Trattamenti, procedure e tecniche di competenza medica nonché divieti di utilizzo

Quali trattamenti, procedure o tecniche possono essere eseguiti solo da medici o dal loro personale di studio medico direttamente istruito e quali trattamenti sono completamente vietati?

I trattamenti contemplati dall’O-LRNIS possono essere eseguiti soltanto da persone che hanno ottenuto un attestato di competenza oppure da medici e dal loro personale di studio medico sotto diretta vigilanza (vedi Informazioni generali). Determinati trattamenti, tecniche e procedure possono tuttavia essere eseguiti esclusivamente da medici e da personale di studio medico direttamente istruito. Esistono inoltre divieti di utilizzo di determinate tecniche e procedure, che non possono quindi essere impiegate da nessuno.

Cosa significa personale di studio medico direttamente istruito?

Per personale di studio medico direttamente istruito si intendono le persone assunte da un medico e che lavorano sotto la diretta direzione, vigilanza e responsabilità di quest’ultimo. Queste persone non necessitano di alcun attestato di competenza. Il medico si assume infatti la completa responsabilità e a tal fine durante i trattamenti è tenuto a essere fisicamente presente nello studio medico.

Se il personale direttamente istruito è assunto in una struttura medica, i contratti tra quest’ultima (ospedale ecc.), i medici e il personale di studio medico come pure la pianificazione del lavoro devono prevedere che il personale medico sia sempre sotto la diretta direzione, vigilanza e responsabilità dei medici, che devono essere presenti sul posto.

I terzi che per esempio prendono in affitto locali all’interno di uno studio medico o di una struttura medica ma esercitano la loro attività autonomamente non sono considerati personale di studio medico direttamente istruito. Queste persone possono eseguire i trattamenti di cui all’articolo 5 capoverso 1 O-LRNIS soltanto se sono in possesso di un attestato di competenza.

Il requisito della sorveglianza del personale di studio medico da parte dei medici non è soddisfatto

  • se i medici non sono presenti fisicamente sul posto durante il trattamento, ma possono collegarsi tramite dispositivi di comunicazione;
  • se non esistono contratti di lavoro tra i medici e il personale di studio medico, ma la collaborazione è disciplinata in altro modo.

Trattamenti sulle palpebre o in prossimità degli occhi di reserva

Secondo il numero 2.2 dell’allegato 2 O-LRNIS, i trattamenti sulle palpebre o in prossimità degli occhi (fino a 10 mm di distanza) possono essere eseguiti solo da medici o dal loro personale di studio medico direttamente istruito. In questo novero rientrano i seguenti trattamenti:

a. rimozione di trucco permanente;

b. rimozione di tatuaggi e teleangectasie (couperose);

c. trattamento di angiomi stellari ed emangiomi.

Trattamenti di patologie dermatologiche di reserva

Secondo il numero 2.1 dell’allegato 2 O-LRNIS, determinati trattamenti di patologie dermatologiche sono riservati a medici o al loro personale di studio medico direttamente istruito. Ciò riguarda le patologie dermatologiche indicate di seguito, la cui descrizione è riportata nell’Aiuto all’esecuzione (cfr. Documenti in fondo a questa pagina):

a. cheratosi attinica e seborroica;

b. macchie senili;

c. angiomi / emangiomi di grandi dimensioni (superiori a 3 mm);

d. dermatiti;

e. eczemi;

f. condilomi;

g. fibromi;

h. angiomi piani;

i. cheloidi;

j. melasma;

k. psoriasi;

l. siringomi;

m. iperplasia sebacea;

n. varici e teleangectasie;

o. vitiligine;

p. verruche;

q. xantelasmi.

Procedure e tecniche di reserva

Secondo il numero 2.3 dell’allegato 2 O-LRNIS, determinate procedure e tecniche sono riservate a medici o al loro personale di studio medico direttamente istruito. Si tratta delle procedure e tecniche seguenti:

a. ultrasuoni focalizzati ad alta intensità;

b. laser ablativi;

c. laser Nd:YAG a impulso lungo;

d. terapie fotodinamiche combinate con l’applicazione di sostanze fototossiche o medicamenti;

e. laser lipolisi.

Divieto di utilizzo di determinati trattamenti

Secondo l’articolo 6 O-LRNIS, determinati trattamenti sono completamente vietati. Si tratta della rimozione di:

a. tatuaggi e trucco permanente mediante sorgenti di luce pulsata non coerente ad alta intensità (IPL);

b. nevi melanocitici mediante laser o IPL.

Ultima modifica 13.10.2023

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