A seconda del campo di applicazione, i nanomateriali e i nanoprodotti sono disciplinati da diverse leggi e ordinanze. Di seguito vengono illustrate brevemente le disposizioni vigenti e le integrazioni previste.
Disposizioni attuali
Derrate alimentari, cosmetici e imballaggi
I nanomateriali nelle derrate alimentari e nei cosmetici devono essere dichiarati come nell’UE. I nanomateriali innovativi sono soggetti all’obbligo di omologazione. Per l’omologazione è necessario dimostrare che la sostanza non comporta un rischio per la salute umana e non viene infranto il divieto di inganno.
Prodotti per uso domestico
I prodotti per uso domestico, come i detergenti, gli spray impregnanti o le vernici, rientrano nell’ordinanza sui prodotti chimici a prescindere che contengano o meno nanomateriali. I fabbricanti sono tenuti a valutare la sicurezza dei propri prodotti (controllo autonomo). A seconda della tossicità delle sostanze e dei nanomateriali contenuti nei prodotti, questi ultimi devono essere contrassegnati con opportuni simboli di pericolo nonché provvisti di avvisi di pericolo e di sicurezza. Per i prodotti classificati come pericolosi è previsto l’obbligo di annuncio. Questi prodotti possono essere visualizzati nel registro pubblico. Il link al registro è disponibile su questa pagina alla rubrica «Link».
Anche per gli oggetti e i prodotti tessili per uso domestico contenenti sostanze o nanomateriali pericolosi è previsto l’obbligo del controllo autonomo. I fabbricanti sono tenuti a verificare se, in caso di impiego conforme allo scopo previsto o prevedibile e di corretto smaltimento, tali sostanze e nanomateriali possono mettere in pericolo la salute e l’ambiente. Per questi prodotti non è previsto l’obbligo di etichettatura.
I biocidi, come i disinfettanti e i prodotti per la protezione del legno, necessitano di un’omologazione e possono contenere esclusivamente i principi attivi ammessi nell’UE (Il link al elenco dei principi attivi è disponibile su questa pagina alla rubrica «Link»). Nella procedura di omologazione viene valutata in particolare la nanoforma di un principio attivo. Se un biocida contiene nanomateriali, questa informazione deve figurare sull’etichetta.
Ulteriori informazioni Diritto vigente in Svizzera
Ultimi adeguamenti dell’ordinanza sui prodotti chimici
L’ordinanza sui prodotti chimici distingue tra nuove e vecchie sostanze a seconda che siano state immesse sul mercato europeo prima o dopo il 1981 e siano contenute o meno nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. Per le nuove sostanze vige l’obbligo di registrazione e di verifica, mentre per le vecchie sostanze classificate come pericolose è previsto l’obbligo di annuncio. Quest’ultimo si applica anche ai nanomateriali classificati come pericolosi nonché alle sostanze e ai preparati che contengono appositamente fibre o tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 μm.
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Ultima modifica 12.05.2022
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