Uno dei compiti fondamentali dell’UFSP è la sorveglianza delle applicazioni e degli impianti autorizzati all’impiego di radiazioni ionizzanti. Il suo ampio spettro di attività comprende anche le misurazioni della radioattività nell’ambiente, i piani di azione radon e radio così come le strategie di protezione e l’attuazione di una legge concernente le radiazioni non ionizzanti.
Nel campo della radioprotezione, l’UFSP svolge i seguenti compiti:
- verifica, a livello nazionale, l’esecuzione della legislazione in materia di radioprotezione;
- nelle aziende mediche e industriali e di ricerca opera in maniera preventiva contro i danni derivanti dall’utilizzo di radiazioni ionizzanti. La protezione dei pazienti, del personale aziendale, della popolazione e dell’ambiente è di primaria importanza;
- effettua misurazioni della radioattività nell’ambiente. Ogni anno viene pubblicato un rapporto dettagliato con i risultati delle misurazioni e i dati sull’esposizione alle radiazioni della popolazione svizzera;
- attua i piani d’azione radon e radio e prepara alle situazioni di emergenza radiologica;
- informa l’opinione pubblica sull’utilizzo a basse dosi di radiazioni di prodotti che emettono radiazioni non ionizzanti (RNI) e stimoli sonori.
Autorità preposte al rilascio delle licenze e autorità di vigilanza
L’UFSP è l’autorità preposta al rilascio delle licenze per l’impiego di radiazioni ionizzanti nei settori della medicina, dell’industria e della ricerca, nonché l’autorità di vigilanza per le aziende mediche, la ricerca e gli istituti di formazione e, in questa funzione, esegue le ispezioni necessarie. La vigilanza sulle circa 22 000 licenze rilasciate è un compito centrale della divisione Radioprotezione. In caso di incidenti nelle aziende, l’UFSP procede ad accertamenti e informa l’opinione pubblica. Nelle aziende industriali e artigianali l’autorità di vigilanza competente è la SUVA. Gli impianti nucleari sottostanno invece alla competenza dell’Ufficio federale dell’energia e dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).
Condizioni per il rilascio della licenza
Maggiori informazioni in merito alle condizioni per il rilascio della licenza, in particolare nei settori della formazione e della dosimetria, sono disponibili ai seguenti link:
- Informazioni sulle formazioni necessarie
- Informazioni sull’obbligo della dosimetria
- Informazioni sulla presentazione della domanda e la garanzia di qualità
Basi legali
In Svizzera la radioprotezione in caso di radiazioni ionizzanti è disciplinata da un’ampia legislazione la cui esecuzione spetta principalmente alla Confederazione. La protezione riguarda tutte le situazioni in cui le persone e l’ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti. La legislazione in materia di radioprotezione si fonda sull’articolo 118 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulle radiazioni ionizzanti. Comprende tutti gli ambiti rilevanti legati alle radiazioni ionizzanti (formazione, licenza, vigilanza, dosimetria, scorie, ambiente, ricerca, emergenze ecc.) e si basa su programmi uniformi per tutti i settori (medicina, ricerca, industria, centrali nucleari). Le prescrizioni più importanti in materia di radioprotezione sono la legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) e l’ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP). Su queste si basano altre ordinanze in materia, che disciplinano per lo più gli aspetti tecnici.
La protezione della salute in caso di radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori è stata migliorata dall’introduzione, il 1° giugno 2019, dell’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), che si basa sull’omonima legge (LRNIS). L’ordinanza disciplina l’utilizzo di solarium, prevede una formazione per i trattamenti estetici, vieta i puntatori laser pericolosi e contiene disposizioni sulle manifestazioni con stimoli sonori e radiazioni laser.
Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezione
Dal 01.01.2018 si applica il nuovo diritto in materia radioprotezione. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
Il nouvo diritto in materia di radioprotezione
Ultima modifica 06.12.2019
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione radioprotezione
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3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 462 96 14