Informazioni specialistiche sui test COVID-19

Questa pagina contiene informazioni per i professionisti della salute che possono effettuare i test per la COVID-19: laboratori, studi medici, farmacie, ospedali e centri di test, istituti medico-sociali, case di cura e per anziani nonché la Spitex.


Abrogazione dell’assunzione delle spese per i test

Il Parlamento ha deciso di non prorogare la base legale sancita nella legge COVID-19, che consente l’assunzione delle spese per le analisi per il SARS-CoV-2 da parte della Confederazione. Pertanto la Confederazione le ha assunte in conformità all’allegato 6 dell’ordinanza 3 COVID-19 soltanto fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 la Confederazione non assume più le spese per le analisi per il SARS-CoV-2.

Ciò riguarda tutti i test finora rimunerati dalla Confederazione per la protezione della salute pubblica, cioè sia i test individuali sia quelli ripetuti del personale impiegato in infrastrutture critiche (in particolare in quelle sanitarie). In linea di principio, dal 1° gennaio 2023 le spese dei test individuali per il SARS-CoV-2 sono sostenute dalla persona che vi si sottopone.

La decisione del Parlamento ha come conseguenza che a partire dal 1° gennaio 2023 la Confederazione non definisce più una strategia di test nazionale al fine di proteggere la salute pubblica, ma lascia alla discrezionalità dei Cantoni di richiedere o promuovere tali test.

Ulteriori informazioni sull’abrogazione della base legale per l’assunzione dei costi dei test sono disponibili qui:


Rilevanza dei test

I test possono continuare a essere rilevanti in particolare nelle situazioni di seguito elencate.

  • Salute individuale: per le persone che presentano un alto rischio di decorso grave può essere utile sottoporsi a un test a causa delle conseguenze medico-terapeutiche per la persona testata, se in seguito a un test viene presa la decisione di intraprendere una terapia antivirale anti-COVID-19. I criteri da applicare e la procedura da seguire sono esplicitati in un documento separato. La decisione spetta al medico curante. Ulteriori informazioni sono disponibili sotto Terapie per pazienti COVID-19.
  • Salute pubblica: i test possono rientrare in una strategia di test cantonale a protezione della salute pubblica o per esempio possono essere ordinati dal Cantone per indagini epidemiologiche sulle insorgenze. La competenza spetta ai Cantoni.
  • Medicina del lavoro: è anche possibile che i test per il SARS-CoV-2 siano rilevanti in determinati contesti lavorativi (p. es. igiene ospedaliera, personale di infrastrutture critiche). Questo è il compito dei datori di lavoro o, per esempio negli ospedali, del dipartimento di igiene ospedaliera. La competenza spetta ai datori di lavoro.

Sequenziamento delle varianti

Per sorvegliare le varianti virali è stato istituito un programma di sorveglianza genomico (i cui rapporti sono disponibili in inglese). Informazioni sulla situazione attuale in Svizzera delle varianti preoccupanti del virus sono disponibili su www.covid19.admin.ch.


Test per le persone che pagano di tasca propria

I test possono essere effettuati su richiesta. Può essere opportuno sottoporsi al test se voi o le persone a voi vicine avete un bisogno di protezione maggiore. È possibile seguire i principi di base illustrati alla pagina Così ci proteggiamo.

Possono essere effettuati i seguenti test:

  1. Test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2
  2. Test PCR salivari aggregati
  3. Test PCR individuali
  4. Test autodiagnostici

Prelievo di campioni ed esecuzione di test antigenici rapidi al di fuori dei laboratori

Al di fuori dei laboratori, i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 e i prelievi di campioni per le analisi di biologia molecolare possono continuare a essere eseguiti in studi medici, farmacie, ospedali, case di riposo e di cura, istituti medico-sociali nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico, a condizione che siano autorizzati dal Cantone. I prelievi di campioni devono essere eseguiti da persone appositamente formate, sotto la responsabilità di un dirigente di laboratorio, di un medico o di un farmacista. In generale vanno osservate le prescrizioni dell’ordinanza 3 COVID-19. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle FAQ per i Cantoni e i professionisti della salute in merito alla decisione del Parlamento relativa all’abrogazione della base legale per l’assunzione delle spese per i test per il SARS-CoV-2 a partire dal 1° gennaio 2023.

Test autodiagnostici

Il test autodiagnostico è un test antigenico rapido facile da utilizzare (p. es. con tampone nasale) che può essere eseguito da non specialisti. L’esecuzione del test e la lettura del risultato possono essere fatti a casa senza l’intervento di un professionista.

Attenzione: i risultati dei test autodiagnostici sono meno affidabili di quelli dei test PCR o dei test antigenici rapidi. Nonostante il risultato negativo del test potreste dunque essere infettati e trasmettere il virus. È inoltre possibile continuare a seguire i principi di base illustrati alla pagina Così ci proteggiamo.

