Compiti principali dell’UFSP in materia di radioprotezione

Uno dei compiti fondamentali dell’UFSP è la sorveglianza delle applicazioni e degli impianti autorizzati all’impiego di radiazioni ionizzanti. Il suo ampio spettro di attività comprende anche le misurazioni della radioattività nell’ambiente, i piani di azione radon e radio così come le strategie di protezione e l’attuazione di una legge concernente le radiazioni non ionizzanti.

Nel campo della radioprotezione, l’UFSP svolge i seguenti compiti:

  • verifica, a livello nazionale, l’esecuzione della legislazione in materia di radioprotezione;
  • nelle aziende mediche e industriali e di ricerca opera in maniera preventiva contro i danni derivanti dall’utilizzo di radiazioni ionizzanti. La protezione dei pazienti, del personale aziendale, della popolazione e dell’ambiente è di primaria importanza;
  • effettua misurazioni della radioattività nell’ambiente. Ogni anno viene pubblicato un rapporto dettagliato con i risultati delle misurazioni e i dati sull’esposizione alle radiazioni della popolazione svizzera;
  • attua i piani d’azione radon e radio e prepara alle situazioni di emergenza radiologica;
  • informa l’opinione pubblica sull’utilizzo a basse dosi di radiazioni di prodotti che emettono radiazioni non ionizzanti (RNI) e stimoli sonori.

Autorità preposte al rilascio delle licenze e autorità di vigilanza

L’UFSP è l’autorità preposta al rilascio delle licenze per l’impiego di radiazioni ionizzanti nei settori della medicina, dell’industria e della ricerca, nonché l’autorità di vigilanza per le aziende mediche, la ricerca e gli istituti di formazione e, in questa funzione, esegue le ispezioni necessarie. La vigilanza sulle circa 22 000 licenze rilasciate è un compito centrale della divisione Radioprotezione. In caso di incidenti nelle aziende, l’UFSP procede ad accertamenti e informa l’opinione pubblica. Nelle aziende industriali e artigianali l’autorità di vigilanza competente è la SUVA. Gli impianti nucleari sottostanno invece alla competenza dell’Ufficio federale dell’energia e dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Condizioni per il rilascio della licenza

Maggiori informazioni in merito alle condizioni per il rilascio della licenza, in particolare nei settori della formazione e della dosimetria, sono disponibili ai seguenti link:

Basi legali

In Svizzera la radioprotezione in caso di radiazioni ionizzanti è disciplinata da un’ampia legislazione la cui esecuzione spetta principalmente alla Confederazione. La protezione riguarda tutte le situazioni in cui le persone e l’ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti. La legislazione in materia di radioprotezione si fonda sull’articolo 118 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulle radiazioni ionizzanti. Comprende tutti gli ambiti rilevanti legati alle radiazioni ionizzanti (formazione, licenza, vigilanza, dosimetria, scorie, ambiente, ricerca, emergenze ecc.) e si basa su programmi uniformi per tutti i settori (medicina, ricerca, industria, centrali nucleari). Le prescrizioni più importanti in materia di radioprotezione sono la legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) e l’ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP). Su queste si basano altre ordinanze in materia, che disciplinano per lo più gli aspetti tecnici.  

La protezione della salute in caso di radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori è stata migliorata dall’introduzione, il 1° giugno 2019, dell’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), che si basa sull’omonima legge (LRNIS). L’ordinanza disciplina l’utilizzo di solarium, prevede una formazione per i trattamenti estetici, vieta i puntatori laser pericolosi e contiene disposizioni sulle manifestazioni con stimoli sonori e radiazioni laser.

Legislazione

Legislazione radioprotezione

Lo scopo della legge sulla radioprotezione (LRap) è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti.

Ulteriori informazioni

Radioprotezione: Licenze, condizioni e supervisione

La Divisione radioprotezione è l’autorità preposta al rilascio delle licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti nei settori della medicina, dell’industria (esclusi gli impianti nucleari), della ricerca e della formazione.

Ultima modifica 06.12.2019

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione radioprotezione
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 462 96 14
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/hauptaufgaben-bag-im-strahlenschutz.html