previste multe disciplinari per chi partecipa o svolge manifestazioni private vietate.
Provvedimenti precedenti
Vorreste sapere quali provvedimenti ha deciso la Confederazione in passato? Avete diverse possibilità:
- Nella sezione Ordinanze trovate i link a tutte le ordinanze COVID-19 vigenti. I link rimandano alla pagina Internet della «Raccolta sistematica», in cui trovate anche tutte le versioni precedenti delle ordinanze.
- Nella sezione Rapporti esplicativi trovate i rapporti esplicativi concernenti le ordinanze attualmente in vigore e i rapporti esplicativi di tutte le ordinanze vigenti in precedenza.
- Panoramica a partire dal 1° dicembre 2020: tabella Modifiche dei provvedimenti nazionali. (PDF, 261 kB, 31.03.2021)
- Panoramica dal 27 aprile al 31 novembre 2020: tabella Allentamenti e rafforzamenti dei provvedimenti (PDF, 260 kB, 15.12.2020).
Provvedimenti cantonali
Da giugno 2020 vige la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie. Il Consiglio federale definisce i provvedimenti validi in tutta la Svizzera. I Cantoni adottano ulteriori provvedimenti se il numero di casi sul loro territorio aumenta o rischia di aumentare, o se ulteriori indicatori segnalano un’evoluzione problematica (p. es. valore di riproduzione, capacità nel tracciamento dei contatti e nell’assistenza sanitaria). I provvedimenti possono quindi differire da un Cantone all'altro.
Informatevi presso il Cantone sui provvedimenti cantonali in vigore. Dove sono più severi di quelli nazionali, vanno osservati i provvedimenti cantonali. I link alle offerte di informazioni cantonali sono disponibili sul sito web www.ch.ch.
Istruzioni ai Cantoni
Assistenza sanitaria
I Cantoni possono obbligare gli ospedali pubblici e privati a mettere a disposizione le loro capacità per il trattamento dei pazienti COVID-19.
Gli ospedali devono tenere una scorta sufficiente di medicamenti importanti per il trattamento dei pazienti COVID-19 e per altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico.
La Confederazione aiuta i Cantoni a garantire l’approvvigionamento di materiale medico.
Ad esempio:
- Con un obbligo di notifica vengono rilevate le scorte di agenti terapeutici e materiale medico importante. In questo modo è possibile constatare tempestivamente ed eliminare in modo mirato eventuali difficoltà di approvvigionamento.
- Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) la Confederazione può effettuare acquisti centralizzati di materiale medico importante non acquistabile tramite i canali usuali. La successiva attribuzione del materiale avviene in modo centralizzato.
- Determinati medicamenti possono essere impiegati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 anche senza omologazione da parte di Swissmedic, purché contengano un principio attivo indicato nell’ordinanza e per essi sia stata presentata a Swissmedic una domanda di omologazione.
Le singole disposizioni sull’approvvigionamento di materiale medico importante si trovano nell’ordinanza 3 COVID-19.
Obbligo di notifica concernente l’assistenza sanitaria
La Confederazione coordina la disponibilità dei letti ospedalieri necessari al trattamento dei pazienti COVID-19 e per farlo necessita di informazioni aggiornate dagli ospedali. Per esempio i Cantoni devono notificare al Servizio sanitario coordinato l’occupazione dei letti ospedalieri o il numero di posti di cure intense occupati.
Ordinanze
Ordinanza 3 COVID-19
Ordinanza COVID-19 situazione particolare
Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità
Ordinanza COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori
Modifica del 17 febbraio 2021
Nota: nella Raccolta sistematica del diritto federale, alle pagine sulle quali sono pubblicate le versioni in vigore delle ordinanze concernenti COVID-19, sono reperibili anche tutte le versioni precedenti delle ordinanze (v. nella colonna a destra: «Tutte le versioni»).
Rapporti esplicativi
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza 3 COVID-19
In modalità di revisione
Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza COVID-19 situazione particolare
In modalità di revisione
Modifica del 14 aprile 2021
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità
In modalità di revisione
Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza nel settore del traffico internazionale viaggiatori
Versioni precedenti del rapporto esplicativo
Legge COVID-19
Il 25.9.2020 il Parlamento svizzero ha adottato la legge COVID-19, che crea la base legale per il mantenimento dei provvedimenti tuttora necessari per affrontare l’epidemia di COVID-19 decisi dal Consiglio federale con ordinanze emanate in base al diritto di necessità.
Link
Studio della SECO sull’efficacia delle misure non farmaceutiche per arginare il nuovo coronavirus (PDF, 1 MB, 20.07.2020) (in tedesco, con sintesi in francese, italiano e inglese)
Legislazione
Ultima modifica 20.04.2021
Contatto
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