Indicazioni concernenti test e certificati COVID per le persone risultate negative al test e per le persone guarite

Per l’emissione di certificati di test basati su un test antigenico rapido è ammesso soltanto il tampone nasofaringeo. I test antigenici rapidi eseguiti sulla base di tamponi nasali non sono ammessi per l’emissione di un certificato di test.

I test PCR salivari eseguiti al di fuori della struttura di prelievo di campioni sono ammessi (p. es. con invio per posta) e permettono di ottenere un certificato di test, purché siano rispettate le prescrizioni vigenti (art. 24 cpv. 3 ordinanza 3 COVID-19). Inoltre, l’identità della persona che intende sottoporsi al test deve essere verificata e l’assegnazione sicura del campione alla suddetta persona deve essere garantita tramite provvedimenti adeguati, segnatamente tramite videosorveglianza.

Ulteriori informazioni sull’emissione di certificati per le persone risultate negative al test e per le persone guarite sono disponibili alla pagina Certificato COVID (admin.ch).



Dichiarazioni e rimunerazione

Dichiarazione

I risultati negativi e quelli positivi dei test PCR individuali sottostanno sempre all’obbligo di dichiarazione. Nel caso dei test antigenici rapidi, tutti i risultati negativi e quelli positivi delle persone sintomatiche e delle persone entrate in contatto con un caso confermato sottostanno all’obbligo di dichiarazione. I test rapidi che non sono stati eseguiti su persone sintomatiche e su persone entrate in contatto con un caso confermato non sottostanno all’obbligo di dichiarazione. I test PCR aggregati non vengono dichiarati.

Informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente documento:

Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione del 01.01.2023  

Altri documenti e informazioni sui criteri e le dichiarazioni sono disponibili nella pagina Formulari per la dichiarazione.

Rimunerazione

Informazioni sull’assunzione dei costi delle analisi per il SARS-CoV-2 sono disponibili nella nostra pagina Rimunerazione.


Qualità e validazione dei test antigenici rapidi

Per assicurare una qualità sufficiente dei test rapidi utilizzati al di fuori dei laboratori, secondo le raccomandazioni riconosciute a livello internazionale essi devono essere impiegati solo a seguito di un esame della validazione indipendente dei parametri di prestazione. I test autodiagnostici devono essere muniti di certificazione CE ed essere conformi in Svizzera.

In seguito all’adeguamento del 30 agosto 2021 dell’ordinanza 3 COVID-19, soltanto i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale che nell’UE sono omologati per l’emissione di un certificato digitale COVID dell’UE e sono menzionati nominalmente dall’UFSP possono essere utilizzati al di fuori dei laboratori autorizzati ai sensi dell’articolo 16 della legge sulle epidemie.

Test antigenici rapidi riconosciuti per un certificato COVID

Dopo la decisione dell’UE, per l’emissione del certificato COVID digitale per le persone dell’UE sottopostesi a test sono riconosciuti soltanto i test rapidi che figurano nell’elenco comune dell’UE (HSC common list).

Per il riconoscimento dei certificati COVID svizzeri in UE è stato concordato che la Svizzera emetterà certificati COVID alle persone sottopostesi a test solo per i test rapidi che sono elencati in Svizzera e nella suddetta lista UE.

I fabbricanti di test antigenici rapidi non figuranti nell’elenco dell’UE hanno la possibilità di presentare le proprie candidature sul seguente sito web (JRC Submission Link) e di essere presi in considerazione per una verifica e l’inserimento in elenco da parte dell’Health Security Committee dell’UE.

Ulteriori informazioni in merito al certificato COVID sono disponibili su: Coronavirus: certificato COVID.
 

Inserimento in elenco dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2

L’UFSP pubblica qui di seguito i test che soddisfano i criteri e che possono essere utilizzati al di fuori dei laboratori:


Domanda di inserimento nell’elenco dei test rapidi SARS-CoV-2

Uso professionale

L’UFSP non accetta più domande di inserimento nell’elenco dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale. In Svizzera sono riconosciuti i test antigenici rapidi SARS-CoV-2 indicati nell’elenco europeo (HSC common list). Grazie alla validazione indipendente, questi test per uso professionale forniscono la prova che sono soddisfatti i requisiti e i parametri di prestazione conformemente ai criteri minimi dell’UE.

Uso autodiagnostico

Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei test antigenici rapidi per uso autodiagnostico, per i test antigenici autodiagnostici SARS-CoV-2 con certificazione UE può essere presentata all’UFSP una domanda di verifica della conformità e di inserimento nell’elenco.

Modulo di domanda

Una domanda di verifica della conformità di un test autodiagnostico può essere presentata all’UFSP mediante il seguente modulo:

Ulteriori informazioni in merito ai requisiti per i test rapidi e alla presentazione della domanda sono disponibili qui:

Ultima modifica 05.07.2023

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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Gruppo di lavoro Covid Surveillance
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