Formazione in radioprotezione in veterinaria

Di seguito sono indicate le formazioni in radioprotezione previste per veterinari e assistenti di studio veterinario.

Veterinari

Impianti radiologici convenzionali per uso veterinario (MA 14)

I veterinari che intendono esercitare la funzione di perito per l’impiego di un impianto radiologico diagnostico convenzionale devono seguire una formazione in radioprotezione (della durata di un giorno). La formazione in radioprotezione può essere svolta in modo facoltativo durante gli studi di veterinaria in entrambe le facoltà Vetsuisse (Berna e Zurigo).

I veterinari che non hanno assolto la formazione in radioprotezione durante gli studi hanno la possibilità di assolverla presso la Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri. La formazione vale come attestato della formazione in radioprotezione necessaria per eseguire applicazioni diagnostiche con impianti radiologici convenzionali di medicina veterinaria e attesta che il titolare può esercitare la funzione di perito in radioprotezione per tali applicazioni. È escluso l’impiego di applicazioni per tomografia computerizzata. La condizione per partecipare al corso è il possesso di un diploma federale in medicina veterinaria o una formazione estera riconosciuta equivalente.

Ulteriori informazioni sui corsi per ottenere la perizia in radioprotezione (luoghi e date) sono fornite direttamente dalla Società dei veterinari svizzeri (vedi link sotto).

Impianti per applicazioni diagnostiche estese (MA 16)

Nella dell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione sono precisate le formazioni e gli aggiornamenti necessari nonché le attività permesse in materia di radioprotezione per le singole categorie professionali. Una delle modifiche riguarda i veterinari che hanno installato o intendono installare un impianto di TC. Per effettuare esami diagnostici con impianti di TC e assumere per tali esami la competenza richiesta di perito in radioprotezione, la persona incaricata deve disporre di una delle seguenti formazioni:

  • Radiologo veterinario ECVDI (European College of Veterinary Diagnostic Imaging, formazione triennale)
  • Radiologo veterinario ACVR (American College of Veterinary Radiology (Radiation Oncology), formazione triennale)
  • Tecnico di radiologia diplomato SSS o SUP
  • Fisico medico con riconoscimento di formazione SSRFM

Un impianto di TC può quindi essere utilizzato esclusivamente da un radiologo veterinario (ECVDI o ACVR), da un tecnico di radiologia diplomato o da un fisico medico. Dopo un’introduzione, un assistente di studio veterinario può eseguire le fasi di preparazione (narcosi e posizionamento) ma non può mettere in funzione né utilizzare autonomamente l’impianto di TC.

Per i compiti di medicina veterinaria necessari all’esecuzione di un esame di TC (giustificazione, indicazione e refertazione) è necessario un radiologo veterinario (ECVDI o ACVR).

Applicazione di sorgenti radioattive non sigillate (MA 16)

I veterinari che manipolano sorgenti radioattive non sigillate devono certificare di possedere la formazione in radioprotezione necessaria frequentando un corso riconosciuto. Ulteriori informazioni sui diversi corsi sono disponibili qui.

Assistenti di studio veterinario AFC

Il conseguimento dell’attestato federale di capacità quale assistente di studio veterinario certifica che il titolare possiede la formazione in radioprotezione necessaria per eseguire esami radiologici veterinari. Ciò conferisce l’autorizzazione all’impiego di impianti radiologici convenzionali nella diagnostica veterinaria sotto la direzione e la responsabilità di un veterinario perito.

Formazione estera di assistente di studio veterinario

Le persone con un diploma di formazione estero che cercano impiego in Svizzera come assistenti di studio veterinario necessitano di una formazione riconosciuta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Tramite il riconoscimento, la SEFRI attesta che il diploma o il certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero. La verifica del riconoscimento (equipollenza) si fonda sui criteri stabiliti nelle basi legali di riferimento.

Le domande di riconoscimento possono essere presentate direttamente alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) al seguente link. Nell’ambito della procedura di riconoscimento può essere ottenuta, se necessario, anche l’autorizzazione a eseguire esami radiologici di medicina veterinaria analogamente a un assistente di studio veterinario AFC.

Aggiornamento in materia di radioprotezione

Nel quadro dell’obbligo di aggiornamento viene fatta una distinzione tra aggiornamento riconosciuto da un’autorità di riconoscimento e aggiornamento non riconosciuto. Per i gruppi professionali che esercitano attività che espongono a potenziali di rischio elevati, viene richiesto un aggiornamento riconosciuto da un’autorità di riconoscimento.

Nel settore della medicina veterinaria, solo i veterinari che esercitano la funzione di perito in radioprotezione in un’area di lavoro di tipo B/C sono tenuti a frequentare un aggiornamento riconosciuto. Le restanti categorie professionali possono frequentare un aggiornamento non riconosciuto.

Le categorie professionali del settore della medicina veterinaria sono soggetti all’obbligo di aggiornamento come segue:

Ambito d'applicazione Aggiornamento
Medicina veterinaria MA 14: Impianti per applicazioni diagnostiche Ogni 5 anni, 4 UD*
Medicina veterinaria MA 15: Applicazione di sorgenti radioattive non sigillate Ogni 5 anni, 8 UD
Medicina veterinaria MA 15: Funzione di perito in radioprotezione in un'area di lavoro di tipo B/C
Ogni 5 anni, 16 UD (soggetto all'obbligo di riconoscimento)
Medicina veterinaria MA 16: Impianti per applicazioni diagnostiche e terapeutiche estese (TC, acceleratori) ogni 5 anni, 4 UD
Assistente di studio veterinario ogni 5 anni, 8 UD
* Unità didattiche di almeno 45 minuti

Informazioni supplementari sull’aggiornamento sono disponibili qui.

Ultima modifica 14.06.2023

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