Il principio di causalità sancito nella legge sulla radioprotezione (LRaP) deve essere precisato, in particolare per disciplinare le spese per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio e il risanamento di siti radiologicamente contaminati. Gli esercenti delle centrali nucleari saranno quindi tenuti per legge ad assumere le spese per la distribuzione delle compresse allo iodio nel raggio di 50 chilometri dalla centrale. Nella sua seduta del 27 novembre 2024, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il relativo disegno di legge.
Secondo il principio di causalità sancito nella LRaP, le spese per i provvedimenti di radioprotezione sono addossate a chi li rende necessari. In seguito a una sentenza del Tribunale federale è necessario apportare alcuni adeguamenti e precisazioni alla legge, in modo da sancire i principi già in vigore.
Un adeguamento riguarda le spese per la distribuzione delle compresse allo iodio attorno alle centrali nucleari. Con questa modifica di legge, al Consiglio federale sarà conferita la competenza di stabilire il raggio attorno a una centrale nucleare nel quale gli esercenti sono tenuti ad assumere la totalità delle spese. Attualmente tale raggio è di 50 chilometri, limite oltre il quale le spese sono assunte per metà dagli esercenti delle centrali nucleari e per metà da Confederazione, Cantoni e Comuni.
L’altra modifica di legge prevede che le spese per i provvedimenti di risanamento di siti radiologicamente contaminati siano assunte in primo luogo da chi li rende necessari e in secondo luogo dai detentori dei siti. Questo disciplinamento si applica per esempio ai siti radiologicamente contaminati in seguito all’impiego di pittura luminescente contenente radio nell’industria orologiera. La Confederazione assume le spese soltanto nei casi in cui i responsabili non possono più essere individuati o sono insolventi. Lo stesso vale per lo smaltimento di scorie radioattive.
Inoltre, nella legge viene precisato il principio di causalità per le spese derivanti dalla sorveglianza della radioattività in prossimità di centrali nucleari e aziende dell’industria di lavorazione del trizio. Sono altresì create basi giuridiche per il trattamento e la comunicazione di dati personali, per esempio quelli che concernono le licenze nel settore della radioprotezione. Infine, le disposizioni penali saranno adeguate affinché si possa rinunciare a una denuncia nei casi in cui il potenziale di rischio radiologico è molto basso.
Ultima modifica 27.11.2024
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