Riconoscimento di formazioni in radioprotezione concluse all'estero

I medici che hanno concluso una formazione in radioprotezione all’estero possono chiederne il riconoscimento all’autorità competente se essa equivale per portata e contenuto alla formazione svizzera corrispondente.

La formazione necessaria per l’applicazione medica di radiazioni ionizzanti è legata a un titolo di perfezionamento, che deve essere riconosciuto in Svizzera dalla Commissione delle professioni mediche, oppure a un attestato di formazione complementare specifico, così come illustrato nella tabella alla pagina Formazione in radioprotezione per medici.

I candidati devono avere familiarità con la legislazione svizzera pertinente (ordinanza sulla radioprotezione, ORaP; RS 814.501, nonché ordinanza concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico; RS 814.542.1), con la terminologia pertinente (p. es. aree controllate/sorvegliate, ecc.) nonché, nello specifico, con i compiti e i doveri dei periti in radioprotezione, aspetti che non sono sicuramente trattati in una formazione conclusa all’estero e che differiscono da Stato a Stato.

TC e mammografia

In Svizzera gli esami con tomografi computerizzati e impianti per mammografia possono essere effettuati solo da radiologi. La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) è responsabile del riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri.

Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

Vi informiamo sui compiti/sulle competenze e sulla composizione della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).

Ultima modifica 16.03.2023

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